12.3761 · Mozione · 2012-09-20
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali che disciplinano l'invio di delegazioni a conferenze internazionali affinché in futuro nessuna persona esterna all'amministrazione federale o al Parlamento possa essere nominata membro titolare di una delegazione.
Begründung
Inizialmente, integrare nelle conferenze internazionali gruppi di difesa degli interessi in veste di membri della delegazione svizzera, in particolare associazioni e organizzazioni non governative, aveva lo scopo di associare la cosiddetta società civile alla formazione dell'opinione.Tuttavia, l'opinione non si forma al momento della conferenza stessa, ma durante i relativi lavori di preparazione o di prosecuzione. La definizione del mandato per una conferenza internazionale e l'analisi delle possibili conseguenze che possono scaturirne costituiscono un processo politico e per questo motivo le nostre associazioni e organizzazioni non governative possono parteciparvi.Una volta adottato il mandato, tutti i membri della delegazione - e dunque anche i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni non governative - vi sono vincolati; non possono pertanto più intervenire per difendere i relativi gruppi di interesse, ma devono difendere il mandato adottato dal Consiglio federale.Ne consegue che sarebbe più efficace e meno costoso ridurre le delegazioni e ammettere quali loro membri unicamente i collaboratori dell'amministrazione federale e del Parlamento.Le associazioni e le organizzazioni non governative che desiderano comunque inviare i propri rappresentanti a conferenze internazionali possono farlo a proprie spese, se la conferenza accetta ospiti che non fanno parte di delegazioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In materia di affari esteri, la Costituzione conferisce la competenza generale al Consiglio federale (art. 184 Cost.): fatti salvi i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale (art. 166 Cost.; art. 152 LParl, RS 171.10) e dei cantoni (legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei cantoni alla politica estera della Confederazione; RS 138.1), compete al Consiglio federale elaborare e adottare i mandati di negoziazione e quelli relativi alle conferenze internazionali. Spetta quindi ad esso inviare rappresentanti a queste ultime.Le direttive concernenti l'invio di delegazioni a conferenze internazionali nonché i relativi lavori preparatori e successivi (direttive; FF 2006 2309) guidano il Consiglio federale quando deve prendere una decisione. I dipartimenti (competenti per determinare le dimensioni e la composizione delle delegazioni; direttive, n. 431) sono di conseguenza tenuti, tra l'altro, a nominare i membri della delegazione tenendo conto delle competenze tecniche richieste e dell'esperienza negoziale (direttive, n. 31).In pratica il Consiglio federale si avvale solo molto raramente, soprattutto nel settore ambientale, di rappresentanti dei gruppi d'interesse. Il motivo consiste nel fatto che la loro nomina in seno alla delegazione deve soddisfare requisiti molto severi: per poter essere inclusi nella delegazione, questi gruppi devono poter fornire un contributo essenziale alla definizione della politica della Svizzera e contribuire a integrare nella politica interna l'oggetto della politica estera trattato (direttive, n. 14).Queste condizioni devono rimanere inalterate. Il Consiglio federale - dato che conduce le operazioni - deve poter continuare ad avvalersi di persone che, in virtù delle loro competenze, sono ritenute le più adatte per perseguire e attuare la politica estera definita a monte. Per quanto riguarda infine la questione delle spese, si ricorda che le direttive (n. 62) prevedono che le spese dei membri dei gruppi d'interesse summenzionati non siano di regola assunte dalla Confederazione.