13.3326 · Interpellanza · 2013-04-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale approva che un numero sempre maggiore di imprese o società conteggi l'emissione e l'invio di fatture cartacee?
2. È disposto a intervenire per risolvere questo problema affinché tutti i consumatori beneficino dello stesso trattamento nell'accedere alle fatture loro indirizzate?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui i costi correlati all'emissione e all'invio di una fattura cartacea dovrebbero essere integrati nelle prestazioni fornite dall'impresa o dalla società?
4. All'occorrenza, che cosa intende intraprendere affinché i consumatori ricevano gratuitamente le loro fatture cartacee?
5. Se il Consiglio federale non condivide la nostra opinione, su quali articoli fonda la sua argomentazione?
Begründung
La prassi del conteggiare le fatture cartacee discrimina una categoria della popolazione che spesso non dispone di altri mezzi per gestire le proprie fatture.
Un numero crescente di locatori, assicuratori, operatori telefonici o altre società segue tale prassi e questa tendenza si diffonde sempre più, il che pone problemi a numerosi consumatori.
Le molte testimonianze pervenute alle associazioni di difesa dei consumatori attestano il malcontento generalizzato in merito a tale prassi.
Stellungnahme des Bundesrates
In seguito ai progressi tecnici registrati negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di procedure in passato svolte con un contatto personale e/o su carta (p. es. l'emissione di un biglietto ferroviario o aereo, la presentazione della dichiarazione delle imposte, pagamenti postali, richieste alle autorità) è eseguito mediante comunicazione elettronica. La scomparsa della corrispondenza cartacea permette di conseguire risparmi notevoli e di consumare meno carta, il che è sensato anche dal punto di vista ecologico. Il Consiglio federale è pertanto favorevole alla progressiva sostituzione dei documenti cartacei tradizionali con comunicazioni elettroniche. In tal senso, il 24 gennaio 2007 ha adottato la strategia e-government svizzera, che si propone di incoraggiare la popolazione a espletare per quanto possibile elettronicamente le formalità più importanti con le autorità.
Tuttavia, non tutti gli abitanti possono inviare e ricevere comunicazioni elettroniche o continuano a preferire le vie di comunicazione tradizionali. Varie imprese fatturano l'emissione di una fattura cartacea ai clienti che la richiedono, addossando i costi supplementari cagionati dall'invio su carta alle persone effettivamente responsabili di tali costi. Questo modo di procedere corrisponde pertanto al principio di causalità.
Pur comportando una disparità di trattamento tra diversi gruppi di clienti, la fatturazione delle fatture cartacee non è problematica fintanto che i clienti sono liberi di scegliere il tipo di emissione che preferiscono. Questa scelta non è tuttavia data a determinati gruppi della popolazione, in particolare le persone prive di un collegamento Internet e che non possono optare per un altro fornitore che non esige tali emolumenti supplementari. Secondo i principi generali del diritto contrattuale, la fatturazione di un emolumento supplementare per un fattura cartacea è ammissibile soltanto se precedentemente pattuita con il cliente. In altre parole, in base al principio della libertà contrattuale il cliente può impegnarsi a versare un supplemento per la fattura cartacea anche se la fatturazione va considerata una prestazione contrattuale accessoria che andrebbe fornita gratuitamente in assenza di tale accordo.
Il Consiglio federale comprende tuttavia che una tale prassi possa suscitare malcontento tra i consumatori, in particolare quando i costi supplementari in questione sono improvvisamente fatturati adeguando le condizioni generali nell'ambito di un contratto esistente. In tale contesto occorre inoltre rinviare alla revisione dell'articolo 8 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), entrata in vigore il 1° luglio 2012, che ha introdotto un controllo aperto del contenuto delle condizioni generali di contratto in favore dei consumatori. Spetta tuttavia ai giudici valutare se una clausola che addossa al cliente un emolumento per l'emissione di una fattura cartacea vada considerata sleale ai sensi della suddetta disposizione. A tale proposito occorre rinviare a una sentenza del 28 febbraio 2012 della Corte suprema austriaca, che ha dichiarato nulle clausole di questo tipo contenute in condizioni generali di contratto; la Corte ha ritenuto che l'emolumento per la fatturazione cartacea fosse gravemente discriminatorio, oltre che poco trasparente e sorprendente. È assolutamente possibile che i giudici svizzeri, in un caso analogo, giungano alla medesima conclusione, anche se la formulazione della disposizione austriaca su cui è fondata la sentenza non corrisponde in tutti i punti all'articolo 8 LCSl.
Un divieto generale di riscuotere emolumenti supplementari per una fattura cartacea sarebbe invece sproporzionato, in quanto tale modo di procedere può essere adeguato e opportuno in determinate situazioni. Ai fini della coerenza, andrebbero disciplinati nello stesso modo tutti i casi in cui è riscosso un supplemento per una prestazione non fornita elettronicamente (ordinazione di biglietti aerei, informazioni telefoniche su orari, versamenti postali, emolumenti per prospetti cartacei reperibili gratuitamente su Internet, ecc.). Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene attualmente necessario un intervento sul piano legislativo.
Risposta del Consiglio federale.