13.3595 · Mozione · 2013-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione della legge federale sugli stranieri che preveda un'esenzione dall'adempimento delle condizioni di ammissione di cui all'articolo 18 in combinato disposto con gli articoli 20-24 LStr al fine di agevolare il soggiorno in Svizzera alle persone in viaggio d'affari.
Begründung
La piazza economica svizzera approfitta delle imprese internazionali attive nel nostro Paese e dei brevi trasferimenti lavorativi e formativi dei loro collaboratori in Svizzera. L'adeguamento della LStr deve permettere di agevolare i trasferimenti di cittadini di Stati terzi, sgravandoli da onerosi ostacoli amministrativi.
Le imprese internazionali attive nel nostro Paese sono importanti per il mercato del lavoro svizzero, nonché per la piazza intellettuale, innovativa ed economica svizzera. Le imprese attive su scala internazionale distaccano i loro lavoratori nelle società madri o nelle loro filiali per impieghi lavorativi e seminari (incontri di lavoro, workshop, ecc.). Ciò non costituisce un pericolo per i lavoratori in Svizzera. Questi impieghi giovano a tutto il gruppo e alle singole sedi. Pur seguendo una necessità aziendale, sottostanno tuttavia a una valutazione costi/vantaggi, nella quale rientrano anche gli ostacoli legali e amministrativi.
Le imprese con sede in Svizzera necessitano di una soluzione praticabile per i brevi trasferimenti lavorativi e formativi di cittadini di Stati terzi.
1. È vero che esistono l'articolo 30 capoverso 1 lettere g e h LStr e gli articoli 41 e 46 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), che si propongono di agevolare il perfezionamento professionale nel settore economico su scala internazionale o il trasferimento aziendale di alti quadri in imprese attive su scala internazionale. In realtà si prescinde tuttavia soltanto dalla condizione di ammissione di cui all'articolo 21 LStr (priorità). Questa agevolazione è insufficiente. Occorre una nuova disposizione legale adeguata agli impieghi internazionali illustrati.
2. Più complicate e onerose sono le procedure in Svizzera, maggiore è il rischio che un'impresa in Svizzera decida di trasferire all'estero progetti o settori, con conseguente danno per la piazza economica svizzera.
3. Occorre semplificare la situazione delle persone che viaggiano per affari.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le imprese attive su scala internazionale rivestono grande importanza per la nostra piazza economica. Il Consiglio federale è consapevole del ruolo fondamentale svolto dalla mobilità per le persone in viaggio d'affari che vengono distaccate all'interno di questi gruppi aziendali globali.
Anzitutto occorre distinguere tra soggiorni con e senza attività lucrativa. Gli incontri di lavoro e i workshop citati nella motivazione della mozione non sono considerati attività lucrativa. Secondo la legislazione in materia di stranieri, per i soggiorni senza attività lucrativa non è necessario un permesso di lavoro, bensì - a seconda della nazionalità - al massimo un visto d'entrata per soggiorni fino a 90 giorni sull'arco di 180 giorni. È pertanto già garantita una normativa celere e poco burocratica (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Markwalder 12.3875).
Per impieghi di lavoro all'interno del gruppo la legge federale sugli stranieri (LStr) e l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) prevedono esplicitamente un trasferimento aziendale agevolato per i quadri e gli specialisti internazionali. Anche in questi casi vanno tuttavia rispettate le condizioni salariali e lavorative. A parere del Consiglio federale, l'esenzione dal rispetto di tali condizioni non è conciliabile con il principio sancito nella legge sugli stranieri e in quella sui lavoratori distaccati, secondo cui ai lavoratori stranieri vanno garantite le medesime condizioni salariali e lavorative di quelle vigenti per gli indigeni. Una tale deroga contraddirebbe anche gli obiettivi delle misure di accompagnamento nell'ambito della libera circolazione con l'Unione europea, che intendono tutelare i salari usuali nel settore e nella località in Svizzera. Le richieste avanzate dall'autrice della mozione sono considerate nella legislazione in materia di lavoratori distaccati nella misura in cui gli impieghi di breve durata (15 giorni per anno civile) sono esentati dalle prescrizioni sui salari minimi.
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza del fattore costi in caso di distaccamenti in seno a un'impresa internazionale. L'ammissione di lavoratori stranieri rappresenta uno dei 15 punti della stima dei costi della regolamentazione attualmente effettuata in adempimento dei postulati Fournier 10.3429 e Zuppiger 10.3592. L'amministrazione è incaricata di rilevare tali costi ancora nel corso di quest'anno. L'UFM e i cantoni sono inoltre costantemente in contatto al fine di ottimizzare le procedure esistenti. È stato avviato un progetto di governo elettronico ad ampio raggio, che farà risparmiare tempo e sgraverà ulteriormente le imprese.
In complesso il Consiglio federale ritiene che la normativa attuale soddisfi in maniera equilibrata i diversi interessi e garantisca che in Svizzera i lavoratori indigeni, quelli provenienti dall'UE/AELS e i cittadini di Paesi terzi trovino le medesime condizioni salariali e lavorative.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.