12.4113 · Interpellanza · 2012-12-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera vivono numerose persone affette da disturbi cognitivi e fortemente limitate nelle loro capacità comunicative: si pensi, per esempio, ai soggetti autistici. L'autismo è una disabilità che, bloccando le possibilità di interagire con il prossimo, porta non soltanto a comportamenti aggressivi e autolesionistici, ma anche all'isolamento sociale delle persone che ne sono colpite. Queste spesso non sono in grado né di esercitare il loro diritto alla libertà di espressione e nemmeno di ricorrere ai normali meccanismi di autodifesa.
Tuttavia, ci sono alcuni metodi che consentono loro di acquisire capacità comunicative e, in tal modo, di compiere un passo verso una maggiore inclusione sociale. Fra questi c'è la cosiddetta comunicazione facilitata (facilitated communication, fc), una tecnica che prevede la presenza di un facilitatore al fianco della persona disabile. L'associazione fcforum ha elaborato direttive di qualità su questa tecnica comunicativa. Se i requisiti qualitativi sono rispettati, la comunicazione facilitata consente alla persona disabile di esprimersi in modo autonomo, senza interventi indebiti da parte del facilitatore. Il soggetto che ricorre a questa tecnica può per esempio partecipare attivamente alla comunicazione attraverso la tastiera del computer ed esercitare così il proprio diritto alla libertà di espressione.
Nonostante queste potenzialità, siamo ancora agli albori per quanto riguarda la ricerca sul metodo, la sua applicazione e la sua accettazione. I tribunali, per esempio, non riconoscono quanto dichiarato in una procedura giudiziaria da una persona autistica mediante la tecnica della comunicazione facilitata.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Considera le persone affette da disturbi cognitivi alla stessa stregua delle persone con disabilità visive o uditive?
2. Quali possibilità educative e mezzi ausiliari sono a loro disposizione o finanziati e chi è competente in merito (Confederazione, cantoni)?
3. Ritiene che occorrano altri provvedimenti per compensare in qualche modo gli svantaggi legati all'autismo e per offrire a chi ne è affetto solide basi che gli permettano di comunicare in modo autonomo (insegnamento, formazione, comunicazione quotidiana, ecc.)?
4. È disposto a investire nella ricerca e nello sviluppo di metodi come la comunicazione facilitata?
5. Quali basi legali sono necessarie affinché le persone con disabilità cognitive possano esercitare il loro diritto alla libertà di espressione, sia nella vita quotidiana sia in sede giudiziaria (p. es. accettazione, nelle procedure penali, delle testimonianze rilasciate mediante la comunicazione facilitata)?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce che le persone affette da disturbi cognitivi e della comunicazione devono affrontare difficoltà considerevoli nella vita di tutti i giorni. Nel parere in risposta al postulato Hêche 12.3672, "Autismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppo. Quadro generale, bilancio e prospettive", il Consiglio federale si è detto disposto a far redigere un rapporto che fornisca una visione d'insieme circa l'assistenza alle persone affette da autismo o da altri disturbi pervasivi dello sviluppo, allo scopo di migliorare la situazione di queste persone e del loro entourage. Come precisato in quell'occasione, nel valutare le possibilità di miglioramento, l'esecutivo terrà però conto della ripartizione delle competenze tra Confederazione, assicurazione invalidità (AI) e cantoni.
1. Le limitazioni cui sono soggette quotidianamente le persone con disturbi cognitivi e della comunicazione sono principalmente dovute alla presenza di una reale menomazione e non all'esistenza di una disparità di trattamento sul piano giuridico. Se il modificarsi delle condizioni quadro (p. es. una diversa ripartizione delle competenze a seguito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti NPC) o nuove scoperte in campo pedagogico, medico o in altri settori dovessero imporre un intervento, se ne terrà conto nell'ambito della summenzionata visione d'insieme. Il divieto di discriminazione a causa di una menomazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) garantisce inoltre l'uguaglianza di diritto delle persone con i disturbi in questione. L'articolo 8 capoverso 2 consente infatti di valutare nel caso concreto se sia data una discriminazione illecita a causa di una menomazione o se la disparità di trattamento sia giustificata da validi motivi. Il Consiglio federale ritiene dunque che la parità dei diritti sia garantita.
2. L'AI opera una distinzione tra autismo congenito, diagnosticato prima del compimento dei cinque anni, e autismo acquisito successivamente. Nel caso dell'autismo infantile, gli specialisti raccomandano l'adozione di misure combinate, vale a dire misure di educazione precoce, pedagogia curativa, pedagogia sociale, psicoterapeutiche o ergoterapeutiche per il bambino e misure di consulenza e di formazione per i genitori e le altre persone che seguono il minore. Per quanto riguarda le misure di carattere medico, l'AI rimborsa le misure psicoterapeutiche (in primis le terapie comportamentali) eseguite da psicoterapeuti che hanno concluso una convenzione tariffale con l'AI. Nel caso dei bambini affetti da disturbi paraautistici (p. es. sindrome di Asperger), l'AI rimborsa le misure psicoterapeutiche ed ergoterapeutiche in quanto siano utili all'integrazione scolastica e consentano una prima formazione professionale o l'integrazione professionale. Non rientrano nelle misure mediche rimborsate dall'AI le misure di pedagogia curativa (p. es. logopedia e terapia psicomotoria) né i corsi, le istruzioni e la consulenza ai genitori e alle altre persone che seguono il bambino. Se adottate in un contesto scolastico, tali misure sono peraltro di competenza dei cantoni. Come precisato nella risposta all'interpellanza Hêche 12.3317, "Sostegno alle persone affette da autismo o da un altri disturbo pervasivo dello sviluppo", prima che entrasse in vigore, il 1° gennaio 2008, la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), l'AI rimborsava anche i provvedimenti pedagogico-terapeutici. Dopo il trasferimento di competenze la situazione è evoluta diversamente da un cantone all'altro. Inoltre, nella diagnosi gli specialisti non procedono tutti allo stesso modo e giungono così a conclusioni diverse.
3. Nel parere in risposta al postulato Hêche 12.3672, "Autismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppo. Quadro generale, bilancio e prospettive", il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di agire nell'ambito della diagnostica e dello sviluppo di standard unitari per il trattamento dell'autismo e di altri disturbi pervasivi dello sviluppo. Il postulato è stato accolto. In adempimento dello stesso, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di redigere un rapporto che fornisca una visione d'insieme, grazie alla quale sarà possibile stabilire se siano necessari altri provvedimenti.
4. Lo sviluppo di nuovi metodi può essere finanziato nei limiti delle possibilità di promozione della Confederazione. La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) sostiene ad esempio i progetti innovativi, come quelli che migliorano la qualità di vita. Non vi è però una base legale che permetta di fornire un sostegno più ampio; in particolare, neppure l'AI può finanziare la ricerca e lo sviluppo di nuove apparecchiature o di nuovi mezzi ausiliari.
5. Il Consiglio federale ritiene che il quadro giuridico esposto nella risposta alla domanda 1 garantisca alle persone affette da disturbi cognitivi e della comunicazione l'esercizio dei diritti fondamentali.
Risposta del Consiglio federale.