Lexipedia

13.3828 · Interpellanza · 2013-09-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La Convenzione in materia d'imposte sulle successioni che il Consiglio federale ha firmato con la Francia delocalizza parti intere della sovranità fiscale, in particolare la sovranità dei cantoni che sono competenti per l'imposizione delle successioni.

Un'imposizione al domicilio dell'erede, come previsto da questa convenzione, concernerebbe anche i beni immobili, infrangendo la regola usuale secondo cui i beni immobili sono tassati nel luogo della loro ubicazione.

Secondo la convenzione, l'autorità fiscale francese avrebbe sempre il diritto di valutare se una persona che ha traslocato qualche anno prima del decesso lo ha fatto per sfuggire al fisco francese. Se la Francia ritiene che sia il caso, il contribuente sarebbe completamente assoggettato all'autorità fiscale francese.

1. In cambio di queste concessioni, cos'ha ottenuto la Svizzera?

2. Per quali ragioni beni immobili situati in Svizzera sarebbero tassati in Francia?

3. I cantoni direttamente interessati sono stati consultati prima di tale accordo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel mese di maggio del 2011 la Francia ha comunicato alla Svizzera la propria intenzione di rimettere in discussione la Convenzione del 31 dicembre 1953 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sulle successioni. Dopo aver consultato la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), che ha designato due esperti dei cantoni al fine di completare la delegazione svizzera, il nostro Paese ha proposto alla Francia di avviare i negoziati. La nuova convenzione firmata l'11 luglio 2013 permette di mantenere un quadro giuridico che assicura la prevedibilità e la certezza del diritto per i contribuenti interessati da successioni franco-svizzere.

2. La nuova convenzione non pregiudica la sovranità fiscale della Svizzera o dei cantoni. Analogamente alla convenzione del 1953, essa prevede che i beni immobili detenuti direttamente dal defunto siano imponibili nello Stato in cui sono situati. Se il defunto era domiciliato in Svizzera, possedeva un bene immobile situato in Svizzera e l'erede o il legatario è domiciliato in Francia da almeno otto anni durante un periodo di dieci anni prima della devoluzione, la Svizzera conserva un diritto primario d'imposizione. Un diritto sussidiario d'imposizione è nuovamente previsto a favore della Francia (un diritto sussidiario d'imposizione analogo quanto al suo principio era già stato concesso alla Germania nel 1978), che deve computare l'eventuale imposta sulle successioni pagata in Svizzera. Dato che elimina da molti anni la doppia imposizione dei suoi residenti grazie al metodo del computo, la Francia impone l'insieme degli elementi che compongono la successione devoluta al suo residente ma deve dedurre l'eventuale imposta estera sulle successioni (ad es. svizzera). Il metodo del computo nello Stato di domicilio del contribuente (in questo caso l'erede o il legatario) per eliminare la doppia imposizione esiste in numerose convenzioni concluse dalla Svizzera ed era già stata inserita nel 1997 nella convenzione franco-svizzera in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.934.91). Il metodo francese rispetta la sovranità fiscale del nostro Paese.

3. Le soluzioni convenute nel quadro dei negoziati sono state sottoposte nei mesi di maggio e giugno del 2012 alla CDCF. Il comitato direttivo della CDCF ha autorizzato la parafatura del progetto presentato. Di conseguenza, il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha deciso che il progetto della nuova convenzione poteva essere parafato.

Risposta del Consiglio federale.