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12.3746 · Interpellanza · 2012-09-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Sempre più persone ordinano medicamenti all'estero, soprattutto in India. Secondo Swissmedic, chi vuole ordinare medicamenti su siti Internet indiani è indotto in errore, poiché questi siti fanno credere che si tratti di medicamenti originali provenienti da Paesi europei degni di fiducia. In realtà i prodotti venduti sono nella maggior parte dei casi imitazioni di scarsa qualità fabbricate in India. I gestori di questi siti Internet non hanno solitamente conoscenze del ramo e praticano il commercio illegale di questi prodotti, spesso dannosi per la salute, senza scrupoli e per meri motivi commerciali.

Alla dogana gli invii di medicamenti illegali sono identificabili. I doganieri non hanno però la possibilità di sequestrare i medicamenti importati per uso personale né di avvertire il destinatario della loro pericolosità. In base ai dati disponibili, Swissmedic stima a oltre 50 000 gli invii illegali di medicamenti all'anno.

Chi ordina medicamenti all'estero mette in pericolo la propria salute, ma è la collettività che deve assumersi una parte delle conseguenze finanziarie. È noto che la maggior parte degli incidenti medici sono dovuti a una scorretta medicazione. A questo si aggiungono ora i medicamenti dubbi provenienti dall'estero.

Stando alle nostre informazioni, alcuni medici svizzeri ordinano medicamenti in India e li dispensano ai loro pazienti. La sicurezza dei pazienti non è in questo caso più garantita.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È possibile tracciare gli invii illegali di medicamenti destinati ai medici?

2. Sarebbe possibile apporre un'avvertenza sugli invii alla dogana, per esempio "Attenzione, commercio illegale! Questo pacco potrebbe contenere sostanze nocive per la salute"?

3. Che cosa intende fare il Consiglio federale contro la dispensazione illegale di medicamenti dannosi per la salute per uso personale?

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'entrata in vigore della legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21) il 1° gennaio 2002, le ordinazioni di medicamenti su siti Internet esteri sono aumentate, una tendenza osservata del resto anche a livello internazionale. Fin dall'inizio la reazione delle autorità sanitarie è stata critica. Ad essere particolarmente problematici sono i medicamenti contraffatti commercializzati via Internet. Nel quadro della ratifica, attualmente in corso, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di prodotti medicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica (Convenzione Medicrime), sia la legge sugli agenti terapeutici, sia il codice di procedura penale (RS 312.0) devono essere modificati e prevedere misure che permettano di contrastare in modo efficace il commercio di medicamenti contraffatti. Il Consiglio federale intende avviare la consultazione su questo progetto nel primo trimestre 2013.

1. La legge sugli agenti terapeutici si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto medicamenti omologati da Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Sono ammesse deroghe a questo principio, purché siano giustificate da esigenze di tutela della salute delle persone e degli animali. A titolo di esempio, gli operatori sanitari possono importare piccole quantità di medicamenti non omologati e pronti all'uso per poter proseguire in condizioni ottimali una determinata terapia farmacologica quando in Svizzera non è disponibile o non è omologato un medicamento alternativo o quando non è consigliabile cambiare il farmaco. I medicamenti importati devono essere omologati da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente. Tra questi Stati rientrano i Paesi dell'UE e dell'AELS, l'Australia, il Giappone, il Canada, la Nuova Zelanda, Singapore e gli Stati Uniti d'America. Se tuttavia in Svizzera è disponibile un medicamento alternativo omologato, il medico deve farne autorizzare l'importazione di caso in caso dall'Istituto.

Se intercettano invii di medicamenti che non soddisfano i requisiti di legge, le autorità doganali li sequestrano e li trasmettono per ulteriori accertamenti all'Istituto, che può avviare una procedura amministrativa. In tal caso la tracciabilità è assicurata nei confronti sia del destinatario sia del mittente.

L'uso di un medicamento importato avviene in ogni caso sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha in cura il paziente e che è legato all'obbligo di diligenza: chi usa agenti terapeutici deve prendere tutte le misure necessarie secondo lo stato della scienza e della tecnica affinché la salute delle persone e degli animali non sia messa in pericolo (art. 3 LATer). Ciò significa anche procurarsi medicamenti da fonti che garantiscono la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei loro prodotti.

2. Le autorità non possono consegnare al destinatario un invio che classificano come illegale, vale a dire non conforme alla legge, bensì devono bloccarlo, nel limite delle loro possibilità, e adottare provvedimenti amministrativi. Nell'ambito di questa procedura, il destinatario è reso attento ai possibili rischi per la salute. Nella maggior parte dei casi viene disposta la distruzione del medicamento a causa dei rischi potenziali che comporta per la salute. Il Consiglio federale si chiede quali sarebbero i vantaggi dell'adesivo proposto. Un'avvertenza generica apposta su tutti gli invii ne rivelerebbe il contenuto a terzi, il che sarebbe contrario alle norme sulla protezione dei dati.

3. Nella risposta all'interrogazione Hardegger 12.1065, "Importazione privata di medicamenti pronti per l'uso non omologati", il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe valutato, nel quadro della ratifica della Convenzione Medicrime, la necessità di regolamentare l'importazione di medicamenti per il consumo individuale.

Risposta del Consiglio federale.