12.3741 · Interpellanza · 2012-09-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. In che modo il Consiglio federala garantisce che la guida OCSE, elaborata con il sostegno svizzero, venga applicata da tutte le aziende elvetiche interessate?
2. Quali sono i provvedimenti previsti contro quelle aziende che non intendono adottare misure volontarie?
3. Il Consiglio federale lancerà un programma d'azione nazionale per l'applicazione della risoluzione 1952 e della guida OCSE?
4. Il principio n. 7 delle linee guida ONU pone l'accento sulla responsabilità degli Stati d'origine per quanto riguarda la verifica di carenze nella legislazione e l'eventuale imposizione di obblighi di diligenza alle imprese. In che modo il Consiglio federale esegue tali obblighi?
5. Quali sono i Paesi e le regioni che il Consiglio federale classifica tra le zone di guerra e ad alto rischio e in base a quali criteri? Vi sono in quelle zone imprese svizzere che estraggono, lavorano, commerciano o finanziano minerali di guerra? Se sì, in che misura?
Begründung
Secondo le linee guida dell'ONU concernenti l'economia e i diritti dell'uomo, gli obblighi di diligenza in materia di diritti umani rappresentano una misura essenziale per l'esercizio della responsabilità aziendale, che prevede il rispetto dei diritti umani. Il principio n. 7 sottolinea la particolare importanza di questi obblighi di diligenza nelle zone di guerra.
Nella risposta all'interpellanza 12.3517 anche il Consiglio federale afferma che ci si aspetta che le imprese multinazionali si assumano "particolari obblighi di diligenza ... in particolare per i Paesi in cui lo Stato di diritto è ancora in fase di consolidamento o per le zone di guerra". Inoltre, nella risposta all'interpellanza 12.3449 precisa che, in concreto, le multinazionali hanno nei confronti delle loro filiali "un obbligo di diligenza generale (due diligence), che identifica, impedisce o quanto meno attenua alcune conseguenze negative della loro attività, concernenti ad esempio l'ambiente, i diritti dell'uomo o del lavoro".
La risoluzione 1952 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e la Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas dell'OCSE offrono un iter procedurale internazionale coerente in materia.
Inoltre, con l'emanazione delle disposizioni esecutive sulla Dodd-Frank Section 1502 (Conflict Minerals) negli Stati Uniti la guida OCSE è stata convertita in legge. Nel gennaio del 2012 la Commissione europea aveva promesso di esaminare nuove modalità per aumentare la trasparenza della catena di approvvigionamento e di promuovere la guida OCSE. A febbraio 2012 la Repubblica democratica del Congo ha sancito gli obblighi di diligenza nella propria legislazione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nelle risposte a diversi interventi parlamentari, tra cui ad esempio l'interpellanza Carlo Sommaruga 12.3517, il Consiglio federale ha ribadito che le imprese svizzere, comprese quelle attive nel settore delle materie prime, sono soggette alle leggi nazionali della Svizzera e degli altri Stati in cui operano. Inoltre, soprattutto nei Paesi in cui lo Stato di diritto è ancora in fase di consolidamento o nelle zone di guerra ci si aspetta che le imprese multinazionali, oltre a rispettare la legislazione sul territorio nazionale e all'estero, si assumano particolari obblighi di diligenza anche nel quadro di una gestione aziendale responsabile (Corporate Social Responsibility).
1. La guida dell'OCSE stabilisce le regole per l'applicazione dell'obbligo di diligenza nella catena di fornitura delle materie prime (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). La SECO ha fornito un contributo finanziario, ha messo a disposizione un proprio esperto per l'elaborazione della guida e continua a promuoverne l'attuazione e la divulgazione. Già il solo fatto che la guida e i suoi allegati siano stati elaborati nell'ambito di un dialogo multilaterale a cui hanno preso parte attivamente numerose aziende (anche svizzere) ha favorito un elevato grado di conoscenza di questo strumento da parte delle imprese. Altri incontri multilaterali dell'OCSE concernenti l'attuazione della guida si sono svolti a novembre 2011 e maggio 2012, mentre il prossimo è previsto per novembre 2012. Le discussioni proseguono anche in Svizzera e la guida è già stata pubblicata sul sito Internet della SECO.
