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13.3160 · Interpellanza · 2013-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

A proposito della richiesta del ministro dei gruppi europei e del Fondo monetario internazionale (FMI) affinché Cipro proceda all'espropriazione (parziale) dei clienti delle banche cipriote, respinta ieri dal Parlamento cipriota, si pongono le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è stato informato della richiesta dell'UE e del FMI di espropriare (parzialmente) i clienti delle banche cipriote?

2. Il Consiglio federale ritiene che questa richiesta costituisca un precedente all'interno dell'Unione europea che vincoli anche la Svizzera sulla base degli accordi bilaterali?

3. Nell'ambito del diritto di necessità il Consiglio federale potrebbe ordinare un'espropriazione (parziale) di questo tipo anche in Svizzera?

4. In caso affermativo, a quali condizioni?

5. La recente proposta del Consiglio federale di vietare i pagamenti in contanti che superano i 100 000 franchi per alcune transazioni finanziarie, ha a che fare con una maggiore sorveglianza elettronica dei cittadini, affinché in caso di crisi si possa accedere più velocemente al patrimonio privato di questi ultimi (rispetto ai contanti o ai valori fisici i conti elettronici sono più facilmente tassabili e parzialmente espropriabili)?

6. A breve, il Consiglio federale prevede di ridurre il limite di 100 000 franchi dei pagamenti in contanti per alcune transazioni finanziarie (negli Stati Uniti un limite analogo ammonta a 600 dollar e in alcuni Paesi europei a 1000 euro)?

7. Per il Consiglio federale l'aumento del controllo e della sorveglianza della situazione finanziaria del cittadino non costituisce un problema di carattere istituzionale, di protezione dei dati e del diritto della personalità?

8. Per quanto riguarda il proprio patrimonio il cittadino non ha diritto alla protezione della sfera privata da parte dello Stato?

9. In caso affermativo, quali opzioni restano al cittadino (in vista della prossima crisi finanziaria) per investire il proprio patrimonio senza la sorveglianza dello Stato?

10. Il Consiglio federale condivide i timori secondo cui il bando dei contanti rappresenti il primo passo verso una (re)introduzione dei controlli sul traffico di capitali?

11. In caso affermativo, i controlli sul traffico di capitali non sono in contraddizione con il concetto di libero scambio e altre tendenze di liberazione nell'ambito della globalizzazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non è stato preliminarmente informato in merito alle misure previste.

2. La possibilità di far partecipare i clienti delle banche ai costi di un piano di salvataggio - in particolare i clienti con depositi fino a 100 000 euro, ossia il limite garantito nella zona euro - è stata vagliata per la prima volta nel caso di Cipro. Nell'ambito dell'attuale crisi del debito, questa discussione ha costituito un precedente. Le misure di salvataggio infine decise prevedono solo una partecipazione dei depositi superiori a 100 000 euro - la protezione dei depositi fino a 100 000 euro è in tal modo garantita. Il Consiglio federale considera tuttavia problematica l'incertezza che tale dibattito può suscitare per i clienti delle banche. In generale non è però inusuale che in caso di insolvenza di una banca, i depositanti debbano farsi carico di perdite sulla parte dei loro depositi che supera l'importo protetto dalla garanzia dei depositi.

3./4. Sebbene siano più regolamentate di altre imprese private, anche le banche svizzere possono essere confrontate con l'eccessivo indebitamento o con l'insolvenza. La legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0) disciplina dettagliatamente le procedure sulla base delle quali è possibile adottare misure concrete (di protezione, risanamento o liquidazione fallimentare), affinché in caso di crisi di una o più banche non vi sia alcun motivo di ricorrere al diritto di necessità.

Secondo il sistema a cascata vigente nel diritto svizzero, la conversione di fondi di terzi in fondi propri nella procedura di insolvenza di una banca può avvenire solo se il capitale proprio è stato completamente utilizzato. Sono totalmente esclusi dalla conversione i crediti privilegiati (art. 49 lett. a dell'ordinanza FINMA del 30 agosto 2012 sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA; RS 952.05). Per crediti privilegiati si intendono i depositi intestati al depositante sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore.

I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a LBCR godono inoltre della protezione particolare della garanzia dei depositi. Tale garanzia è applicata se - come avviene normalmente nella procedura di insolvenza - sono ordinate determinate misure di protezione (cfr. art. 37h cpv. 3 lett. a LBCR). In linea di massima, gli attivi liquidi ancora disponibili della banca in questione sono sufficienti per rimborsare immediatamente i depositi privilegiati. Il sistema di autodisciplina interviene pertanto solo se gli attivi liquidi della banca non sono sufficienti (art. 37h segg. LBCR; vedi anche www.esisuisse.ch).

5. No, le misure proposte dal Consiglio federale perseguono unicamente lo scopo della lotta contro il riciclaggio di denaro.

6. I provvedimenti volti a vietare i pagamenti in contanti in caso di acquisti di immobili e mobili che superano i 100 000 franchi sono stati posti in consultazione dal Consiglio federale il 27 febbraio 2013. Il Consiglio federale intende ancorare questo limite nella legge. Una modifica del limite dovrebbe quindi essere decisa dal legislatore. Attualmente il Consiglio federale non prevede alcun altro limite e a tempo debito valuterà i risultati della consultazione relativa a tale proposta.

7.-9. La situazione economica dei cittadini rientra nella loro sfera privata. La protezione della sfera privata è uno degli aspetti rilevanti dell'articolo 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il quale disciplina che ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata (cpv. 1) e d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali (cpv. 2). Questo diritto fondamentale trova la sua concretizzazione nella legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), nella protezione della personalità secondo gli articoli 28 segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) e, specialmente per i dati di clienti bancari, nelle disposizioni dell'articolo 47 LBCR. Un'ingerenza da parte dello Stato nella sfera privata protetta dalla Costituzione è ammessa solo alle condizioni previste dall'articolo 36 della Costituzione. Essa deve avere una base legale, essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e proporzionata allo scopo. L'essenza del diritto fondamentale è inoltre intangibile. Le ingerenze significative devono essere disciplinate in una legge formale.

La Costituzione e le sue leggi d'esecuzione fissano limiti ben definiti alle attività dello Stato e dei privati anche in materia di divulgazione della situazione economica dei cittadini. Il Consiglio federale ritiene quindi che attualmente non vi sia alcun problema giuridico in tale ambito.

10. No, le misure proposte dal Consiglio federale perseguono unicamente lo scopo della lotta contro il riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale non intende introdurre alcun controllo sul traffico di capitali.

11. Il controllo sul traffico di capitali è in contraddizione con il principio di libero scambio dei capitali. Sebbene a seguito della crisi finanziaria siano state accolte in modo leggermente più favorevole sul piano internazionale, siffatte misure sono da prendere in considerazione soltanto quale ultima ratio e in caso di pericolo incombente e grave per l'economia nazionale. Per il momento il Consiglio federale non intravede nessun pericolo di questo genere.

Risposta del Consiglio federale.