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Condizioni fiscali per le società che commerciano in materie prime

12.1119 · Interrogazione · 2012-12-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi anni si sono inasprite le critiche nei confronti di diversi regimi fiscali svizzeri. Pertanto, le associazioni delle società attive nel commercio di materie prime hanno chiesto di recente la possibilità di esprimersi al riguardo. In tale contesto si pongono le seguenti domande:

1. Come sono strutturati i regimi fiscali per le società attive nel commercio di materie prime? Invito il Consiglio federale a fornire una descrizione dettagliata con esempi tipo.

2. I regimi per le imposte cantonali si fondano sulle leggi tributarie cantonali e su una prassi uniforme o vengono negoziati singolarmente con ciascuna società? Come si differenziano in questo caso i cantoni (ad es. Zugo e Ginevra)?

3. Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni i proventi da fonti estere secondo il capoverso 3 lettera c sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera. Non si intende pertanto l'aliquota d'imposta, bensì il calcolo dell'ammontare degli utili, rispettivamente l'attribuzione degli utili in Svizzera nei rapporti con l'estero (fittizio). È esatto che le società attive nel commercio di materie prime tassano solo il 20 per cento circa degli utili complessivi in virtù dei regimi fiscali cantonali?

4. Tra le varie possibili ubicazioni di ripiego per il settore viene citato Singapore. Come sono strutturate le disposizioni fiscali specifiche in altre potenziali ubicazioni del settore e come vengono giudicate?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. L'utile netto imponibile delle persone giuridiche è assoggettato all'imposta sull'utile a livello federale e cantonale. A livello cantonale si aggiunge inoltre un'imposta sul capitale.

La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non prevede alcuna normativa speciale per determinati tipi d'impresa. Le prescrizioni generali in materia fiscale si applicano a tutte le persone giuridiche e quindi anche alle società che commerciano in materie prime.

Per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali la LAID prevede disposizioni particolari per le imprese che possono beneficiare di uno statuto fiscale cantonale. Si tratta di società holding e società che non svolgono un'attività commerciale in Svizzera oppure la cui attività nel nostro Paese è solo secondaria (le cosiddette società di gestione). Le società holding sono esonerate dall'imposta sull'utile cantonale (ad eccezione degli utili da sostanza immobiliare), mentre le società di gestione beneficiano di una riduzione della base di calcolo dell'imposta, ovvero dell'utile imponibile. Sull'utile ottenuto si applica poi la rispettiva aliquota dell'imposta sull'utile cantonale. Questa disposizione della LAID è vincolante per i cantoni, e le imprese che soddisfano le relative condizioni hanno diritto alla concessione dello statuto fiscale.

Le disposizioni della LAID sono state riprese e in parte ulteriormente concretizzate all'interno delle legislazioni cantonali. Le imprese che intendono essere tassate come società di gestione devono dimostrare di soddisfare le relative condizioni. A tal fine, cercano spesso il dialogo con le autorità cantonali competenti. Le autorità federali, in particolare l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), eseguono la LAID in collaborazione con i cantoni (art. 71 LAID). Tuttavia, non possono esprimersi in merito alle disposizioni cantonali d'esecuzione né intervenire nelle diverse prassi cantonali. L'AFC può unicamente presentare ricorso al Tribunale federale contro decisioni giudiziarie cantonali di ultima istanza.

Partendo da questo presupposto, per quanto riguarda le imposte cantonali, la prassi dell'imposizione di società che commerciano in materie prime rientra nell'esclusiva competenza dei cantoni; il Consiglio federale non può quindi esprimersi in merito. Si può nondimeno supporre che le società che commerciano in materie prime, a causa della natura della loro attività, dovrebbero generalmente soddisfare le condizioni per essere tassate come le società di gestione.

4. Nell'ambito della prossima riforma programmata, riguardante l'imposizione delle imprese (riforma dell'imposizione delle imprese III), il Consiglio federale intende tra l'altro proporre modifiche per lo statuto fiscale di società holding e società di gestione. In questo contesto il Consiglio federale esporrà anche la situazione della concorrenza internazionale. Un'organizzazione comune del progetto del Dipartimento federale delle finanze e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze sta attualmente elaborando le proposte di riforma.

Risposta del Consiglio federale.