13.3843 · Interpellanza · 2013-09-26
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 27 della Costituzione federale garantisce la libertà economica. Pertanto, lo Stato non dovrebbe entrare in rapporti di concorrenza con gli operatori privati, facendosi imprenditore, bensì creare condizioni quadro che consentano all'imprenditoria privata di promuovere il benessere. Secondo Avenir Suisse (cfr. "NZZ" del 7 agosto 2012, pag. 31) mancano in Svizzera le basi legali per permettere ai concorrenti privati o all'autorità della concorrenza di avviare un'azione contro la concorrenza statale. Un esempio è dato dalla legge sull'approvvigionamento elettrico, che vieta esplicitamente le sovvenzioni incrociate tra la rete regolamentata e altre attività e prescrive almeno una separazione contabile.
Sarebbe più efficiente una formulazione generica che vieti le sovvenzioni a ospedali, servizi Spitex, assicurazioni immobiliari cantonali, ecc. laddove potrebbero perturbare la concorrenza. Altri esempi sono il barometro dei prezzi, il calcolatore dei premi Priminfo, le offerte di software del Tribunale federale, ma anche le strade e le ferrovie nel settore dei trasporti.
Una seconda possibilità sarebbe quella di mettere a concorso determinate prestazioni già commissionate concernenti l'assistenza sanitaria di base e il servizio pubblico.
Un terzo approccio, più coerente, consisterebbe nel vietare categoricamente ogni interferenza da parte dell'amministrazione o delle imprese di Stato in nuovi settori di mercato. Il diritto della concorrenza svedese, ad esempio, consente di limitare la sfera di intervento degli enti pubblici. Ai servizi pubblici può essere vietato di offrire beni e servizi che minacciano di ostacolare o perturbare la concorrenza.
1. Il Consiglio federale riconosce il conflitto di ruolo che lo Stato vive quando entra in campo da arbitro e da giocatore al tempo stesso?
2. Il Consiglio federale è disposto a presentare in un rapporto le perturbazioni della concorrenza che possono venirsi a creare quando lo Stato, nella sua qualità di proprietario o co-proprietario di operatori privati, entra in rapporti di concorrenza con operatori economici completamente privati?
3. Il Consiglio federale è disposto a esaminare provvedimenti concreti atti a rafforzare lo Stato nel suo ruolo di entità che ha il compito di provvedere al buon funzionamento del settore privato e che agisce da operatore economico soltanto in presenza di disfunzioni del mercato?
Stellungnahme des Bundesrates
L'interpellanza Bortoluzzi riprende l'interpellanza Hutter Markus 12.3687 che, basandosi fra l'altro sulla sentenza del Tribunale federale relativa all'assicurazione di cose nel cantone di Glarona, sollevava la questione della libertà d'esercizio delle imprese pubbliche sui mercati concorrenziali. Nel parere in risposta al postulato del gruppo liberale-radicale 12.4172, il Consiglio federale ha dichiarato di non ritenere necessaria la redazione di un rapporto su come proteggere la libertà economica dalle distorsioni della concorrenza create dalle imprese statali. In linea di massima l'attività economica statale è già soggetta a limitazioni. Per esempio, nell'autorizzare enti statali a svolgere attività economiche, la Confederazione e i cantoni sono tenuti a rispettare le disposizioni costituzionali in materia economica enunciate principalmente negli articoli 27 e 94 della Costituzione federale.
1./2. Nel caso di un presunto conflitto d'interessi dello Stato (violazione della libertà economica ai sensi dell'art. 27 e/o 94 deslla Costituzione) è contemplata in linea di principio la via del ricorso al Tribunale federale, il quale è chiamato a decidere se esiste un interesse pubblico sufficiente, se la misura contro cui è fatto ricorso è conforme al principio di proporzionalità e di neutralità concorrenziale e se si rifà a una base legale formale. Se una legge cantonale o una misura dell'autorità pubblica contravviene al principio della libertà economica prescritto dall'articolo 94 capoverso 4 della Costituzione, deve esserne contemplata la facoltà nella Costituzione federale o nelle regalie cantonali. L'attività imprenditoriale dello Stato è limitata anche a livello legale. Essa è, infatti, soggetta alla legge sui cartelli e, di conseguenza, anche al divieto di abuso di posizione dominante sul mercato. In virtù del diritto sul mercato interno, i cantoni e i comuni sono tenuti ad abolire restrizioni di accesso al mercato a livello intercantonale e a indire concorsi per il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli. Infine, il diritto in materia di concorrenza sleale obbliga lo Stato a mantenere la neutralità concorrenziale.
Il Consiglio federale non ritiene dunque necessario redigere un rapporto contenente esempi di distorsioni della concorrenza create dallo Stato in qualità di proprietario o titolare di quote di un'impresa privata.
3. Il Consiglio federale cerca sempre di far funzionare la concorrenza nei settori ove ciò è possibile. Nella sua risposta all'interpellanza Hutter Markus e nel suo parere al postulato del gruppo liberale-radicale, il Consiglio federale ha già evidenziato l'ampiezza delle misure legislative che dovrebbero essere adottate per realizzare le richieste dell'interpellanza e la scarsa probabilità di successo politico di tali misure. Pertanto il Consiglio federale non prenderà in considerazione misure concrete.
Risposta del Consiglio federale.