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13.3464 · Mozione · 2013-06-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Onde evitare agli automobilisti elvetici che varcano i confini nazionali privi dell'autocollante CH contravvenzioni pretestuose e discriminatorie, il Consiglio federale è incaricato di attivarsi, per il tramite del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle communicazioni, per modificare la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale affinché sia chiaro ed esplicitamente riconosciuto che la bandiera elvetica, incorporata nelle nostre targhe, adempie ai requisiti di identificazione richiesti. Questo poiché è evidente che non c'è segno più chiaramente distintivo dello Stato di immatricolazione del veicolo della bandiera svizzera già presente nelle nostre targhe.

Begründung

Nelle scorse settimane gli automobilisti con targhe sivzzere che hanno varcato il confine si sono dovuti confrontare, per l'ennesima volta, con atteggiamenti discriminatori da parte italiana.

Accade dunque che in Italia è di recente partita una nuova ondata di multe a danno di automobilisti svizzeri che varcano il confine, i quali sono stati (e vengono) messi in contravvenzione poiché i loro veicoli non presentano l'autocollante CH affiancato alla targa.

In effetti, notoriamente sulle targhe elvetiche compare la bandiera sia della Svizzera che del rispettivo cantone. Non può quindi sussistere il minimo dubbio sullo Stato di immatricolazione del veicolo.

La Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968, all'articolo 37 prevede quanto segue:

Art. 37 Segno distintivo dello Stato di immatricolazione

Cpv. 1 lett. a

a. Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, il segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato.

Su questa base legale, se applicata con eccesso di zelo (dai chiari intenti discriminatori), l'Italia fonda le multe ai veicoli svizzeri che non portano il contrassegno CH, poiché la bandiera elvetica incorporata nelle nostre targhe non sarebbe un segno distintivo ai sensi del citato articolo della Convenzione di Vienna; sarebbe necessaria la sigla CH.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 37 della Convenzione sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (Convenzione di Vienna; RS 0.741.10) stabilisce quali segni distintivi dello stato di immatricolazione debbano recare veicoli a motore e rimorchi. Secondo tali disposizioni, che si applicano anche alla Svizzera, ogni veicolo a motore in circolazione internazionale deve recare un segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato. Questo segno può essere apposto separatamente o incorporato nella targa di immatricolazione. Quando il segno distintivo è incorporato nella targa di immatricolazione, esso deve essere riprodotto anche sulla targa di immatricolazione anteriore del veicolo.

Poiché nella targa anteriore svizzera il segno distintivo manca, come pure manca la bandiera definita quale valido elemento sostitutivo dall'autore della mozione, i veicoli a motore immatricolati in Svizzera che circolano al di fuori dei confini nazionali devono essere dotati di un segno distintivo (indipendente adesivo CH).

Il Consiglio federale ritiene che la richiesta di applicare il segno distintivo indipendente sia giustificata. Date queste premesse, il Consiglio federale esclude l'opportunità di promuovere un adeguamento della Convenzione di Vienna in tal senso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.