2. La guida OCSE fornisce indicazioni alle imprese su come realizzare una gestione aziendale responsabile. All'interno dell'OCSE, la Svizzera promuove lo scambio di idee fra le imprese riguardo all'attuazione della guida. In futuro, inoltre, questo documento sarà utile anche alle aziende che, in alcuni Paesi, sono tenute per legge a fornire informazioni dettagliate sulla provenienza dei loro prodotti ricavati dall'estrazione di materie prime. Tuttavia, la guida non ha carattere vincolante.
3. La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU S/RES/1952(2010) si riferisce esclusivamente alla situazione nella Repubblica democratica del Congo, mentre il relativo rapporto peritale S/2010/596 si riferisce anche alla guida OCSE. Le azioni in corso sono menzionate nelle risposte alle domande 1 e 4.
4. Il principio n. 7 delle linee guida dell'ONU concernenti l'economia e i diritti dell'uomo stabilisce quanto segue: di fronte al maggior rischio di violazioni dei diritti umani nelle zone di conflitto gli Stati devono cercare di garantire che le aziende operanti in quel contesto non vengano coinvolte in tali violazioni. Il Consiglio federale segue da anni con grande attenzione gli sviluppi internazionali nell'ambito dell'economia e dei diritti dell'uomo e verifica costantemente il proprio operato alla luce degli obblighi e delle prassi internazionali vigenti. In caso di bisogno e se possibile d'intesa con la comunità internazionale, adotta poi le misure necessarie. A titolo di esempio citiamo il ruolo attivo della Svizzera nel Kimberley process, volto a impedire l'arrivo sui mercati legali dei cosiddetti diamanti della guerra. Vi è poi il disegno di legge sulla regolamentazione dei servizi delle società di sicurezza privata, il quale prevede che le società di sicurezza privata operanti all'estero con sede in Svizzera debbano sottoscrivere il codice di condotta internazionale in materia (International Code of Conduct for Private Security Service Providers). Queste azioni, unitamente alla promozione della guida OCSE e dei Voluntary Principles for Security and Human Rights, testimoniano concretamente l'impegno della Svizzera a rispettare il principio n. 7 delle linee guida dell'ONU. Come già accennato nella risposta al postulato von Graffenried 12.3503, la Confederazione ha avviato un dialogo multilaterale allo scopo di discutere le sue attività di attuazione delle linee guida ONU anche con attori esterni all'amministrazione (in particolare del mondo economico, scientifico e della società civile).
5. La classificazione degli Stati e delle regioni di conflitto o ad alto rischio che richiedono un obbligo di diligenza più approfondito riguardo all'estrazione delle materie prime è stata discussa dettagliatamente in seno all'OCSE. Tuttavia, per motivi pratici e politici redigere una lista ufficiale di queste zone risulta difficoltoso. Ad ogni modo, il Consiglio federale segue la situazione nelle zone di guerra e ad alto rischio e si aspetta che le imprese svizzere che vi operano osservino un maggiore obbligo di diligenza, ad esempio applicando le misure della guida OCSE, per garantire il rispetto dei diritti umani ed evitare di sostenere indirettamente i conflitti. È compito delle aziende, eventualmente in collaborazione con le associazioni professionali, valutare la responsabilità del loro operato in una determinata regione. Il World Gold Council, ad esempio, ha elaborato una guida in cui sono elencati diversi criteri (tra cui l'esistenza di sanzioni regionali o dell'ONU) che lasciano presupporre la necessità di un maggiore obbligo di diligenza. Per quanto riguarda la difficoltà di definire il numero e i confini delle regioni a rischio, non esistono dati nemmeno sull'estrazione, la lavorazione, il commercio e il finanziamento delle attività legate alle materie prime in queste zone.
Risposta del Consiglio federale.