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Rilascio di permessi di dimora e di domicilio a ricercatori di punta stranieri. Parità di trattamento

12.3836 · Interpellanza · 2012-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui nel processo di avvicinamento della ricerca accademica a quella privata occorre armonizzare le condizioni quadro per l'impiego di ricercatori di punta stranieri? In caso affermativo, che cosa intende fare a tale proposito?

2. Perché ai professori dei politecnici sono rilasciati permessi di domicilio anche se l'articolo 23 della legge federale sugli stranieri (LStr) e l'articolo 32 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) prevedono un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora? Su quale altra ordinanza ci si è eventualmente fondati per il rilascio dei permessi? Perché questo caso speciale non è stato disciplinato nell'OASA?

3. Se i permessi sono rilasciati in base all'articolo 34 capoverso 3 LStr, che cosa si intende, in tale contesto, per "motivi importanti" e "soggiorno più breve"? In che misura tali motivi divergono da quelli citati nell'articolo 32 capoverso 1 a/b OASA?

Begründung

La Svizzera è uno dei più importanti poli formativi ed economici al mondo. Per mantenere e sviluppare tale posizione è necessario occupare i posti chiave con specialisti di punta. Con l'aumento del grado di specializzazione e la crescente globalizzazione ciò significa che le qualifiche di un candidato sono più importanti della sua origine.

Nel rilascio dei permessi di soggiorno per ricercatori di punta esiste tuttavia una disparità di trattamento tra le istituzioni della Confederazione (in particolare i politecnici) e gli istituti di ricerca dell'economia privata (p. es. laboratori di ricerca IBM). Un professore straniero del politecnico (nonché il suo coniuge e i figli con meno di 12 anni) riceve infatti un permesso di domicilio (permesso C) subito dopo la nomina, mentre gli specialisti di pari rango dell'economia privata non ottengono un tale permesso C oppure lo ricevono soltanto dopo molti anni, anche se vantano una formazione equivalente, svolgono un lavoro analogo, in un settore simile e con uno stipendio comparabile.

Questo svantaggio rende più difficile assumere e occupare ricercatori di punta nell'economia privata svizzera e rischia di mettere a repentaglio il polo svizzero della ricerca privata.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per quanto concerne la prima ammissione di persone esercitanti un'attività lucrativa, un permesso di domicilio è rilasciato, nei settori della formazione e della ricerca, soltanto ai professori nominati dal Consiglio federale, dal Consiglio di Stato o dal competente consiglio universitario. Ogni anno circa ottanta professori stranieri ricevono un permesso di questo tipo. Tutti gli altri ricercatori di punta ricevono, a seconda della durata dell'impiego, un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata. Le università e gli istituti di ricerca spesso stipulano con loro soltanto contratti di lavoro o a progetto a tempo determinato. Nel caso dei professori si presuppone invece una nomina statale a tempo indeterminato. Ciò giustifica un regolamento del soggiorno a tempo indeterminato e un trattamento preferenziale, sul piano del diritto in materia degli stranieri, fondato su una consolidata prassi pluriennale. Se non si rilasciasse immediatamente un permesso di domicilio ai professori nominati, il polo formativo e di ricerca svizzero subirebbe una grande perdita di attrattiva e ne sarebbe danneggiato. Per contro, non sarebbe opportuno, né necessario alla luce della crescente mobilità internazionale, estendere tale normativa a tutti i ricercatori di punta stranieri. Inoltre anche altri settori e rami d'attività potrebbero pretendere una regolamentazione simile. Peraltro, nel singolo caso le autorità cantonali possono chiedere all'Ufficio federale della migrazione il rilascio immediato del permesso di domicilio a ricercatori di punta stranieri. Infine, è probabile che dopo un soggiorno di cinque anni in Svizzera tali ricercatori adempiano le condizioni per il rilascio anticipato del permesso di domicilio in quanto ben integrati. Non è pertanto necessario modificare la normativa che disciplina l'entrata di ricercatori di punta stranieri.

2. Il rilascio del permesso di domicilio si fonda sull'articolo 34 capoverso 3 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), che include anche fattispecie diverse dal rilascio anticipato dopo un soggiorno all'estero (art. 61 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; OASA, RS 142.201). Il permesso di domicilio può in ogni caso essere rilasciato dopo un soggiorno più breve in presenza di motivi importanti. Il legislatore ha scelto volutamente una formulazione giuridica aperta e rinunciato a precisare la descrizione o a menzionare esempi. Secondo una consolidata prassi pluriennale, tali motivi sono dati nel caso dei professori e giustificano il rilascio immediato del permesso di domicilio senza aver precedentemente ottenuto un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata.

3. Gli importanti interessi pubblici citati nell'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b OASA costituiscono deroghe alle condizioni di ammissione ordinarie. L'articolo 34 capoverso 3 LStr disciplina invece il rilascio anticipato di un permesso di domicilio. L'articolo 32 OASA fa riferimento a "importanti interessi pubblici" e va pertanto interpretato in maniera più restrittiva rispetto alla nozione più aperta di "motivi importanti" di cui all'articolo 34 capoverso 3 LStr.

Risposta del Consiglio federale.