13.3457 · Mozione · 2013-06-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di abolire le tasse per il rinnovo dell'autorizzazione di esercizio delle imprese di trasporto merci o perlomeno di ridurre quelle per le corrispondenti copie.
Begründung
Chi dispone di un'autorizzazione di esercizio ai sensi della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori è tenuto a farla riesaminare e a rinnovarla ogni cinque anni anche se le condizioni per il rilascio non sono mutate. La verifica per il rinnovo da parte dei servizi amministrativi è di regola sommaria e il tempo investito è talmente esiguo da non giustificare una tassa forfettaria di 300 franchi.
Il 1° gennaio 2011 il Consiglio federale ha ridotto la tassa per il primo rilascio dell'autorizzazione di esercizio e per il ritiro da 800 a 500 franchi e quella per il rinnovo da 500 a 300 franchi. In compenso la tassa per la copia dell'autorizzazione, che deve sempre trovarsi sul veicolo, è aumentata, senza ragione apparente, da 10 a 20 franchi. Le spese delle PMI non sono in tal modo state di fatto ridotte come annunciato in precedenza.
Un simile modo di procedere non è ammissibile e deve essere corretto. Le tasse per le imprese non devono superare le spese effettivamente causate ai servizi amministrativi: in caso contrario non sono conformi e devono essere modificate nell'ordinanza sulle tasse riscosse e nei regolamenti. Le autorità potrebbero anche rinunciare del tutto alla riscossione di tasse (come avviene per l'autorizzazione di accesso alla professione in alcuni paesi membri dell'UE) poiché le ragioni addotte per motivare un aumento delle tasse e le prestazioni fornite dai servizi amministrativi sono spesso arbitrarie e incompatibili tra loro, come nel caso della verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio e per il suo rinnovo. Per questo motivo le tasse per il rinnovo dell'autorizzazione di esercizio devono essere soppresse o perlomeno ulteriormente ridotte.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Chi intende esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori o di merci su strada necessita di un'apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada del 20 marzo 2009 (RS 744.10). L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti.
Il 1° gennaio 2011 la tassa per il rilascio dell'autorizzazione di accesso alla professione è stata ridotta da 800 a 500 franchi e quella per la modifica o il rinnovo da 500 a 300 franchi. Lo snellimento delle procedure ha consentito di contenere il dispendio amministrativo e di diminuire, di conseguenza, queste tasse. La tassa per la copia autenticata è invece aumentata da 10 a 20 franchi (ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti del 25 novembre 1998; RS 742.102). La riduzione della tassa fissa per l'autorizzazione sgrava tutte le aziende, ma soprattutto quelle più piccole. Queste ultime possiedono di regola solo pochi veicoli: quindi anche l'aumento di 10 franchi per copia è poca cosa. Questo aumento è dovuto ai costi superiori del materiale per la produzione delle copie autenticate necessario per soddisfare i maggiori requisiti di sicurezza (protezione dalla falsificazione).
L'adeguamento delle aliquote è stato effettuato in conformità al rapporto "Emolumenti per la licenza di autotrasportatore nel confronto europeo" del 10 dicembre 2010 redatto in adempimento del postulato Triponez 07.3610. Da un confronto con le aliquote per il rilascio di un'autorizzazione come trasportatore su strada applicate nei Paesi dell'UE era emerso che all'interno dell'UE queste non erano uniformi. Per il primo rilascio, nell'UE la tassa era in media inferiore a quella svizzera, mentre per il rinnovo quella svizzera era esattamente nella media (tenuto conto del numero medio di copie per autorizzazione). Nell'UE la tassa per singola copia autenticata ammontava a fr. 52.66 per il trasporto merci e a fr. 65.95 per il trasporto viaggiatori.
Con il suddetto adeguamento del 1° gennaio 2011 le tasse svizzere risultano quindi inferiori alla media dell'UE sia per le nuove licenze e il rinnovo, sia per la singola copia autenticata. Un adeguamento non è quindi ritenuto necessario dal Consiglio federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.