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13.3200 · Mozione · 2013-03-21

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali e la prassi fiscale in modo tale che soltanto gli impiegati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) godano dell'esenzione fiscale a condizione che essa sia prevista da disposizioni del diritto internazionale di livello superiore.

Begründung

Stando al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in Svizzera vivono circa 21 200 funzionari di organizzazioni internazionali. La maggior parte di essi non paga imposte sul reddito. Questa esenzione non è accordata, dunque, soltanto ai diplomatici dell'ONU, dell'OMC e della BRI, secondo quanto previsto dal diritto internazionale, ma è estesa pure agli impiegati dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) e a numerosi collaboratori stranieri di organizzazioni semipubbliche e private quali l'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA), l'Unione postale universale (UPU) e l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN). L'esenzione fiscale è applicata anche al personale della Société internationale de télécommunication (SITA), una cooperativa di proprietà delle compagnie aeree, che nella sede principale di Bruxelles sottostà, invece, al regolare prelievo fiscale. Le perdite a titolo di imposte sul reddito ammontano a 200-400 milioni di franchi. Tali sono i risultati di un'inchiesta del quotidiano economico-finanziario "Handelszeitung" che denuncia queste pratiche scandalose per nulla giustificate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera aderisce a numerosi trattati internazionali che concernono privilegi e immunità (trattati costitutivi delle organizzazioni, Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate del 1947, accordi sui privilegi e le immunità conclusi dal Consiglio federale con le organizzazioni con sede in Svizzera, ecc.).

Lo statuto privilegiato concesso alle organizzazioni internazionali e al loro personale punta, da un lato, ad assicurare la loro totale indipendenza rispetto allo Stato sul cui territorio si sono stabilite per svolgere le loro attività e dall'altro a verificare che lo Stato ospite non tragga vantaggi particolari dalla presenza, sul suo territorio, di un'organizzazione finanziata da tutti i Paesi membri. Questi ultimi non sarebbero infatti disposti a versare i contributi se ciò dovesse comportare vantaggi per lo Stato ospite. Tali principi sono riconosciuti dall'intera comunità internazionale e applicati da tutti gli Stati ospite.

Come rilevato dal Consiglio federale nel proprio messaggio del 13 settembre 2006 concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (FF 2006 7359), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (legge sullo Stato ospite, LSO; RS 192.12), la Svizzera vanta una lunga tradizione di accoglienza di organizzazioni e conferenze internazionali e la politica dello Stato ospite occupa un posto importante nella politica estera del nostro Paese. Nel proprio rapporto sulla strategia di politica estera 2012-2015 in adempimento della mozione Müller Walter 10.3212, "Chiaro orientamento strategico della politica estera", il Consiglio federale ha rilevato che la promozione della Ginevra internazionale rientra nei suoi indirizzi strategici. Ha ribadito questa posizione anche nel suo parere sulla mozione Sommaruga Carlo 12.4267. Attualmente, d'intesa con le autorità cantonali e comunali ginevrine, sta elaborando una strategia a medio-lungo termine corredata di misure concrete destinate a rafforzare durevolmente l'attrattiva e la competitività della presenza della Svizzera sulla scena internazionale attraverso la città di Ginevra.

La LSO definisce i beneficiari istituzionali che possono trarre vantaggi per se stessi e il loro personale da privilegi e immunità, come le esenzioni fiscali. Tra le organizzazioni citate dall'autore della mozione, l'ONU, l'OMC, la BRI, così come il CERN o l'Unione postale universale sono organizzazioni intergovernative (art. 2 cpv. 1 lett. a LSO). Come esposto nel citato messaggio concernente la LSO (cap. 2.3.1.3, FF 2006 7374), la IATA, l'UICN e la SITA sono organizzazioni internazionali quasi governative (art. 2 cpv. 1 lett. c LSO). Queste organizzazioni beneficiano di accordi conclusi con il Consiglio federale.

Nel caso della SITA, il Consiglio federale ha siglato con essa un accordo di natura fiscale nel 1992. La SITA assicura le funzioni che incombono agli Stati in virtù delle convenzioni internazionali nel campo della sicurezza aerea, in particolare delle telecomunicazioni e dell'informatica in seno alla rete aerea civile internazionale. Questa parte delle sue attività viene svolta sotto l'egida del ramo non commerciale del gruppo "SITA SC". Si tratta di un'attività senza scopo di lucro di interesse internazionale che beneficia delle disposizioni dell'accordo di natura fiscale. Le altre attività della SITA di natura commerciale sono espletate dal ramo "SITA NC", sottoposto al diritto fiscale federale e cantonale.

Oltre al fatto che andrebbe contro i numerosi impegni internazionali della Svizzera, la presente mozione sarebbe contraria anche agli obiettivi di politica estera della Svizzera nel quadro della politica di Stato ospite.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.