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Violazione delle disposizioni Schengen da parte dell'Italia. Conseguenze per il settore dell'asilo e la sicurezza interna in Svizzera

13.3376 · Interpellanza · 2013-06-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Stando a quanto riportato dai media tedeschi, l'Italia avrebbe fornito a 5700 rifugiati provenienti dall'Africa del Nord documenti di viaggio temporanei e 500 euro affinché lasciassero il Paese. Varie centinaia di queste persone hanno nel frattempo raggiunto alcune città tedesche. Il Ministero federale dell'interno è intervenuto, strappando all'Italia la promessa di riprendersi questi rifugiati.

Già dalla fine di marzo le autorità tedesche avevano constatato un maggior numero di arrivi, soprattutto in autobus e treni transfrontalieri, di cittadini di Paesi terzi provenienti dall'Italia. Secondo il Ministero dell'interno tedesco, le autorità italiane hanno rilasciato passaporti per stranieri e documenti validi tre mesi senza previa intesa con altri Stati Schengen/Dublino e consegnato ai rifugiati 500 euro, a condizione che lasciassero volontariamente i centri di accoglienza italiani.

Alla luce di questo atteggiamento insostenibile del governo italiano, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di tali fatti?

2. Anche la Svizzera è interessata da questo comportamento scandaloso delle autorità italiane?

3.Le autorità elvetiche constatano anch'esse, in occasione dei controlli, un maggior numero di arrivi di cittadini di Stati terzi provenienti dall'Italia?

4. Il Consiglio federale interviene presso il governo italiano in nome della Confederazione svizzera?

5. Quanto rilevante considera questa manifesta violazione degli accordi di Schengen/Dublino da parte dello Stato membro Italia?

6. Quali conseguenze trae da questi fatti?

7. Si è reso conto che il comportamento dell'Italia ha dimostrato l'assurdità degli accordi di Schengen/Dublino?

8. Alla luce di tale circostanza, in che modo intende garantire in particolare la sicurezza delle regioni di frontiera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che le autorità italiane hanno rilasciato documenti di viaggio e sostenuto finanziariamente determinate categorie di persone. Il 28 febbraio 2013 è terminato il piano nazionale "Emergenza Nord Africa", avviato nella primavera 2011, volto a sostenere i migranti nordafricani sbarcati nell'Italia meridionale. Grazie a tale programma, le questure hanno potuto rilasciare un documento di viaggio alle persone che al termine del piano d'emergenza avevano ottenuto una protezione umanitaria o sussidiaria dopo una procedura d'asilo ordinaria. Tale documento permette di soggiornare fino a tre mesi nello spazio Schengen. La sua durata di validità corrisponde a quella del titolo di soggiorno. Il sostegno finanziario consiste in una misura tesa a sostenere le persone che hanno dovuto lasciare le strutture di accoglienza statale entro il 28 febbraio 2013. Non si tratta di un premio di partenza.

2./3./8. Dalla scadenza del programma "Emergenza Nord Africa" non è stato constatato alcun aumento delle domande d'asilo in Svizzera. Al contrario, con rispettivamente 1656 e 1545 domande d'asilo, a maggio e giugno 2013 sono stati registrati i valori mensili più bassi dell'anno in corso. A luglio 2013 il numero delle domande d'asilo è aumentato leggermente (1819 domande). Non vi sono pertanto motivi per supporre che l'Italia invii intenzionalmente queste persone in Svizzera o in altri Stati Schengen.

In linea di massima, i cittadini di Paesi terzi entrati in Svizzera possono essere riportati in Italia mediante la procedura Dublino o in virtù dell'accordo di riammissione se hanno presentato una domanda d'asilo e/o hanno ricevuto un titolo di soggiorno in Italia. Le persone sprovviste di titolo di soggiorno valido che sono fermate alla frontiera con l'Italia e non adempiono le condizioni di entrata possono essere rinviate in Italia con procedura semplificata conformemente all'articolo 6 numero 4 dell'accordo di riammissione (RS 0.142.114.549).

Il corpo delle guardie di confine è informato della situazione attuale e analizza costantemente gli sviluppi alla frontiera meridionale in modo da poter adottare rapidamente i provvedimenti necessari.

4.-7. A tale proposito il Consiglio federale non si è rivolto all'Italia, poiché spetta a questo Paese determinare i criteri secondo i quali rilasciare un permesso di soggiorno a cittadini di Stati terzi che hanno ottenuto una protezione umanitaria o sussidiaria conformemente alle direttive UE. La Svizzera non è stata consultata e d'altronde l'Italia non è tenuta a consultare altri Stati Schengen. Affinché un cittadino di un Paese terzo possa viaggiare nello spazio Schengen con un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen, devono tuttavia essere soddisfatte le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen (in particolare della convenzione di applicazione).

Risposta del Consiglio federale.

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