13.3137 · Mozione · 2013-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'attuale legislazione affinché la Confederazione, tramite la SEFRI, possa calcolare i contributi forfettari ai cantoni previsti dalla legge sulla formazione professionale secondo un metodo più preciso e definito rispetto a quello basato sul numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Il nuovo metodo di calcolo deve permettere un controllo costante della situazione, soprattutto per quanto riguarda le misure volte a promuovere il reinserimento professionale.
Begründung
La Confederazione fornisce ai cantoni sotto forma di contributi forfettari le risorse necessarie per adempiere diversi compiti, descritti agli articoli 53, 54 e 55 della legge sulla formazione professionale, che perseguono obiettivi d'interesse pubblico. Gli articoli 31 e 32 della stessa legge contemplano altri compiti: i cantoni provvedono affinché l'offerta di corsi di formazione professionale continua sia conforme alle necessità, mentre la Confederazione sostiene le offerte volte a favorire il reinserimento delle persone che hanno ridotto o cessato temporaneamente l'attività professionale. Ebbene, l'articolo 53 capoverso 1 precisa che il metodo di calcolo si basa essenzialmente sul "numero di persone che seguono una formazione professionale di base". Ciò rende estremamente variabile il sostegno all'offerta di corsi di formazione professionale continua, per la quale, a conti fatti, i cantoni non ricevono alcun contributo specifico da parte della Confederazione.
Allo stato attuale solo una minoranza dei vantoni sostiene le offerte previste dall'articolo 32 della legge sulla formazione professionale, mentre secondo un recente studio solo otto cantoni le finanziano effettivamente.
Nella maggior parte dei casi sono le stesse persone che vogliono reinserirsi nella vita professionale a finanziare la propria formazione continua. I costi da sostenere sono elevati, soprattutto per chi dispone di risorse economiche scarse, e alla fine molti decidono di rinunciare alla formazione continua per accettare un posto di lavoro che non corrisponde alle loro qualifiche.
In futuro è importante che le offerte volte a favorire il reinserimento delle persone che hanno ridotto o cessato temporaneamente l'attività professionale siano disponibili dappertutto e che la situazione sia sottoposta a un monitoraggio costante.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 2008 i contributi federali per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge vengono versati ai cantoni sotto forma di importi forfettari orientati alle prestazioni. Ciò consente ai cantoni di utilizzare tali fondi in maniera mirata e in piena autonomia tenendo conto delle particolarità regionali come, ad esempio, la composizione della popolazione, il grado d'istruzione e i settori economici prevalenti.
Durante la stesura della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) sono stati esaminati altri modelli di ripartizione dei contributi forfettari ai cantoni e alla fine, per motivi di semplicità e trasparenza, è stata scelta la ripartizione in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Questo metodo garantisce che gli importi forfettari siano distribuiti in modo chiaro e preciso secondo i dati più recenti. Alcune simulazioni hanno mostrato che modelli di calcolo più complessi non avrebbero modificato in maniera significativa la ripartizione dei contributi fra i vari cantoni. Il metodo attuale permette inoltre di escludere pregiudizi riguardo allo scopo d'impiego dei fondi, che viene definito all'articolo 53 LFPr e che comprende, oltre alla formazione professionale di base, anche altre tipologie come la formazione professionale continua.
Dalla statistica annuale dei costi netti cantonali per la formazione professionale emerge che nel 2011 i cantoni hanno speso oltre 140 milioni di franchi per finanziare la formazione professionale continua e la preparazione agli esami federali.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per la promozione del (re)inserimento professionale, invece, sono disciplinati dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0). Si tratta di provvedimenti di formazione e occupazione e di provvedimenti speciali offerti in ogni cantone e cofinanziati dalla Confederazione. I provvedimenti di formazione ai sensi della LADI devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della LFPr. Inoltre, l'assicurazione per l'invalidità finanzia provvedimenti specifici per il reinserimento professionale ai sensi dell'omonima legge (LAI, RS 831.20).
Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che il metodo di ripartizione dei contributi forfettari ai cantoni in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base sia adeguato all'adempimento dei compiti che la legge assegna ai cantoni nell'ambito della formazione professionale. Questi ultimi hanno infatti un margine di manovra sufficiente per promuovere anche il reinserimento professionale in base alle loro esigenze e in piena autonomia.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.