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Gestione delle minacce in caso di violenza domestica. Base legale per il coordinamento e lo scambio di dati

13.3161 · Mozione · 2013-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di istituire una base legale per lo scambio di dati necessario nell'ambito di una gestione coordinata delle minacce in caso di violenza domestica.

Begründung

La violenza domestica con gravi lesioni personali o omicidio è una triste realtà anche in Svizzera. Il 38 per cento dei reati violenti rilevati nella statistica criminale di polizia 2011 è stato commesso in ambito domestico. Per quanto concerne gli omicidi, la percentuale, che ammonta al 55 per cento, è particolarmente elevata. La diminuzione dei reati in ambito domestico registrata tra il 2009 e il 2011 può essere letta come un successo dell'intensificazione delle misure a favore delle vittime e degli autori delle violenze. Desta tuttavia preoccupazione l'aumento, registrato nello stesso periodo, delle violenze fisiche gravi in ambito domestico.

Gli omicidi e i reati violenti gravi in ambito domestico sono commessi perlopiù nella fase di separazione e di rado all'improvviso. Spesso sono il culmine di una violenza pluriennale e sono preannunciati esplicitamente o con indizi sottili. Gli esperti sono chiamati a filtrare i casi particolarmente a rischio ai sensi della protezione delle vittime. Attualmente in vari cantoni sono sviluppate e implementate strategie di gestione delle minacce tese a riconoscere tempestivamente i casi ad alto rischio di reati gravi in modo da poter intervenire per tempo a tutela delle vittime (adulti e minori) e degli autori, ma anche delle autorità coinvolte.

Le situazioni di minaccia richiedono, anche per ragioni di risorse, un intervento coordinato, qualitativamente definito, di tutti gli specialisti coinvolti, altrimenti vi è il rischio che vengano trascurati indizi di pericolo elevato, che misure contraddittorie si neutralizzino l'un l'altra e/o che gli interessati non sappiano più a quale aiuto fare capo. Le conferenze multi-istituzionali sulla gestione della valutazione del rischio e delle minacce rappresentano pertanto una componente importante di una gestione esaustiva delle minacce.

Affinché in tutti i cantoni sia possibile svolgere tali conferenze, incluso il correlato scambio di dati, occorre una base legale nazionale, che potrebbe essere istituita in maniera coordinata con la base giuridica richiesta nella mozione 09.4017, "Proteggere le mogli picchiate". Per evitare che il luogo di domicilio segni il destino delle famiglie interessate è indispensabile una base legale federale esplicita.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Attualmente vari cantoni della Svizzera tedesca (in particolare ZH, LU, TG, SO, SG, BE) stanno elaborando strategie per gestire le minacce: da un lato cercano strumenti affidabili per valutare la pericolosità dell'autore delle minacce e della situazione concreta di minaccia; dall'altro, si intende individuare le autorità e i servizi chiamati a partecipare alla discussione di possibili misure per impedire un grave atto di violenza e tutelare la persona minacciata.

La prevenzione delle minacce compete in primo luogo alla polizia ed è pertanto compito dei cantoni. Lo scambio di dati tra la polizia e gli altri servizi coinvolti (in particolare quelli di cui all'articolo 28b CC, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, le case rifugio, i consultori per le vittime, quelli per gli autori, i giudici competenti per la tutela dell'unione coniugale, i servizi sociali) è retto anzitutto dal diritto cantonale in materia di protezione dei dati.

Il Consiglio federale approva gli sforzi profusi per riconoscere precocemente i pericoli e prevenirli con misure ampiamente condivise. All'estero la gestione delle minacce ha dato buoni risultati, mentre in Svizzera non sono ancora state maturate esperienze in merito. Spesso le difficoltà nello scambio di dati non sono riconducibili all'assenza di basi legali, bensì alla necessità di chiarire l'interazione tra le diverse norme per poi informarne le autorità incaricate di applicare il diritto (cfr. il rapporto del Consiglio federale del 22 dicembre 2010 sullo scambio di dati personali tra autorità federali e cantonali in adempimento del postulato Lustenberger 07.3682, FF 2011 593). Nell'avamprogetto volto a estendere la protezione dalla violenza nel diritto civile (art. 28b CC; in adempimento della mozione Perrin 09.4017, "Proteggere le mogli picchiate") è previsto di istituire una base legale per dotare i potenziali autori ed eventualmente anche la vittima di un dispositivo elettronico che rilevi e trasmetta la loro posizione a una centrale, permettendo di far rispettare un divieto di accedere a un'area determinata e di avvicinarsi a una specifica persona. L'avamprogetto dovrebbe essere posto in consultazione ancora prima della pausa estiva; può essere adeguato per tener conto dello scambio di dati auspicato. La Confederazione ha peraltro appena avviato una valutazione della protezione dalla violenza nel diritto civile; il relativo rapporto finale dovrebbe essere disponibile alla fine del 2014. Questa valutazione illustrerà anche se e quali eventuali ulteriori disposizioni legali sono necessarie, sul piano federale, per lo scambio di dati - e quindi anche se occorre una nuova disposizione per lo scambio di informazioni nell'ambito di conferenze interistituzionali di gestione delle minacce.

Per questi motivi il Consiglio federale reputa prematuro legiferare e pertanto respinge la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.