12.3148 · Interpellanza · 2012-03-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide l'opinione secondo cui la depenalizzazione dell'incitamento alla speculazione decisa nel 1993 si sia rivelata un errore fatale?
2. È disposto a esaminare e a proporre di reintrodurre una simile norma penale indipendentemente dalla necessità o meno di adeguare le regole di distribuzione conformemente alle raccomandazioni della FINMA? Al riguardo è pure disposto a definire gli elementi costitutivi di reato dell'incitamento alla speculazione?
3. Considerato che l'attuazione delle proposte della FINMA volte a migliorare le regole di distribuzione e ad elaborare una legge sulle prestazioni di servizi finanziari richiederà molti anni di lavoro, per quanto tempo ancora si dovrà tollerare l'impunità di cui beneficiano i consulenti finanziari professionisti che incitano investitori inesperti alla speculazione?
Begründung
L'incitamento ad effettuare speculazioni in borsa rivolto a clienti inesperti da parte di consulenti professionisti era passibile di pena sino al 1993, anno in cui il legislatore ha abrogato senza discussione il corrispondente articolo del Codice penale. Alla luce degli avvenimenti del 2007 e degli anni successivi questa decisione si è rivelata un errore fatale. Il Consiglio federale ha in linea di massima accolto favorevolmente la mia proposta di reintrodurre una norma penale analoga (mozione 11.4101 del 21 dicembre 2011), affermando tuttavia di voler esaminare le misure concrete solo sulla base dell'indagine conoscitiva della FINMA sulle regole di distribuzione dei prodotti finanziari. La FINMA ha nel frattempo concluso il suo lavoro con la pubblicazione, il 24 febbraio, del suo documento di posizione "Regole di distribuzione" nel quale tuttavia non menziona la questione di una norma penale contro l'incitamento alla speculazione. Questa posizione è assolutamente coerente con la natura delle raccomandazioni della Finma, che concernono provvedimenti in materia di vigilanza e non hanno niente a che vedere con il diritto penale. Norme penali come l'articolo 158 CP concernente l'incitamento alla speculazione abrogato nel 1993, non hanno però soltanto un effetto preventivo, ma definiscono e puniscono l'illiceità in una società.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già esposto nel suo parere riguardante la mozione 11.4101 presentata da Hans-Jürg Fehr, il Consiglio federale ritiene necessario migliorare la protezione dell'attività d'investimento dei piccoli risparmiatori. Il 28 marzo 2012 il governo ha pertanto incaricato il DFF di esaminare più approfonditamente - in collaborazione con il DFGP e la FINMA - la necessità d'intervento in questo ambito e di elaborare un progetto con le necessarie basi legali da porre in consultazione. Nel quadro di questi lavori verrà inoltre valutata la necessità di emanare nuove norme penali a titolo complementare o di adeguare disposizioni penali esistenti.
L'introduzione di una norma penale che sanzioni l'incitamento alla speculazione prescindendo dal citato progetto legislativo deve essere rifiutata, in quanto contrasterebbe la considerazione complessiva delle misure necessarie al miglioramento della tutela degli investitori. Occorre inoltre osservare che il diritto vigente sancisce già l'illiceità dell'incitamento alla speculazione. Quest'ultimo viola obblighi di diligenza e di fedeltà previsti dal diritto privato e in parte obblighi deontologici statuiti nella normativa sulla vigilanza. Inoltre in determinati casi l'incitamento alla speculazione realizza la fattispecie penale della truffa.
Risposta del Consiglio federale.