12.473 · Iniziativa parlamentare · 2012-09-27
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti, RS 810.21) va modificata come segue:
Art. 8 Condizioni
Cpv. 1
È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se:
Let. a
essa non l'ha espressamente rifiutato; e
Let. b
la morte è stata accertata.
Cpv. 2
Se il moribondo è incapace di discernimento, la persona designata nel mandato precauzionale o nelle direttive del paziente è autorizzata a rifiutare il prelievo. In mancanza del mandato precauzionale e delle direttive del paziente, tale facoltà spetta agli stretti congiunti.
Cpv. 3
Dopo la morte dell'interessato, gli stretti congiunti hanno facoltà di rifiutare il prelievo.
Cpv. 4
La volontà del donatore prevale sulla volontà dei congiunti.
Cpv. 5
Se è comprovato che la persona deceduta ha delegato per scritto a una persona di fiducia la decisione circa il rifiuto del prelievo di organi, tessuti o cellule, questa persona subentra agli stretti congiunti.
Cpv. 6
Chi è capace di discernimento può rifiutare il prelievo. Per il resto si applicano le disposizioni concernenti le direttive del paziente.
Cpv. 7
Il Consiglio federale definisce la cerchia degli stretti congiunti.
Art. 10 Provvedimenti medici preparatori
Cpv. 1
Provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti e cellule possono essere adottati prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente.
Cpv. 2
Se il donatore è incapace di discernimento, la persona designata nel mandato precauzionale o nelle direttive del paziente è autorizzata a rifiutare i provvedimenti medici preparatori. In mancanza del mandato precauzionale e delle direttive del paziente, tale facoltà spetta agli stretti congiunti.
Cpv. 3
Tali provvedimenti sono vietati se:
Let. a
accelerano la morte del paziente;
Let. b
potrebbero far cadere il donatore in uno stato vegetativo permanente.
Cpv. 4
In mancanza del rifiuto di donare organi, dopo la morte del paziente possono essere adottati senza restrizioni i provvedimenti aventi lo scopo di conservare organi, tessuti e cellule.
Art. 61
Cpv. 1
Invariato
Cpv. 2
Invariato
Cpv. 3
Il Consiglio federale può prevedere che il rifiuto di donare i propri organi, tessuti o cellule sia annotato nella tessera d'assicurato o in un apposito registro centrale.
Begründung
Benché l'82 per cento della popolazione sia disposto a donare gli organi, meno del 10 per cento ha con sé la tessera di donatore. La gente non si interessa quasi mai alla donazione di organi, a meno che questa non riguardi o abbia riguardato da vicino il suo entourage.
Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel 98 per cento dei casi la decisione circa la donazione degli organi è stata presa dai congiunti o da persone vicine, mentre solo nel 2 per cento si è potuto decidere sulla base delle indicazioni della tessera di donatore. Nel 23 per cento dei casi si è inoltre resa necessaria la pronuncia di una decisione giudiziaria. La soluzione attuale è troppo idealista, in quanto presuppone che il donatore potenziale esprima con largo anticipo l'assenso a un eventuale espianto dei propri organi.
L'esperienza dimostra poi che, in assenza di una tessera di donatore, i congiunti non sono emotivamente in grado di prendere una decisione circa l'espianto degli organi del loro caro. I medici, dal canto loro, hanno l'arduo compito di informare i familiari, oltre che sulla morte imminente del congiunto, anche riguardo alla possibilità di un espianto degli organi.
Il principio del silenzio assenso non lede il diritto di autodeterminazione dell'individuo e tiene conto nel contempo della volontà della maggioranza della popolazione, che in linea di principio sarebbe disposta a donare gli organi in caso di decesso.