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13.3395 · Interpellanza · 2013-06-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dal 2008 i cantoni sono obbligati a iscrivere nel registro federale Medreg le sanzioni passate in giudicato contro medici, farmacisti e chiropratici. Con questo sistema si vuole evitare che persone interdette all'esercizio della professione possano ottenere un permesso in un altro cantone. A quanto sembra questo obbligo non vige per i medici impiegati privatamente. L'UE prevede di introdurre l'anno prossimo un sistema elettronico che permetterà alle autorità dei Paesi membri lo scambio di dati su reati rilevanti di operatori sanitari migranti, quali medici, personale di cura specializzato, ecc. In questo modo si vuole porre un freno all'aggiramento dell'interdizione all'esercizio della professione. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. È vero che l'obbligo d'iscrizione nel registro Medreg non vige per i medici impiegati privatamente? Se sì, per quale ragione? Mancano le basi legali? Condivide il parere della FMH che tutti gli operatori sanitari, senza eccezioni, contro i quali sono state emesse sanzioni debbano essere iscritti nel registro? Se sì, entro quando potrebbe elaborare un pertinente disciplinamento?

2. Perché la Svizzera non partecipa allo scambio di dati dell'UE sulle interdizioni e sulle restrizioni all'esercizio della professione pronunciate contro operatori sanitari resisi colpevoli di atti sanzionabili? Non ritiene che sarebbe importante parteciparvi? Anche in Svizzera i pazienti dovrebbero avere la certezza di non essere curati da persone che lasciano il proprio Paese e vengono in Svizzera per aggirare l'interdizione all'esercizio della professione sanitaria. Il nostro Paese non è immune da questo fenomeno, come dimostrano alcuni casi isolati (AG, ZH, Svizzera orientale).

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) disciplina le condizioni per il libero esercizio delle professioni mediche universitarie; ai cantoni compete la vigilanza in materia.

Le condizioni per l'esercizio dipendente della professione e la vigilanza in materia sono di esclusiva competenza dei cantoni e non sono disciplinate dal diritto federale. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può elaborare o comunicare dati personali soltanto se esiste una corrispondente base legale. Se sono interessati dati personali degni di particolare protezione, è necessaria una base legale in senso formale (cfr. art. 19 cpv. 1 LPD).

L'articolo 42 LPMed prevede che le autorità giudiziarie e amministrative annuncino senza indugio all'autorità di vigilanza del proprio cantone i fatti che, secondo la LPMed, potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali delle persone che esercitano liberamente una professione medica. Nel caso descritto, una persona era impiegata come "medico" senza disporre delle necessarie qualifiche professionali ed esercitava la propria attività in diversi ospedali a titolo dipendente secondo la LPMed. I fatti riguardanti persone che esercitano la professione medica a titolo dipendente non sottostanno alle disposizioni della LPMed concernenti l'esercizio della professione e, di conseguenza, neppure all'articolo 42 LPMed. In linea di principio, rientra nella responsabilità del datore di lavoro verificare i requisiti professionali e personali dei propri dipendenti.

Nel suo messaggio del 3 luglio 2013 concernente la revisione della LPMed, il Consiglio federale ha pertanto proposto di assoggettare all'obbligo dell'autorizzazione all'esercizio della professione e, di conseguenza, anche all'obbligo di iscrizione nel registro centrale delle professioni mediche universitarie tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria "nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale". Questo nuovo disciplinamento permette alla Confederazione di sfruttare nella misura più ampia possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, la competenza conferitale dalla Costituzione federale (cfr. art. 95 cpv. 1 Cost.) e determina un'estensione del campo di applicazione delle disposizioni della LPMed concernenti l'esercizio della professione. In futuro, per esempio, i medici impiegati ed esercitanti sotto la propria responsabilità in studi associati di diritto privato (SA o Sagl) saranno subordinati alle disposizioni federali riguardanti l'esercizio della professione e la registrazione. A prescindere dal progetto di revisione, però, i medici che esercitano la professione nel servizio pubblico di cantoni e comuni continueranno a essere soggetti alla competenza cantonale.

Le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi professionali possono essere iscritte nel registro soltanto per i medici che sottostanno alle disposizioni della LPMed concernenti l'esercizio della professione. Se si volessero iscrivere in un registro tutte le sanzioni riguardanti il complesso dei medici e degli altri specialisti del settore sanitario, la Confederazione necessiterebbe di un disciplinamento legale concernente tutto il personale sanitario specializzato nelle istituzioni pubbliche e private. L'emanazione di un simile disciplinamento richiederebbe un'ampia base costituzionale, che però al momento non esiste.

2. Dal novembre 2011 vi sono possibilità di scambio di informazioni nel quadro della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Questa direttiva, contemplante anche le professioni mediche, prevede che le informazioni sulle qualifiche professionali nonché sulla presenza di sanzioni disciplinari o penali possano essere scambiate sia direttamente con il prestatore di servizi (medici, farmacisti, ecc.; art. 7 in partic. par. 2 lett. a e b direttiva 2005/36/CE), sia nel quadro della cooperazione amministrativa (art. 8 par. 1 direttiva 2005/36/CE).

In seguito a una proposta della Commissione europea del 19 dicembre 2011 (COM [2011] 883 definitivo), nell'Unione europea si sta discutendo di una revisione della direttiva 2005/36. La proposta prevede, tra le altre misure, l'introduzione di un meccanismo di allerta reciproco tra le autorità nazionali competenti qualora a un professionista sanitario beneficiario di un riconoscimento automatico ai sensi alla direttiva fosse interdetto, anche temporaneamente, l'esercizio della professione. Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite il sistema europeo di informazione del mercato interno IMI ("Internal Market Information") indipendentemente dall'esercizio della libera circolazione o dalla presentazione di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali. Se il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo adottassero questa proposta, la Svizzera potrebbe esaminare l'opportunità di recepire tale atto nel quadro dell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sta già discutendo con la Commissione europea, sul piano tecnico, la partecipazione al sistema di informazione del mercato interno dell'UE per quanto riguarda l'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali. Il sistema IMI serve alla cooperazione amministrativa anche in diversi altri settori (servizi, distaccamento di lavoratori, protezione dei diritti dei pazienti, trasporto di contante in euro, ecc.), consentendo la comunicazione e lo scambio di dati in maniera rapida e semplice con le autorità estere. Esso permette alle amministrazioni pubbliche di rintracciare i propri interlocutori negli altri Paesi e di scambiare informazioni nella propria lingua, mediante l'ausilio di domande e risposte standard pretradotte nonché della traduzione automatica. Nel sistema IMI non è presente alcun registro di persone e nessun elenco di persone sanzionate che esercitano la professione medica. La data di un'eventuale partecipazione della Svizzera al sistema IMI nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali non è ancora stabilita, poiché è necessario recepire nell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone il regolamento (UE) N. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI"). La questione sarà chiarita nel quadro dei negoziati con l'UE.

Risposta del Consiglio federale.