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13.3486 · Mozione · 2013-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di garantire che in futuro Svizzera Turismo non avvii nell'ambito delle infrastrutture di base del turismo, in particolare nell'ambito del trasporto aereo, cooperazioni (i cosiddetti partenariati economici) che presentino una qualche forma di esclusività.

Begründung

Nella sua strategia di crescita per la piazza turistica svizzera del 18 giugno 2010 il Consiglio federale indica quattro obiettivi per la politica del turismo della Svizzera, due dei quali sono: migliorare le condizioni quadro per le aziende turistiche e migliorare l'attrattiva dell'offerta turistica. Svizzera Turismo, corporazione di diritto pubblico secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale concernente Svizzera Turismo, attua le prescrizioni della Confederazione per la promozione del turismo e svolge, tra l'altro, compiti statali. Deve quindi attenersi ai principi della Costituzione, ossia rispettare i diritti fondamentali (come l'uguaglianza giuridica di cui all'articolo 8 della Costituzione), anche nell'ambito della promozione della piazza turistica.

Per "promuovere l'immagine e la notorietà dei suoi partner strategici e ufficiali in Svizzera e all'estero", Svizzera Turismo ha stretto partenariati con vari "partner commerciali", tra cui la compagnia aerea Swiss International Air Lines e l'aeroporto di Zurigo. Si tratta di cooperazioni basate su accordi esclusivi che escludono quindi altri soggetti che offrono gli stessi servizi (ad esempio le infrastrutture di base per il traffico aereo). In sostanza, in questo ambito Svizzera Turismo coopera unicamente con Swiss International Air Lines e l'aeroporto di Zurigo, di conseguenza altri aeroporti e compagnie aeree sono privati della possibilità di godere di un sostegno volto a promuoverne l'immagine e la notorietà.

Se si considera il principio dell'uguaglianza giuridica, simili privilegi concessi a certi operatori turistici da un'istituzione di diritto pubblico, finanziata in gran parte con i soldi dei contribuenti, sono inammissibili, soprattutto nell'ambito delle infrastrutture di base (ad esempio nel traffico aereo). Il Consiglio federale è quindi invitato a prendere i provvedimenti necessari per impedire che Svizzera Turismo avvii in futuro partenariati economici esclusivi in questo ambito.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il compito principale di Svizzera Turismo (ST), sancito per legge, è quello di praticare il marketing turistico di base della Svizzera, che comprende attività come la cura del marchio, la prospezione dei mercati e l'informazione ai clienti. Queste attività sono sovvenzionate dalla Confederazione. A tal fine ST coopera con operatori turistici a livello nazionale, cantonale, regionale e locale. Pertanto, ST collabora anche con i grandi aeroporti svizzeri di Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna.

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza concernente Svizzera Turismo, quest'ultima può concludere con diversi membri accordi inerenti a prestazioni finanziarie supplementari. Queste prestazioni fornite da ST vengono definite d'intesa con i partner e fatturate. Conformemente a quanto richiesto dalla Confederazione, ST ha così la possibilità di generare ulteriori mezzi per il marketing. ST offre a ogni membro interessato la possibilità di instaurare un partenariato. Questi ultimi durano di regola tre anni. ST opera una distinzione tra partner turistici (soprattutto organizzazioni turistiche) e partner economici, tra cui figurano anche imprese di trasporti e aeroporti. Nel caso dei partenariati economici, ST offre l'esclusiva settoriale quando altrimenti l'impegno finanziario dei partner economici si ridurrebbe drasticamente o la collaborazione verrebbe rimessa in discussione. Nel caso delle forme di collaborazione tra ST e l'aeroporto di Zurigo e la Swiss, citate nella mozione, non si tratta di esclusive settoriali di ampio raggio. In determinati campi tematici, tuttavia, i diritti di priorità dei partner sono disciplinati contrattualmente. Quanto alla collaborazione con la Swiss, ciò è motivato non da ultimo dalla stretta collaborazione che dura ormai da novant'anni e dalla fitta rete di voli intercontinentali offerta dalla compagnia aerea, unica in Svizzera. Questi accordi parziali non escludono in via di principio una collaborazione di ST con altre compagnie aeree o aeroporti.

Per il Consiglio federale i partenariati settoriali esclusivi a tempo determinato sono uno strumento oggettivamente giustificabile per ST e non prefigurano disparità di trattamento giuridico per i membri dell'organizzazione. Non sarebbe opportuno impedire a ST, mediante un divieto generale, di concedere diritti esclusivi a partner economici. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene opportuno esaminare a fondo la questione dei partenariati esclusivi offerti da ST nell'ambito dell'alta vigilanza esercitata dal Dipartimento federale dell'economia, dalla formazione e della ricerca su ST. Si tratta in particolare di chiarire le condizioni che devono essere soddisfatte affinché questi partenariati offerti da ST siano oggettivamente giustificabili. Occorre inoltre esaminare i processi di base sotto il profilo della loro comprensibilità e trasparenza. A questo proposito sono già in corso vari lavori. Essi si basano sulla convenzione stipulata tra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e ST per il periodo 2012-2015 concernente il controlling, il reporting e il monitoring politici che prevede tra l'altro che ST elabori d'intesa con la SECO entro il 2015 un piano dettagliato per la fornitura delle prestazioni commerciali accessorie. Nell'ambito del messaggio sulla promozione della piazza economica 2016-2019, il Consiglio federale informerà se occorre adeguare l'attuale prassi di ST in materia di partenariati esclusivi e, in caso affermativo, se un tale adeguamento comporta la modifica delle disposizioni esecutive di ST.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.