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13.3661 · Mozione · 2013-06-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di riconoscere fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa ai sensi dell'articolo 19 capo verso 1 LTB.

Begründung

Gli scudi fiscali italiani hanno permesso di effettuare "regolarizzazioni" dei patrimoni esteri presenti in Svizzera intestandoli a fiduciarie italiane. Si parla di un "rimpatrio giuridico". Tali fiduciarie svolgono il ruolo di sostituto d'imposta e incassano direttamente le imposte dovute in Italia dalla clientela.

La gestione di patrimoni detenuti attraverso tali fiduciarie scontano la tassa di bollo di negoziazione. Essa non è invece dovuta se la fiduciaria dovesse detenere i patrimoni presso una banca italiana. Lo svantaggio concorrenziale è evidente. In base all'articolo 19 capoverso 1 LTB se una delle parti contraenti in una negoziazione è una banca straniera o un agente di borsa straniero la tassa di bollo non si applica. Le direttive dell'AFC riconoscono come agenti di borsa stranieri le persone fisiche e giuridiche che, anche senza avere una sede presso una borsa, esercitano la stessa attività di un agente di borsa. Condizione essenziale è che si occupino di negoziazione di titoli in modo indipendente e nell'ambito della loro sfera di competenze, con personale proprio, mezzi di comunicazione propri ed altre istallazioni adeguate.

Le fiduciarie statiche (Legge italiana del 23 novembre 1939) sono sottomesse ad un' autorità di controllo, raccologno ordini di investimento dai propri clienti e li trasmettono per l'esecuzione alle banche presso le quali esse detengono i patrimoni ad esse intestati; in tale contesto esse agiscono alla medesima stregua di una banca che non ha accesso diretto ad una borsa. Esse agiscono poi, al pari delle banche italiane, quali sostituti di imposta e pertanto prelevano l'imposta italiana. Anche sotto questo punto di vista esse agiscono in tutto e per tutto in maniera analoga alle banche italiane.

Dal punto di vista delle banche svizzere e della sistematica della tassa di bollo di negoziazione non vi è alcuna differenza tra una banca italiana che intrattiene una relazione con una banca svizzera e che conferisce a quest'ultima ordini di acquisto o vendita di titoli e una fiduciaria che ha uno o più depositi presso una banca svizzera e conferisce lo stesso tipo di ordini. Ambedue assolvono al prelievo delle imposte dovute nel proprio Paese di domicilio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.