Proteggere le parti in giudizio da un rigore eccessivo e ingiustificato della procedura civile
12.424 · Iniziativa parlamentare · 2012-03-16
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Gli articoli 206 e 207 del Codice di procedura civile (RS 272) sono modificati come segue:
Art. 206 Mancata comparizione delle parti
Cpv. 1
Se l'attore, che è tenuto a comparire ai sensi dell'articolo 204 capoverso 3, non compare e non è rappresentato, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto.
Cpv. 2
Se il convenuto, che è tenuto a comparire ai sensi dell'articolo 204 capoverso 3, non compare e non è rappresentato, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209 a 212).
Cpv. 3
...
Cpv. 4
Se una parte non compare ma è rappresentata da un rappresentante professionalmente qualificato, l'autorità di conciliazione, nel caso ritenga possibile un accordo, può convocare una nuova udienza ed esigere la comparizione personale della parte assente.
Cpv. 5
L'autorità di conciliazione può infliggere una multa di 500 franchi al massimo alla parte che non compare personalmente.
Art. 207 Spese della procedura di conciliazione
Cpv. 1
...
Cpv. 2
Il convenuto che non compare personalmente sostiene le spese della nuova udienza di conciliazione convocata ai sensi dell'articolo 206 capoverso 4.
Cpv. 3
Attuale capoverso 2
Begründung
Al fine di favorire la risoluzione consensuale delle controversie, il legislatore ha disposto l'obbligo per le parti di comparire personalmente all'udienza di conciliazione (art. 204 CPC); le dispense sono possibili soltanto per motivi gravi. Tale principio non viene qui contestato.
La presente iniziativa è volta unicamente a chiarire quali sono le conseguenze quando una parte non compare personalmente ma è rappresentata da un rappresentante professionalmente qualificato.
Si segnala che la legge, per alcune categorie, ossia il datore di lavoro, l'assicuratore e il locatore, prevede la possibilità di farsi rappresentare in conciliazione: i primi due possono delegare un dipendente, il locatore invece delega l'amministratore dell'immobile; tali delegati devono essere stati autorizzati per scritto a concludere una transazione (art. 204 cpv. 3 lett. c). In tutti gli altri casi, salvo eccezioni per motivi gravi, le parti devono comparire personalmente, pena lo stralcio dal ruolo dell'istanza di conciliazione per l'attore e il rilascio dell'autorizzazione ad agire per il convenuto.
Pur non contestando l'obbligo di comparire personalmente all'udienza di conciliazione, è evidente che le conseguenze per l'attore, che non compare personalmente ma è rappresentato da un rappresentante professionalmente qualificato, risultano eccessive. La mancata comparizione del convenuto, pur non essendo quest'ultimo rappresentato, non produce invece alcun effetto: il convenuto si ritrova nella stessa situazione di una mancata conciliazione.
Le ragioni per cui una parte può essere assente, senza potersi tuttavia appellare a gravi motivi, sono molteplici (incomprensione, malinteso, trasporti pubblici persi, data annotata in modo errato sull'agenda ecc.). Se si può prevedere una sanzione, sia essa per le spese dell'udienza, per la condanna a una multa o per entrambe, lo stralcio dal ruolo dell'istanza nel caso in cui l'attore sia assente ma rappresentato è palesemente eccessivo, tanto più che non è giustificato da alcun interesse superiore.
Occorre ricordare che la norma generale applicabile nel nostro sistema giuridico permette a una parte in giudizio di farsi rappresentare da un mandatario professionale, generalmente un avvocato; la norma si applica alla totalità degli atti processuali, fino al Tribunale federale. La parte che non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 204 capoverso 1 di comparire personalmente in conciliazione deve quindi sostenere una sanzione di tipo finanziario, ma senza perdere il suo diritto sostanziale.
La mancata comparizione dell'attore può effettivamente causare gravi conseguenze, dal momento che l'apertura di un procedimento giudiziario deve avvenire obbligatoriamente entro un termine stabilito. Lo stralcio dal ruolo dell'istanza provoca quindi i medesimi effetti della non osservanza del termine fissato dalla legge.
Si propone pertanto di mantenere l'attuale sistema nel caso in cui una parte non compaia personalmente e non risulti rappresentata. Se invece all'udienza si presentasse soltanto il rappresentante professionalmente qualificato, l'autorità valuterebbe la possibilità di giungere a un accordo. In caso affermativo, procederebbe convocando una nuova udienza e ordinando la comparizione personale della parte assente, condannandola eventualmente a una multa.
Se la nuova udienza viene convocata in seguito alla mancata comparizione del convenuto, quest'ultimo sarà inoltre tenuto a sostenerne le spese. In caso di mancata comparizione dell'attore, l'articolo 207 prevede in ogni caso che le spese siano a carico di quest'ultimo.
Le modifiche proposte permettono alla conciliazione di conservare il ruolo che il Parlamento le ha giustamente attribuito, precisando le conseguenze per la parte che non compare ma è rappresentata e annullando inoltre gli effetti eccessivamente gravi di una mancata comparizione personale dell'attore.