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13.4066 · Interpellanza · 2013-12-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel 2012 il Parlamento ha varato la riforma delle ferrovie 2.2, sulla base della quale il Consiglio federale ha disposto l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sulle ferrovie. Tra i numerosi standard di interoperabilità del traffico ferroviario a livello europeo rientra anche la STI-PRM (specifica tecnica di interoperabilità concernente le "persone a mobilità ridotta"). Per alcuni aspetti tale specifica va oltre le prescrizioni svizzere, nonostante singole disposizioni della legislazione svizzera siano invece più precise e meglio definite. L'obiettivo finale deve essere un'armonizzazione dei due standard che tenga conto di alcune differenze nazionali. Le persone con handicap temono che le norme svizzere, risultate oltremodo valide, possano essere messe in discussione da questa armonizzazione e adattate alla norma europea.

A tale proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale può garantire che le norme europee non comportino un peggioramento dell'accesso ai mezzi pubblici per le persone con handicap?

2. In che modo è possibile assicurare che l'armonizzazione delle norme per l'accesso ai mezzi pubblici delle persone con handicap e degli anziani a mobilità ridotta non determini l'eliminazione o il peggioramento di risultati già acquisiti e realmente validi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Mediante una revisione dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1) in vigore dal 1° luglio 2013, le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dell'UE sono state recepite nel diritto svizzero; per la loro applicazione l'Oferr prevede delle disposizioni transitorie. La STI comprendente gli standard per le persone a mobilità ridotta (STI-PRM) è attualmente in revisione e sarà messa in vigore dalla Commissione europea presumibilmente il 1° luglio 2014. Ritenendo che l'uniformazione delle normative nazionali ed europee sia un obiettivo sovraordinato, il Consiglio federale ha deciso di recepire per quanto possibile gli standard europei, anche se è possibile chiedere l'approvazione di determinate deroghe nazionali. Le attuali prescrizioni svizzere sono per lo più di livello paragonabile a quelle europee; alcuni punti saranno probabilmente inaspriti (p. es. l'altezza dei comandi di distributori di biglietti), altri allentati (p. es. i valori minimi di contrasto per gli ipovedenti). Nel complesso questi ultimi sono senz'altro accettabili. In linea di principio tutte le disposizioni della STI-PRM sono fondate su conoscenze acquisite per il sostegno di persone a mobilità ridotta e risultate valide in ambito europeo.

2. Le disposizioni nazionali vigenti e la STI-PRM presentano un livello comparabile. Anche se il recepimento della STI-PRM comporterà lievi differenze, le conquiste per le persone a mobilità ridotta non saranno sostanzialmente compromesse. Il principio, sancito nella legge sui disabili (LDis), dell'uguaglianza delle persone portatrici di handicap e degli anziani a mobilità ridotta comprende anche il diritto all'accesso autonomo ai trasporti pubblici. Poiché la STI-PRM ammette sia l'accessibilità autonoma sia quella mediante l'ausilio del personale, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) farà valere presso la Commissione europea il principio dell'autonomia previsto nella LDis. Lo stesso procedimento sarà seguito per quanto concerne la disposizione della LDis secondo la quale in linea di principio tutte le stazioni devono essere prive di barriere per i portatori di handicap ed eventuali deroghe vanno disciplinate in base al principio di proporzionalità. La STI-PRM prevede invece che le stazioni prive di barriere non debbano trovarsi a più di 30 chilometri di distanza l'una dall'altra; anche in questo caso l'UFT notificherà una deroga in virtù della LDis.

Il Consiglio federale sottolinea che le associazioni dei portatori di handicap possono difendere indirettamente i propri interessi nell'ambito dei lavori a livello di STI-PRM tramite le associazioni europee e direttamente a livello di norme europee EN tramite i propri rappresentanti nel gruppo di lavoro competente del comitato europeo di normazione.

Nella sessione invernale (votazione finale del 13 dicembre 2013) il Parlamento ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e autorizzato il Consiglio federale a ratificarla con riserva di referendum. L'UE ha ratificato la convenzione il 23 ottobre 2010. La ratifica della Svizzera è un importante segnale politico che sottolinea l'alta considerazione per gli interessi delle persone portatrici di handicap.

Risposta del Consiglio federale.