13.3516 · Mozione · 2013-06-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato d'introdurre nella legge federale sull'assicurazione invalidità una disposizione che consenta d'istituire la funzione di mediatore/ombudsman per l'AI.
Begründung
Da più di dieci anni, ormai, l'assicurazione invalidità è ininterrottamente sottoposta a revisioni finalizzate a risanarne le finanze. La 4a, 5a e 6a revisione (primo pacchetto) hanno reso molto più difficile e a volte impossibile l'accesso all'assicurazione a decine di migliaia di persone e ridotto o soppresso le prestazioni ad altre decine di migliaia. Questa situazione, spesso dolorosa per le persone e le famiglie coinvolte, è ben lungi dall'essere priva di problemi. Vi sono decisioni che non vengono capite o vengono capite male. Il formalismo giuridico, logicamente prevalente nell'applicazione della legge, non è sempre opportuno e a volte è considerato dagli assicurati inadeguato o fuori dalla realtà. Le complesse procedure giuridiche, inoltre, sono costose e snervanti. Per farla breve: l'applicazione della legislazione vigente può generare sentimenti di frustrazione e ingiustizia, soprattutto in contesti economici, sociali o familiari già di per sé difficili. I parlamentari e il personale dell'amministrazione e dei Servizi del Parlamento sono regolarmente confrontati con assicurati scontenti.
Da tutte queste situazioni emerge una lacuna che non esiste invece, per esempio, nell'assicurazione malattie: l'assenza, al di là degli uffici AI cantonali (UAI), di un interlocutore cui poter esprimere le proprie lamentele, cioè di un mediatore/ombudsman per i richiedenti/beneficiari di prestazioni AI. Gli UAI, infatti, sono gli organi che emanano le decisioni e non possono quindi esercitare questa funzione. Non possono essere contemporaneamente giudice e parte. Il loro ruolo non può essere che quello di informare gli assicurati. Un mediatore, invece, potrebbe consentire ai cittadini di esprimere le loro lamentele, il che contribuirebbe a rafforzare il legame tra amministratori e amministrati e a osservare con spirito critico ed equilibrio la (buona) applicazione della legge.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale concorda con l'autore della mozione sulla necessità di garantire che gli assicurati capiscano bene e accettino le decisioni che li riguardano, in modo da evitare inutili ricorsi giudiziari. Questo è molto importante non solo per gli assicurati, ma anche per la legittimità dell'assicurazione invalidità. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che le possibilità già previste siano sufficienti.
Al termine degli accertamenti necessari, infatti, gli assicurati interessati ricevono un preavviso in cui l'ufficio AI li informa sulla decisione prevista. Entro 30 giorni, essi possono poi comunicare il loro parere all'ufficio AI per scritto oppure in un colloquio personale. Di conseguenza, la procedura dell'AI prevede già uno strumento per chiarire direttamente eventuali domande. Va detto anche che gli uffici AI attribuiscono grande importanza alla comprensibilità delle loro decisioni e adottano costantemente i miglioramenti che si rendono necessari.
Inoltre, in qualsiasi momento gli assicurati possono chiedere consulenza alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi. Grazie alle loro peculiarità (conoscenze tecniche, esperienza pluriennale e altri servizi nell'ambito dell'integrazione di disabili), tali organizzazioni costituiscono l'interlocutore ideale. La Confederazione ne riconosce l'importante ruolo di attori indipendenti, concedendo loro sussidi in particolare per l'attività di consulenza in virtù dell'articolo 74 della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI; RS 831.20). Questo servizio comprende anche la consulenza giuridica.
Il Consiglio federale non ritiene utile introdurre ulteriori strumenti quali un organo di mediazione/ombudsman. Con il principio inquisitorio, l'applicazione del diritto d'ufficio e una tutela giudiziaria già ben sviluppata, l'assicurazione invalidità dispone infatti di condizioni giuridiche quadro che non sono paragonabili alla situazione giuridica nell'ambito dell'assicurazione privata. È dubbio, inoltre, il fatto che un organo di mediazione dell'AI permetta di evitare procedure di ricorso. Dato che gli assicurati hanno in ogni caso la possibilità di adire le vie legali, si può infatti presumere che debbano comunque ricorrere in giustizia parallelamente a una mediazione, già solo per la brevità dei tempi previsti. Anche in tal caso si produrrebbero quindi costi e difficoltà analoghi a quelli menzionati dall'autore della mozione e si potrebbe allungare inutilmente la procedura.
L'introduzione di un'altra istituzione aumenterebbe il grado di complessità di quelle esistenti, determinando una situazione d'incertezza piuttosto che un miglioramento dell'assistenza agli assicurati.
In considerazione degli argomenti esposti e degli sforzi di risparmio intrapresi dall'AI, l'istituzione della funzione di ombudsman va quindi respinta anche per ragioni economiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.