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Garantire la libertà economica e combattere le distorsioni della concorrenza create dalle imprese statali

12.4172 · Postulato · 2012-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che illustri i mezzi per tutelare la nostra libertà economica dalle distorsioni della concorrenza create dalle imprese statali.

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

1. limitare l'attività economica statale, sia nei settori in cui lo Stato opera in situazione di monopolio sia nei settori soggetti a concorrenza;

2. nei settori in cui lo Stato esercita un'attività economica, tutelare le imprese private dalle distorsioni della concorrenza risultanti da tale attività. Lo Stato beneficia spesso di una posizione privilegiata anche nei settori soggetti a concorrenza grazie a sussidi ufficiali od occulti e ai cosiddetti sussidi incrociati (da un settore monopolistico a un settore soggetto a concorrenza) a favore di un'impresa statale;

3. garantire agli attori privati che operano sul mercato liberalizzato una protezione giuridica efficace contro la concorrenza illecita esercitata dallo Stato.

Begründung

La decisione del Tribunale federale (DTF 2C_485/2010 del 3 luglio 2012) nella causa "Glarnersach" mostra che la nostra libertà economica non è sufficientemente tutelata dall'influenza dello Stato. Quest'ultimo è attivo economicamente a tutti i livelli e, forte della sua posizione di monopolio, riserva per sé fin troppe attività che dovrebbero essere svolte da operatori privati. Inoltre, le imprese statali approfittano abusivamente dei vantaggi derivanti dal loro status di proprietario e/o dalla loro posizione di monopolio grazie ai sussidi ufficiali od occulti oppure ai sussidi incrociati in settori in cui sono in concorrenza (sleale) con operatori privati. Gli esempi sono molteplici: i fornitori pubblici di elettricità che operano come copritetto, installatori di impianti sanitari o elettricisti, le società di assicurazioni immobiliari protette da un monopolio statale che offrono assicurazioni private, i fornitori cantonali di tecnologie informatiche e il Tribunale federale che propongono servizi informatici in concorrenza con quelli delle imprese private. Né la libertà economica (art. 27 e 94 Cost.) né la legge sui cartelli e nemmeno la legge federale sul mercato interno (art. 2 cpv. 7 LMI) o il diritto economico internazionale tutelano efficacemente gli operatori privati da queste distorsioni della concorrenza.

Nella sua risposta all'interpellanza Hutter (12.3687) il Consiglio federale ammette che "il legislatore deve provvedere in misura ancora maggiore affinché i concorrenti siano trattati equamente sui mercati in cui sono attivi offerenti statali". Tuttavia, la domanda concreta posta nell'intervento, ovvero con quali misure intende conseguire tale obiettivo, viene lasciata in sospeso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'attività economica statale è già soggetta a limitazioni. Per esempio, nell'autorizzare enti statali a svolgere attività economiche, la Confederazione e i cantoni sono tenuti a rispettare le disposizioni costituzionali in materia economica enunciate principalmente negli articoli 27 e 95 della Costituzione federale. Contro le presunte violazioni della libertà economica è contemplata in linea di principio la via del ricorso al Tribunale federale, il quale è quindi chiamato a decidere se esiste un interesse pubblico sufficiente e se la misura contro cui è fatto ricorso si rifà a una base giuridica sufficiente. Se una legge cantonale o una misura dell'autorità pubblica contravviene al principio della libertà economica, il Tribunale federale chiede che ne sia contemplata la facoltà nella Costituzione. Nei limiti della loro portata, anche la legge sui cartelli, la legge federale contro la concorrenza sleale e la legge sul mercato interno prevedono possibilità di ricorso e di reclamo contro distorsioni della concorrenza causate da operatori statali.

Nella risposta all'interpellanza Hutter 12.3687 il Consiglio federale ha indicato alcuni approcci per porre limiti più severi all'attività statale in mercati concorrenziali e alle distorsioni della concorrenza. Il legislatore può innalzare la soglia dell'interesse pubblico richiesto per le attività economiche svolte da enti statali. Inoltre, può far sì che la liberalizzazione del mercato sia accompagnata dalla privatizzazione degli attori che vi operavano e che per lo più appartengono allo Stato. In tal modo si eviterebbero i potenziali conflitti causati da finanziamenti trasversali da un ambito di monopolio a uno aperto alla concorrenza.

Se si volessero imporre limiti più stringenti alla Confederazione e ai cantoni, segnatamente requisiti legalmente imponibili per lo sviluppo di attività economiche in mercati concorrenziali, ciò sarebbe possibile solo mediante riforme costituzionali che si ripercuoterebbero sull'ordinamento federalistico. Aumenterebbe infatti il controllo dell'autorità giudiziaria sulle decisioni dei parlamenti cantonali e comunali e anche il margine di manovra del legislatore federale ne risulterebbe ridotto.

In considerazione di tutta una serie di decisioni politiche recentemente adottate, è poco probabile che un tale programma riscuota successo politico. L'onere che un tale programma legislativo comporterebbe non sarebbe assolutamente proporzionato alle possibilità di realizzare effettivamente una tale riforma delle norme costituzionali in materia economica. Neanche un rapporto al riguardo avrebbe un'effettiva utilità.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.