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13.3555 · Mozione · 2013-06-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro della riforma III dell'imposizione delle imprese, il Consiglio federale è incaricato di elaborare una legge federale che preveda nuove regole sul computo d'imposta. Questa legge dovrà garantire alle imprese la possibilità di computare interamente nelle imposte svizzere le loro imposte alla fonte estere non recuperabili.

Begründung

Le convenzioni svizzere per evitare la doppia imposizione (CDI) prevedono un computo d'imposta per dividendi, interessi e diritti di licenza. Le imposte alla fonte estere non recuperabili sono computate nelle imposte sul reddito e sull'utile svizzere. Il computo d'imposta a favore della persona fisica o giuridica residente nello Stato beneficiario è prescritto a livello internazionale (art. 23B modello di Convenzione dell'OCSE).

Nel confronto internazionale, le normative svizzere sul computo d'imposta (ordinanza del Consiglio federale del 1967) sono restrittive, inflessibili e obsolete. Ne consegue che le imprese svizzere possono dedurre solo una parte delle imposte alla fonte e subiscono pertanto considerevoli doppie imposizioni. Per le imprese della piazza produttiva prevalentemente attive nelle esportazioni, l'aliquota d'imposizione degli utili effettiva è spesso ampiamente al di sopra dell'aliquota stabilita per legge.

In molti Paesi il sostegno a imprese attive sul piano internazionale è fortemente aumentato. Gli Stati concorrenti della Svizzera offrono alle loro imprese possibilità più vantaggiose per il computo d'imposta. La Svezia ne è un buon esempio. Per poter effettuare un computo, questo Paese non esige nemmeno una CDI. Le normative svedesi si prefiggono di concedere un computo generoso e di eliminare imposte svantaggiose per le imprese. Le disposizioni svizzere limitano fortemente il computo e ostacolano le imprese nelle loro attività internazionali.

I regimi fiscali cantonali dovranno essere adeguati. Al riguardo saranno fortemente interessate le imprese attive a livello mondiale. Con un miglioramento del computo d'imposta potranno tuttavia essere sgravate in modo mirato, senza correre il pericolo che vengano adottate contromisure a livello internazionale. Il Consiglio federale dovrà pertanto presentare, nel quadro della riforma III dell'imposizione delle imprese, anche un adeguamento del computo d'imposta. A tale scopo, una legge federale dovrà garantire il computo d'imposta completo qualora esista una CDI. Occorre inoltre esaminare se debba essere concesso il computo anche in mancanza di una CDI (per mercati importanti come il Brasile).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nelle convenzioni di doppia imposizione (CDI), il cosiddetto articolo sul metodo indica allo Stato di residenza del beneficiario dei redditi imponibili nello Stato della fonte secondo la CDI come evitare la doppia imposizione. Nelle CDI concluse dalla Svizzera, gli articoli sul metodo si basano sull'articolo 23A del modello di convenzione dell'OCSE. Secondo questi articoli, lo Stato di residenza è tenuto a esentare tali redditi dall'imposta. Tuttavia, questa regola non è applicabile a dividendi, interessi e canoni. Per i redditi di questo tipo, la Svizzera in quanto Stato di residenza deve computare nelle proprie imposte le imposte riscosse dallo Stato della fonte, ma al massimo fino a concorrenza dell'importo dell'imposta dovuta in Svizzera sui redditi conseguiti all'estero (cosiddetto importo massimo). La Svizzera ha optato per il computo ordinario, conformemente all'articolo 23B del modello di convenzione dell'OCSE, basandosi sugli articoli sul metodo contenuti in tutte le CDI concluse dalla Svizzera.

2. A seguito di questo importo massimo, le imprese che in Svizzera non pagano imposte sui redditi in questione o ne pagano meno rispetto alle imposte riscosse nello Stato della fonte - ad esempio perché possono far valere una deduzione per partecipazioni su dividendi oppure contrapporre agli interessi o ai canoni incassati spese che riducono in modo corrispondente l'utile netto - non possono computare o solo parzialmente nelle imposte dovute in Svizzera l'imposta alla fonte estera.

3. Le imprese attive a livello internazionale considerano ingiuste queste situazioni, che tuttavia non si presentano se in base alla CDI applicabile lo Stato della fonte rinuncia all'imposizione alla fonte di determinati redditi di capitali. In tal caso il diritto di tassazione spetta esclusivamente allo Stato di residenza. In questi Stati i redditi di capitali soggiacciono alle imposte sul reddito o sull'utile, le quali, contrariamente alle imposte alla fonte, tengono conto della capacità economica dell'impresa e non gravano i redditi lordi ma unicamente l'utile netto. Attualmente molte delle 90 CDI concluse dalla Svizzera prevedono già l'esenzione dall'imposta alla fonte su dividendi all'interno di un gruppo nonché su interessi e canoni in generale.

4. La soppressione dell'importo massimo imporrebbe alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni di computare in determinati casi l'imposta estera nel credito d'imposta dovuto dallo stesso contribuente su altri redditi, poiché dal punto di vista della Svizzera, attraverso la riscossione dell'imposta alla fonte lo Stato estero assoggetta i redditi corrispondenti a una sovraimposizione. Tale soluzione, già praticata in alcuni Stati esteri, non corrisponde al principio del computo ordinario applicabile secondo la legislazione svizzera.

5. Nell'ambito dei lavori preparatori sulla riforma III dell'imposizione delle imprese si stanno valutando anche possibili modifiche al sistema del computo globale. In primo piano si pone la questione se la chiave di ripartizione secondo la proporzione di un terzo a carico della Confederazione e due terzi a carico dei cantoni debba essere modificata. Al termine dei lavori preparatori il Consiglio federale deciderà in merito a un adeguamento delle disposizioni sul computo globale d'imposta. L'entità degli adeguamenti - tenuto conto delle restrizioni politico-finanziarie - sarà determinata nel quadro del pacchetto di misure volte a rafforzare la competitività fiscale. Allo stato attuale non è possibile prevedere in quale misura sarà attuata la richiesta oggetto della mozione. Il Consiglio federale non ritiene però opportuno creare norme soltanto per alcuni settori specifici senza considerare il progetto generale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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