Lexipedia

13.1028 · Interrogazione · 2013-06-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In una ventina di Paesi, tra cui 16 Stati membri dell'UE, vige un divieto parziale o assoluto di detenzione di animali (selvatici) nei circhi itineranti. In Svizzera è invece ammesso portare in tournée animali di qualsiasi specie. Ci sono però numerose specie che, stando ai risultati di analisi scientifiche, non possono essere detenute in un circo itinerante in condizioni adeguate ai loro bisogni e al loro comportamento naturale. Un divieto generale per tutti gli animali selvatici sarebbe tuttavia eccessivo, perché ci sono specie in grado di adattarsi alle condizioni di vita itinerante di un circo, contrariamente a determinate specie di animali domestici.

Chiedo pertanto al Consiglio federale se è disposto a:

1. elaborare una "lista nera" delle specie animali che in futuro non potranno più essere portate in tournée nei circhi itineranti (sul modello della Svezia e della Finlandia);

2. imporre il rispetto assoluto delle disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali anche nei circhi e a sopprimere di conseguenza l'articolo 95 capoverso 2 (clausola d'eccezione per i circhi).

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le regolamentazioni sulla detenzione di animali selvatici variano notevolmente da Stato a Stato, soprattutto per quanto riguarda le "liste nere" degli animali selvatici non autorizzati nei circhi itineranti.

In Svizzera, per detenere animali selvatici a titolo professionale, i circhi devono richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90 segg. dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). Fondamentalmente, devono soddisfare le stesse condizioni previste per altre detenzioni professionali di animali selvatici, i cui requisiti minimi sono molto più dettagliati rispetto a quelli applicati in altri Paesi. Visto lo spazio limitato offerto da alcuni luoghi, per i circhi esiste la possibilità di prevedere temporaneamente requisiti minimi inferiori a quelli richiesti (ad es. per le aree d'uscita). Le condizioni da soddisfare in questi casi sono tuttavia molto rigorose (cfr. sotto n. 2).

Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario vietare la detenzione di determinati animali selvatici nei circhi. Inoltre non vi sono criteri obiettivi per un divieto di singole specie. Nemmeno le "liste nere" di altri Stati si basano su criteri uniformi.

2. Secondo l'articolo 95 capoverso 2 OPAn possono essere concesse deroghe soltanto per gli animali in tournée che con frequenza e regolarità, ovvero di norma giornalmente, sono addestrati nel maneggio. La possibilità di deroga è valida solo per singoli luoghi e le domande devono essere autorizzate prima dell'inizio della tournée previa presentazione del relativo piano. Le deroghe sono temporanee e possono essere autorizzate soltanto se sono giustificate dalle condizioni del luogo. Nel quadro della procedura di autorizzazione, i servizi specializzati nella protezione degli animali degli uffici veterinari cantonali sono tenuti a verificare le indicazioni fornite nelle domande e a disporre eventualmente oneri o, se necessario, a respingere l'autorizzazione. Il benessere degli animali da circo è dunque garantito. Dovrà quindi essere mantenuta la possibilità di concedere deroghe secondo le specificità dei singoli luoghi.

Risposta del Consiglio federale.