Lexipedia

12.3438 · Mozione · 2012-06-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione in modo tale che le imprese parastatali come le FFS, la Posta, Armasuisse, i PF e Swisscom siano pure esplicitamente assoggettate all'ordinanza. In questo modo si garantirà che cantoni e comuni dispongano di un diritto di prelazione a prezzo di mercato anche sui terreni e gli immobili appartenenti a imprese parastatali.

Begründung

I cantoni e soprattutto i comuni situati in regioni con penuria di spazi incontrano sempre più difficoltà a reperire immobili e nuovi terreni per insediarvi le molteplici infrastrutture di cui hanno bisogno, come ospedali, scuole, impianti industriali per l'approvvigionamento e lo smaltimento, edifici per scopi culturali, ecc. Per di più quasi tutte le Costituzioni cantonali - come quella federale - contengono disposizioni per la promozione della costruzione d'abitazioni d'utilità pubblica.

Le imprese parastatali sono tra i più grandi proprietari di terreni e immobili in Svizzera. Non si comprende dunque perché non siano esplicitamente menzionate nell'ordinanza e i loro immobili non siano equiparati agli immobili della Confederazione. L'indirizzo dell'ordinanza corrisponderebbe quindi allo spirito di collaborazione confederale tra tutti i livelli istituzionali. Le imprese parastatali non sarebbero svantaggiate, perché gli immobili sarebbero ceduti a prezzi di mercato (e non, ad es., a prezzi corrispondenti al valore d'investimento). Questo faciliterebbe a cantoni e comuni l'adempimento di compiti essenziali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto di prelazione dei cantoni e dei comuni stabilito nell'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21) si applica agli immobili degli organi della costruzione e degli immobili dell'amministrazione federale e del settore dei PF nel settore della gestione immobiliare.

L'ordinanza non si applica tuttavia agli immobili appartenenti a unità al di fuori dell'amministrazione federale (ad es. la Posta, FFS, Swisscom, RUAG). Queste unità soggiacciono infatti ai principi fissati nelle rispettive disposizioni organizzative (ad es. legge sull'organizzazione delle poste, legge sull'azienda delle telecomunicazioni, legge federale sulle Ferrovie federali svizzere). Queste imprese possono pertanto decidere in modo autonomo, nel quadro delle prescrizioni strategiche del Consiglio federale, quali sono gli immobili di cui hanno necessariamente bisogno per l'adempimento della loro attività aziendale. I diritti di prelazione per cantoni e comuni non sono previsti nelle disposizioni organizzative. Per un obbligo delle imprese interessate non esiste pertanto alcuna base legale. Un'estensione del campo di applicazione dell'articolo 13 capoverso 2 OILC non può sostituire la base legale mancante.

Del resto, la proposta estensione del campo di applicazione potrebbe rivelarsi problematica, nella misura in cui l'ordinanza recita che in caso di vendita occorre chiedere dapprima nel seguente ordine di priorità a Confederazione, cantoni, comuni e infine a privati. Di conseguenza, prima di vendere i suoi immobili, ogni impresa dovrebbe chiedere dapprima alla Confederazione se è interessata all'immobile o se sarebbe disposta a pagare il prezzo di mercato (in parte non ancora stabilito). Ciò potrebbe portare a un conflitto tra gli interessi dell'amministrazione federale e quelli della Confederazione in veste di azionista maggioritario o di ente proprietario delle imprese. Qualora in virtù del diritto di prelazione dovesse risultare che l'unità resa autonoma non possa vendere l'immobile al prezzo di mercato, ossia di regola al prezzo dell'offerta più elevata, si potrebbe inoltre rimproverare all'impresa di non operare nell'interesse rispettivamente dell'azionariato e dell'ente proprietario. In particolare, ciò risulterebbe problematico se, oltre alla Confederazione, anche terzi detengono partecipazioni nell'impresa (Swisscom).

Infine, in determinati casi la regolamentazione proposta potrebbe addirittura rendere più complicate le aspettative di acquisto di immobili adeguati da parte dei cantoni e dei comuni, in quanto gli organi della costruzione e degli immobili dell'amministrazione federale e le altre imprese parastatali potrebbero far valere il proprio diritto di prelazione prima dei cantoni e dei comuni, i quali in tal caso scivolerebbero ulteriormente negli ultimi ranghi della classifica.

Le unità esterne all'Amministrazione che dispongono di importanti sostanze immobiliari (in particolare la Posta, FFS, Swisscom, RUAG) sono consapevoli del loro compito pubblico e, in occasione di vendite precedenti (vedi risposte all'interrogazione ordinaria urgente Rudolf Strahm 00.1096 e all'interrogazione ordinaria Christian Grobet 01.1069) hanno tenuto conto per quanto possibile delle esigenze dei cantoni e comuni d'ubicazione. Nella misura in cui attualmente vengono messi in vendita immobili, le collettività pubbliche hanno la possibilità di candidarsi nell'ambito di un concorso pubblico.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.