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IPG. Disparità di trattamento tra chi presta servizio civile e chi presta servizio militare

12.3982 · Postulato · 2012-11-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare in un rapporto, che dovrà presentare al Parlamento entro la metà del 2013, se sussiste una disparità di trattamento nelle indennità per perdita di guadagno (IPG) tra chi presta servizio civile e chi presta servizio militare.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto riguarda il diritto all'indennità, la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità non fa distinzione tra chi presta servizio militare, civile o di protezione civile. Per tutte le persone prestanti servizio valgono le stesse disposizioni di calcolo dell'indennità: se l'assicurato esercita un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base durante il servizio ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 62 franchi per ogni giorno di servizio. Fanno eccezione la scuola reclute e i periodi di servizio equiparati: in questi casi è prevista in generale un'indennità di base di 62 franchi per ogni giorno di servizio, a prescindere dal fatto che prima dell'entrata in servizio gli astretti svolgessero un'attività lucrativa o fossero in formazione. Durante il periodo che corrisponde alla durata di una scuola reclute, le persone che prestano servizio civile sono pertanto indennizzate alla pari delle reclute militari, ovvero con l'indennità minima di 62 franchi per giorno di servizio.

Nella sua seduta del 5 novembre 2012, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha sollevato in particolare la questione se vi fosse parità di trattamento tra le persone prestanti servizio militare e quelle prestanti servizio civile riguardo al diritto all'indennità in caso di entrata in servizio immediatamente successiva alla conclusione della formazione. Secondo il diritto vigente, in questi casi l'indennità non è calcolata sulla base del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio, bensì su quella del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata. A tal proposito vige la presunzione legale che la persona avrebbe iniziato un'attività lucrativa, se non avesse dovuto entrare in servizio. La presunzione decade, però, se la cassa di compensazione constata che la persona richiedente l'indennità non avrebbe comunque intrapreso un'attività lucrativa. Questa regola vale sia per le persone che prestano servizio militare (a scaglioni o in ferma continuata) che per quelle prestanti servizio civile.

Visto quanto precede, da un punto di vista legale non sussiste alcuna disparità di trattamento tra chi presta servizio militare e chi presta servizio civile. Tuttavia, il disciplinamento speciale per coloro che hanno concluso una formazione può portare in alcuni casi a risultati deplorevoli. Le persone prestanti servizio civile hanno, infatti, maggiore libertà rispetto a chi presta servizio militare nella scelta del periodo in cui assolvere la ferma: un addetto al servizio civile può così scegliere consapevolmente di spostare il servizio a dopo la conclusione della formazione per approfittare del disciplinamento speciale e beneficiare così di un'indennità di perdita di guadagno più elevata. Il Consiglio federale è disposto ad esaminare il problema. A tale scopo occorrerà raccogliere i dati necessari presso gli organi esecutivi della IPG, ma per farlo ci vorrà del tempo e probabilmente non sarà possibile terminare la rilevazione prima della metà del 2013. Sulla base dei dati raccolti verrà stabilito se e in che misura sia necessaria una riforma.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.