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13.3167 · Interpellanza · 2013-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il pascolo franco-svizzero è, ad esempio, un sistema di prossimità che evita lunghi spostamenti. Il Giura francese si trova a pochi chilometri da quello vodese e ginevrino, mentre le Alpi, per le aziende giurassiane, sono a più di 150, se non 200 chilometri di distanza.

In seguito, da un lato, alla nuova politica agricola e all'abbandono, dal 2014, del contributo per UBG a favore di quello per la superficie e, dall'altro, al rifiuto del Parlamento, nel quadro del dibattito sulla PA 2014-2017, di concedere contributi di alpeggio per gli animali estivati per tradizione familiare su superfici situate nel territorio estero, gli agricoltori svizzeri che prendono in affitto pascoli su suolo estero non riceveranno pagamenti diretti per la parte di produzione ottenuta con il loro bestiame su detto suolo.

1. Considerato che i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento possono essere concessi anche per superfici situate nel territorio estero della zona di confine definita dalla legge sulle dogane, il Consiglio federale ha un margine di manovra per rimediare a tale problema d'estivazione?

2. I contributi di transizione possono porre parzialmente rimedio a tale problema?

3. I contributi URA e SSRA potranno essere ottenuti integralmente per questo bestiame estivato in parte su territorio estero?

Stellungnahme des Bundesrates

Con l'attuale sistema dei pagamenti diretti, gli animali estivati in Svizzera o per tradizione familiare nel territorio estero della zona di confine vengono computati nell'effettivo di animali determinante dell'azienda annuale (1200 UBGFG nel 2012). Per tradizione significa che, almeno dal 1° gennaio 1999, l'azienda annuale ogni anno estiva animali nel territorio estero della zona di confine, riprendendoli alla fine dell'estivazione. Per questi animali i gestori delle aziende annuali ricevono contributi UBGFG, DACDP, SSRA e URA. Contrariamente all'estivazione su suolo svizzero, però, l'estivazione per tradizione familiare nel territorio estero della zona di confine non dà diritto a un supplemento nel calcolo della limitazione del contributo per i contributi UBGFG e DACDP (limite di promozione). Non vengono erogati contributi d'estivazione.

L'8 aprile 2013, il DEFR ha avviato l'indagine conoscitiva sulle disposizioni d'esecuzione della Politica agricola 2014-2017. La risposta del Consiglio federale si basa sulle proposte contenute in quest'ultima.

1. I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento non vengono versati per le superfici d'estivazione su suolo svizzero né all'estero. Gli animali estivati per tradizione familiare nel territorio estero della zona di confine continueranno tuttavia a essere computati nell'effettivo determinante dell'azienda annuale. Essi verranno quindi considerati anche nella determinazione della densità minima di animali in relazione ai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Il Parlamento ha seguito la proposta del Consiglio federale, respingendo il versamento del contributo d'alpeggio all'azienda annuale anche per gli animali estivati all'estero. Il Consiglio federale non ha pertanto alcun ulteriore margine di manovra.

2. Il contributo di transizione è calcolato sulla base della differenza tra gli attuali pagamenti diretti generali e i nuovi contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento di un'azienda. Se finora l'azienda aveva ricevuto contributi UBGFG e DACDP per l'estivazione per tradizione familiare nel territorio estero della zona di confine, il calo dei contributi sarà in parte compensato con il contributo di transizione.

3. L'estivazione è considerata, di base, una forma di detenzione molto rispettosa degli animali. Siccome l'assenza per estivazione è computata nell'effettivo di animali determinante, i contributi SSRA e URA sono versati integralmente per i rispettivi animali. Ciò si applica sia per l'estivazione in Svizzera sia per quella per tradizione nel territorio estero della zona di confine.

Risposta del Consiglio federale.