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13.4110 · Interpellanza · 2013-12-09

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Di recente ha rinnovato il suo sostegno ai medici generici. Il susseguente comunicato della FMH ricorda la competenza sussidiaria che gli consente d'intervenire sulla struttura tariffale. Questa competenza vale anche per le tariffe di fisioterapia?

2. Se sì, è pronto a farvi ricorso?

3. È favorevole al mantenimento e allo sviluppo del libero esercizio della fisioterapia?

Begründung

La fisioterapia è considerata una libera professione. Tuttavia, di libero ha ben poco. Il lavoro dipende interamente dalla prescrizione medica (nessun accesso diretto) e la tariffa è frutto di un accordo tra gli assicuratori e i professionisti. Sono però gli assicuratori ad avere il coltello dalla parte del manico. La tariffa è invariata dal 1997. Un semplice adeguamento all'evoluzione del costo della vita ne provocherebbe un incremento di quasi l'11 per cento, che salirebbe a quasi il 17 per cento se l'adeguamento si basasse sull'aumento medio dei salari.

Dodici cantoni hanno concesso ai fisioterapisti un adeguamento del valore del punto, che però non è potuto entrare in vigore a causa dei ricorsi interposti dagli assicuratori malattie presso il Tribunale amministrativo federale. Nel cantone di Basilea Città, il primo ad aver preso la decisione, la situazione è bloccata da quasi due anni! A tutto vantaggio degli assicuratori, come dimostra la recente firma di una convenzione valida dal 1° novembre 2013 tra gli assicuratori e l'ASPI, l'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipendenti (alla convenzione hanno aderito i 400 membri e circa 400 fisioterapisti non membri sugli 8000 fisioterapisti attivi in Svizzera). La convenzione promette un aumento della tariffa di cinque centesimi, ma solo a determinate condizioni. La prima è il passaggio alla fatturazione elettronica, una richiesta che comporta il trasferimento di parte dei costi amministrativi ai fornitori di prestazioni. La seconda è l'obbligo di compilare un modulo elettronico all'inizio e alla fine del trattamento, il che rappresenta un ulteriore aggravio amministrativo per il fisioterapista e un'ulteriore semplificazione delle procedure per l'assicuratore.

Questi 5 centesimi non sono quindi altro che uno specchietto per le allodole. I fisioterapisti che hanno sottoscritto la convenzione sono anche motivati dal ritorno al sistema del terzo pagante, che offre maggior sicurezza ai loro incassi. Molti fisioterapisti che subiscono il sistema del terzo garante ("LAMal oblige") hanno l'acqua alla gola: dichiarano infatti fatture scoperte nell'ordine del 5 a 10 per cento. I pazienti ottengono il rimborso dagli assicuratori, ma poi si dimenticano di pagare la prestazione.

Questa situazione va avanti da troppo tempo e le speranze in una decisione federale che vada nella stessa direzione di quella presa a favore dei medici generici sono enormi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo il principio dell'autonomia tariffale, sancito nell'articolo 43 capoverso 4 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), le tariffe (comprese le strutture tariffali) sono stabilite per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni. L'articolo 43 capoverso 5bis LAMal, in vigore dal 1° gennaio 2013, conferisce al Consiglio federale la competenza sussidiaria di adeguare la struttura tariffale se quest'ultima risulta inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione. La nuova competenza si applica a tutte le tariffe per singola prestazione secondo l'articolo 43 capoverso 2 lettera b LAMal, ossia alle tariffe che attribuiscono punti a ognuna delle prestazioni e per le quali è fissato un valore del punto, come ad esempio la tariffa attualmente applicabile alle prestazioni di fisioterapia. Il Consiglio federale non ha tuttavia la competenza di agire a livello del valore del punto tariffale. Come già rammentato nella sua risposta all'interrogazione Rossini 11.1051, "Fisioterapia e negoziati tariffali. Conseguenze dell'assenza di una convenzione", il valore del punto tariffale è fissato generalmente a livello cantonale. Se i partner tariffali non si accordano sul rinnovo di una convenzione tariffale, è il governo cantonale, previa consultazione delle parti interessate, a stabilire la tariffa (art. 47 cpv. 3 LAMal).

2. Il Consiglio federale è disposto a far uso della propria competenza qualora una struttura tariffale si riveli inadeguata e i partner tariffali non riescano ad accordarsi su un adeguamento. È quanto intende fare a favore della medicina di famiglia all'interno del Tarmed, senza costi aggiuntivi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nel caso particolare della struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia, però, è sul valore del punto di tariffa che alcuni partner tariffali non riescono a trovare un'intesa e che sono in atto procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In questa fattispecie il Consiglio federale non ha la competenza di agire. Per contro, sarebbe disposto a esaminare l'opportunità di adeguare la struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia se le trattative per una sua revisione dovessero fallire, a condizione naturalmente che risulti inadeguata.

3. Il Consiglio federale è favorevole a cure di elevata qualità e a costi contenuti per gli assicurati, segnatamente nella fisioterapia. In questo contesto, l'accesso alle prestazioni è un elemento determinante. Nel campo della fisioterapia non si constata una penuria. Ciononostante, il Consiglio federale e l'Ufficio federale della sanità pubblica seguono con attenzione l'evolversi della situazione, in particolare mediante contatti regolari tra le parti interessate.

Risposta del Consiglio federale.