12.3412 · Postulato · 2012-05-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di indicare quali sono le disposizioni del diritto federale che, dalla votazione popolare sui principi costituzionali della NPC, derogano fondamentalmente a questi principi di ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni e ad altri principi organizzativi iscritti nella Costituzione federale. Tale indicazione è da presentare, al più tardi, con il prossimo rapporto sull'efficacia della NPC.
Begründung
Fra i principi su cui si fonda la NPC sono da annoverare in particolare (art. 5a della Costituzione, Sussidiarietà; art. 43a della Costituzione, Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali; art. 46 cpv. 2 della Costituzione, Accordo di programma fra la Confederazione e i cantoni; nonché art. 47 cpv. 2 della Costituzione, Autonomia dei cantoni):
1. la sussidiarietà (ogni compito deve essere svolto al più basso livello possibile);
2. l'equivalenza fiscale (concordanza tra titolari dei benefici, dei costi e delle decisioni);
3. nuove forme di collaborazione e di finanziamento tra Confederazione e cantoni, con accordi di programma e contributi globali e forfettari.
Uno dei principali obiettivi della NPC era di districare i settori di compiti interconnessi dal profilo finanziario. Una dissociazione dei compiti è stata operata laddove possibile. Per quanto riguarda i compiti che rimanevano in comune, il ruolo strategico spettava alla Confederazione, mentre i cantoni dovevano assumere la responsabilità sul piano operativo. Il principio per cui "chi paga comanda" doveva essere applicato in modo sistematico. Le nuove forme di collaborazione e di finanziamento dovevano lasciare ai cantoni un margine di manovra adeguato e sostituire le regolamentazioni federali troppo dettagliate.
Questi principi mantengono tutta la loro pertinenza, favoriscono una direzione efficace ed efficiente dell'ente pubblico e contribuiscono a evitare che nell'attribuzione dei compiti e nei finanziamenti si agisca in modo arbitrario (cfr. anche il monitoraggio del federalismo della Fondazione ch:
http://www.chstiftung.ch/ch-dienstleistungen/foederalismusmonitoring). Conformemente all'articolo 57 OPFC, il prossimo rapporto sull'efficacia della NPC dovrà occuparsi dell'attuazione di quest'ultima e illustrare gli effetti della dissociazione effettuata a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008 (per quanto riguarda, fra l'altro, la libertà di attribuzione dei trasferimenti o gli accordi di programma non burocratici in luogo di sussidi individuali dettagliati). Al di là di queste considerazioni, è ora interessante determinare in che modo la ripartizione dei compiti e le dissociazioni fra Confederazioni e cantoni si sono sviluppate anche in settori che non sono stati toccati dalla NPC.
In effetti, è assai evidente che i principi su cui poggia la NPC sono stati disattesi - o perlomeno ostacolati - a più riprese negli ultimi anni. A titolo di esempio si possono citare i settori dell'insegnamento sportivo, dell'insegnamento musicale e delle università.
La legislazione relativa alle NPC è stata emanata pochi anni fa nell'intento di introdurre un certo ordine nelle strutture statali, più precisamente nelle interazioni fra la Confederazione, i cantoni e, di conseguenza, anche i comuni. Sarebbe poco responsabile rinunciare all'ordinamento previsto per ritornare, in modo insidioso, alla situazione anteriore, in modo scaglionato e senza alcuna strategia. La sussidiarietà e l'equivalenza fiscale sono principi costituzionali che non possono essere oggetto di un controllo da parte dell'autorità giudiziaria (cfr. primo messaggio concernente la NPC; FF 2002 2223). Affinché questi principi siano rispettati è pertanto necessario un controllo politico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.