13.3349 · Mozione · 2013-04-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a precisare nella Convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) con la Germania che i cittadini svizzeri che lavorano in Germania ma che hanno il loro domicilio in Svizzera non vengano più discriminati nei punti menzionati nella motivazione.
Begründung
Per quanto concerne le questioni sulla residenza, la giurisprudenza del Finanzgericht tedesco si scosta fondamentalmente dalla CDI con la Germania. In tal modo gli svizzeri vengono abusivamente considerati come residenti in Germania anche se rispettano la regola dei 183 giorni. Anche i soggiorni in albergo in Germania vengono di fatto computati come domicilio. Nel dubbio il principio della residenza di cui alla CDI deve fondarsi sulla cittadinanza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella Convenzione dell'11 agosto 1971 per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania (CDI-D; RS 0.672.913.62) la disposizione concernente la residenza (art. 4) contiene numerosi ampliamenti rispetto alla rispettiva disposizione del modello di convenzione dell'OCSE e rispetto ad altre CDI svizzere. Al paragrafo 3 dell'articolo 4 della CDI-D la Germania gode ad esempio del diritto di assoggettare illimitatamente in Germania una persona fisica residente in Svizzera secondo la CDI-D (la cosiddetta überdachende Besteuerung). Una tale imposizione è applicabile se una persona ha una abitazione permanente in Germania o vi soggiorna abitualmente almeno per sei mesi dell'anno civile. Essa non pregiudica il diritto d'imposizione della Svizzera in quanto Stato di residenza. Per evitare la doppia imposizione la Germania computa, su richiesta, l'imposta svizzera in quella tedesca. Il Consiglio federale si prefigge di trattare le estensioni relative alla disposizione concernente la residenza della CDI-D nel quadro del secondo pacchetto di revisione e di avvicinare, per quanto concerne questo punto, la CDI-D all'usuale standard internazionale (messaggio del 3 dicembre 2010 che approva un protocollo di modifica del 27 ottobre 2010, FF 2011, pag. 456).
Come in Svizzera, anche in Germania i tribunali sono indipendenti e decidono apprezzando liberamente la fattispecie dei casi loro sottoposti sulla base delle basi legali. Lo scostamento fondamentale dei Finanzgericht tedeschi dalla CDI-D nei casi di residenza come menzionato nella mozione non trova conferma da parte del Consiglio federale. È però vero che i Finanzgericht tedeschi riconoscono, se del caso sulla base della citata "überdachenden Besteuerung", un assoggettamento illimitato in Germania malgrado la persona risieda in Svizzera. Di regola soggiorni in albergo non conducono a un'abitazione permanente e quindi a casi di "überdachender Besteuerung". Se però la camera d'albergo viene occupata da una persona per un periodo duraturo, a seconda delle circostanze può essere data abitazione permanente. Una simile fattispecie non sarebbe giudicata diversamente dal diritto svizzero.
Se una persona fisica è assoggettata illimitatamente ai sensi della legislazione nazionale interna sia in Svizzera che in Germania, la CDI-D stabilisce le regole per determinare la residenza in uno degli Stati (art. 4 par. 2 CDI-D). Al riguardo bisogna esaminare nell'ordine i seguenti criteri: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e infine cittadinanza. La richiesta della mozione di tener conto della cittadinanza è già dunque parte del diritto vigente.
Il Consiglio federale non condivide la discriminazione dei cittadini svizzeri in Germania asserita nella mozione. Esso riconosce tuttavia che singole disposizioni della CDI-D conducono a un'estensione del diritto d'imposizione tedesco che va oltre i limiti usuali previsti nelle altre CDI. Queste disposizioni saranno oggetto di una revisione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.