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13.3779 · Interpellanza · 2013-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide l'opinione secondo cui è necessario riformare la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)? Quale seguito darà alla Dichiarazione di Interlaken?

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui, in vista della riforma della Corte EDU, devono essere realizzati gli obiettivi seguenti:

a. introdurre un criterio d'irricevibilità per assenza di pregiudizio importante;

b. sancire la dottrina del margine d'apprezzamento nazionale nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

c. sancire la dottrina secondo cui la Corte EDU non costituisce una quarta istanza giuridica; e

d. introdurre eventualmente una regola affinché un ricorso possa essere accettato soltanto con la maggioranza qualificata (accento posto sulle violazioni chiare)?

3. Con quali mezzi e attraverso quali canali il Consiglio federale può realizzare tali obiettivi?

Begründung

La CEDU è stata conclusa e la Corte EDU costituita al fine di imporre in Europa standard minimi preziosi in materia di diritti umani. Ciò permette di tutelare le libertà contro l'arbitrio governativo.

La Corte EDU interpreta tuttavia la CEDU in maniera dinamica. Si è quindi sviluppata e ora interviene in cause meramente nazionali, scostandosi dai suoi compiti centrali iniziali, per esempio prendendo posizione sulla forma della legislazione in materia di assistenza al suicidio (Gross c. Svizzera, 67810/10) o sulla questione del cognome di famiglia dopo il matrimonio (Burghartz c. Svizzera 16213/90).

La Svizzera è stata coinvolta come Paese ospitante la Dichiarazione di Interlaken nella riforma in corso della Corte EDU. Dovrebbe far sentire la propria voce in collaborazione con altri Stati membri affinché le sentenze della Corte EDU in applicazione della CEDU non interferiscano in dettaglio nelle legislazioni nazionali e la Corte EDU si concentri sui suoi compiti principali: le violazioni palesi dei diritti umani fondamentali.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) è un obiettivo che il Consiglio federale persegue da sempre con grande impegno. Il meccanismo di controllo attualmente previsto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) risale a una proposta avanzata per la prima volta dalla Svizzera nel 1985 e successivamente realizzata con il protocollo n. 11 alla CEDU (in vigore dal 1998). Una seconda importante tappa di riforma è stata conclusa con il protocollo n. 14 alla CEDU (in vigore dal 2010). La Svizzera ha fornito un contributo determinante anche a questi lavori. Con la conferenza ministeriale di Interlaken (2010) è stata avviata una terza grande tappa di riforma. Il programma d'azione approvato in occasione di tale conferenza ha costituito la base delle dichiarazioni adottate nei due anni successivi (conferenze ministeriali di Smirne, 2011 e di Brighton, 2012). Anche in tali occasioni la Svizzera ha fatto parte degli Stati che si sono adoperati in maniera particolare per misure efficaci, sempre al fine di sgravare in modo considerevole e duraturo la Corte EDU. La dichiarazione adottata a Brighton contiene prescrizioni concrete quanto al contenuto e alla tempistica delle prossime tappe di riforma. Entro la fine del 2013 dovranno essere adottate le misure contenute nei protocolli n. 15 e 16 che modificano (protocollo n. 15; cfr. n. 2 sotto) o integrano la convenzione (protocollo n. 16: ampliamento della competenza della Corte EDU in materia di pareri). Entrambi i protocolli sono stati nel frattempo adottati e sono pronti per essere firmati e ratificati. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia elaborerà entro la fine di quest'anno un avamprogetto da porre in consultazione.

2.a. Già con il protocollo n. 14 alla CEDU è stato introdotto un nuovo criterio di ricevibilità: da allora la Corte può dichiarare irricevibile un ricorso se il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio significativo, a condizione tuttavia che non siano respinti casi non ancora debitamente esaminati da un tribunale nazionale. Tale condizione, che nella prassi si è rivelata spesso un ostacolo all'applicazione del nuovo criterio di ricevibilità, verrà a cadere con il protocollo n. 15.

b./c. Un'altra modifica da introdurre con il protocollo n. 15 fissa esplicitamente nella Convenzione il principio di sussidiarietà e il margine di apprezzamento degli Stati membri, entrambi principi della giurisprudenza della Corte EDU. Tale innovazione, per cui la Svizzera si è adoperata con particolare forza, rammenta agli Stati membri l'obbligo di rispettare la CEDU sul piano nazionale e, d'altro canto, sottolinea che il controllo esercitato dalla Corte EDU può e deve essere soltanto sussidiario ("quarta istanza").

d. Misure quali l'introduzione di una procedura di accettazione sono già state discusse in passato. Finora non sono state in grado di raccogliere un consenso decisivo, ma saranno di nuovo tematizzate nell'ambito delle discussioni su misure di riforma a lungo termine. La dichiarazione di Brighton contiene un capitolo a sé stante a tale proposito. I lavori saranno avviati nel corso dell'anno prossimo.

3. Dopo le tre conferenze consecutive di Interlaken, Smirne e Brighton, attualmente non sussiste alcun motivo per un'altra conferenza di così alto livello. Il programma di riforma è stato tracciato con i piani d'azione e dichiarazioni adottati in occasione di queste conferenze. Le misure citate nella mozione sono peraltro già state in parte attuate (cfr. sopra n. 2). Anche i futuri lavori di riforma saranno condotti a Strasburgo sotto la direzione del comitato direttivo per i diritti dell'uomo (Comité directeur pour les droits de l'homme), in seno al quale la Svizzera svolge da sempre un ruolo attivo.

Risposta del Consiglio federale.