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12.3123 · Mozione · 2012-03-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 160 del Codice penale che estenda la fattispecie della ricettazione anche alla ricezione e alla trasmissione di dati.

Begründung

Recentemente la trasmissione da parte di privati di dati bancari o di informazioni relative a conti bancari ha suscitato accese discussioni. L'elusione del segreto bancario sembra essere diventata uno sport. Questa tendenza va contrastata in maniera risoluta. L'articolo 160 della Codice penale punisce la ricettazione di oggetti, ma non quella di dati. Ciò è assurdo e non al passo con i tempi. Occorre pertanto colmare tale lacuna.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il legislatore ha limitato la fattispecie della ricettazione prevista all'articolo 160 del Codice penale (CP) alla ricettazione di cose, tutelando il diritto di chiedere il ripristino del possesso legittimo. Il motivo che fonda la punibilità del ricettatore consiste nel fatto che questi protrae una situazione illecita ostacolando o rendendo impossibile il recupero di una cosa. Di conseguenza la ricettazione può essere commessa soltanto riguardo a cose direttamente ottenute con il reato preliminare, e non a loro surrogati. L'acquisizione illecita di dati (art. 143 CP), detta impropriamente anche "furto di dati", è tuttavia generalmente commessa mediante copiatura o riproduzione di dati e non implica necessariamente che all'avente diritto venga tolta la possibilità di disporre dei dati. La "ricettazione" di dati sottratti in questo modo è pertanto incompatibile con l'articolo 160 CP, concepito nell'ottica dei diritti reali. Questa concezione della ricettazione si ritrova anche nelle legislazioni di altri Paesi europei. Per questa ragione nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità (in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2012) si è ad esempio rinunciato a introdurre, accanto a reati quali l'attacco all'integrità di dati e sistemi e all'intercettazione illecita, una fattispecie che punisse la ricettazione di dati.

La vigente legge sulle banche (LBCR) punisce la violazione del segreto da parte degli impiegati di una banca, la partecipazione nonché la tentata istigazione a tale reato, ma non sanziona invece l'impiego da parte di terzi dei dati sottratti, anche nei casi in cui l'origine illecita dei dati è nota. Le corrispondenti disposizioni penali della legge sulle borse (LBVM) e della legge sugli investimenti collettivi (LICol) prevedono una soluzione analoga.

Il Consiglio federale riconosce l'esistenza di una lacuna riguardo alla punibilità dell'uso intenzionale di dati ottenuti illecitamente nell'ambito dei mercati finanziari ed è in linea di principio a favore di un adeguamento delle corrispondenti leggi. Nell'ambito delle deliberazioni per la revisione della legge sulle borse in seno al Consiglio nazionale è stato richiesto l'adeguamento delle seguenti leggi: LBCR, LBVM e LICol. Con l'adeguamento proposto si intende punire chiunque riveli intenzionalmente a terzi un'informazione confidenziale ottenuta mediante violazione del segreto professionale o chiunque la sfrutti a beneficio proprio o di terzi. Grazie a questa richiesta di adeguamento, la domanda principale dell'autrice della presente mozione, che mira innanzitutto a garantire una migliore protezione dei dati dei clienti bancari, è già stata affrontata e sarà discussa in Parlamento.

L'estensione dell'applicazione dell'articolo 160 CP qui proposta comporterebbe, contrariamente al richiesto adeguamento delle pertinenti disposizioni nelle leggi che disciplinano i mercati finanziari, l'introduzione di una nuova concezione del reato di ricettazione, estranea al sistema, ed estenderebbe la punibilità a vari altri ambiti. Il Consiglio federale respinge pertanto tale proposta di modifica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.