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12.473 · Iniziativa parlamentare · 2012-09-27

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti, RS 810.21) va modificata come segue:

Art. 8 Condizioni

Cpv. 1

È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se:

Let. a

essa non l'ha espressamente rifiutato; e

Let. b

la morte è stata accertata.

Cpv. 2

Se il moribondo è incapace di discernimento, la persona designata nel mandato precauzionale o nelle direttive del paziente è autorizzata a rifiutare il prelievo. In mancanza del mandato precauzionale e delle direttive del paziente, tale facoltà spetta agli stretti congiunti.

Cpv. 3

Dopo la morte dell'interessato, gli stretti congiunti hanno facoltà di rifiutare il prelievo.

Cpv. 4

La volontà del donatore prevale sulla volontà dei congiunti.

Cpv. 5

Se è comprovato che la persona deceduta ha delegato per scritto a una persona di fiducia la decisione circa il rifiuto del prelievo di organi, tessuti o cellule, questa persona subentra agli stretti congiunti.

Cpv. 6

Chi è capace di discernimento può rifiutare il prelievo. Per il resto si applicano le disposizioni concernenti le direttive del paziente.

Cpv. 7

Il Consiglio federale definisce la cerchia degli stretti congiunti.

Art. 10 Provvedimenti medici preparatori

Cpv. 1

Provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti e cellule possono essere adottati prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente.

Cpv. 2

Se il donatore è incapace di discernimento, la persona designata nel mandato precauzionale o nelle direttive del paziente è autorizzata a rifiutare i provvedimenti medici preparatori. In mancanza del mandato precauzionale e delle direttive del paziente, tale facoltà spetta agli stretti congiunti.

Cpv. 3

Tali provvedimenti sono vietati se:

Let. a

accelerano la morte del paziente;

Let. b

potrebbero far cadere il donatore in uno stato vegetativo permanente.

Cpv. 4

In mancanza del rifiuto di donare organi, dopo la morte del paziente possono essere adottati senza restrizioni i provvedimenti aventi lo scopo di conservare organi, tessuti e cellule.

Art. 61

Cpv. 1

Invariato

Cpv. 2

Invariato

Cpv. 3

Il Consiglio federale può prevedere che il rifiuto di donare i propri organi, tessuti o cellule sia annotato nella tessera d'assicurato o in un apposito registro centrale.

Begründung

Benché l'82 per cento della popolazione sia disposto a donare gli organi, meno del 10 per cento ha con sé la tessera di donatore. La gente non si interessa quasi mai alla donazione di organi, a meno che questa non riguardi o abbia riguardato da vicino il suo entourage.

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel 98 per cento dei casi la decisione circa la donazione degli organi è stata presa dai congiunti o da persone vicine, mentre solo nel 2 per cento si è potuto decidere sulla base delle indicazioni della tessera di donatore. Nel 23 per cento dei casi si è inoltre resa necessaria la pronuncia di una decisione giudiziaria. La soluzione attuale è troppo idealista, in quanto presuppone che il donatore potenziale esprima con largo anticipo l'assenso a un eventuale espianto dei propri organi.

L'esperienza dimostra poi che, in assenza di una tessera di donatore, i congiunti non sono emotivamente in grado di prendere una decisione circa l'espianto degli organi del loro caro. I medici, dal canto loro, hanno l'arduo compito di informare i familiari, oltre che sulla morte imminente del congiunto, anche riguardo alla possibilità di un espianto degli organi.

Il principio del silenzio assenso non lede il diritto di autodeterminazione dell'individuo e tiene conto nel contempo della volontà della maggioranza della popolazione, che in linea di principio sarebbe disposta a donare gli organi in caso di decesso.