Lexipedia

Persone limitatamente assoggettate all'estero. Prendere in considerazione a pieno titolo le deduzioni generali e sociali

13.4111 · Mozione · 2013-12-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) in modo che i contribuenti residenti in Svizzera e limitatamente assoggettati all'estero possano far valere a pieno titolo le deduzioni generali e sociali.

Begründung

Secondo l'articolo 6 capoverso 3 LIFD e normative cantonali analoghe, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi rispetto all'estero è delimitato secondo i principi del diritto federale che prevede il divieto di doppia imposizione intercantonale. Secondo questi principi le deduzioni generali (art. 33 LIFD) e le deduzioni sociali (art. 35 LIFD) sono di regola ripartite in funzione del reddito imponibile tra le collettività pubbliche in cui una persona è limitatamente o illimitatamente assoggettata. Nella prassi svizzera questi principi sono applicati generalmente nei rapporti internazionali. Se una persona è residente in Svizzera e consegue reddito imponibile all'estero, le deduzioni generali e quelle sociali sono quindi ridotte proporzionalmente. Questa prassi è in contraddizione con il concetto predominante sul piano internazionale, secondo cui di principio le deduzioni riguardanti la persona debbano essere considerate dallo Stato di residenza.

Di regola i contribuenti non possono far valere deduzioni di natura personale all'estero. Questo vale in particolare nel caso della Germania. Le riduzioni delle deduzioni in Svizzera non possono quindi essere compensate con deduzioni all'estero. L'adeguamento della normativa svizzera sulla delimitazione fiscale alla prassi usuale internazionale porterebbe vantaggi a tutte le persone residenti in Svizzera e limitatamente assoggettate all'estero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le persone il cui reddito complessivo è assoggettato in Svizzera, possono far valere interamente le deduzioni generali e sociali. Quando una parte del reddito è conseguita all'estero (ad es. redditi provenienti da fondi), alle regole di ripartizione fiscale si applicano i principi definiti dal Tribunale federale riguardanti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Di principio le CDI non prevedono nessuna regolamentazione per la ripartizione di deduzioni tra le sovranità fiscali interessate. Esse limitano solo le competenze in materia di imposizione degli Stati contraenti e di regola non indicano come determinare e tassare redditi e patrimoni imponibili. In caso di ripartizione fiscale internazionale, alle deduzioni vengono pertanto applicate le regole di ripartizione intercantonali, che variano a seconda del tipo di deduzione. A differenza delle deduzioni organiche, le deduzioni generali e sociali non hanno nessun rapporto di causalità con il conseguimento di determinati redditi. Si applicano indistintamente al reddito nel suo insieme. Nel quadro delle ripartizioni fiscali è quindi opportuno attribuire queste deduzioni proporzionalmente agli enti pubblici interessati in funzione delle quote al reddito netto e non secondo il metodo oggettivo a un determinato elemento del reddito (come le spese di conseguimento del reddito).

Indipendentemente dalla questione se l'altro Stato contraente accetti o meno deduzioni analoghe, le deduzioni generali e sociali vengono ammesse in deduzione in proporzione alla parte di reddito tassata in Svizzera. Per le persone fisiche il concetto di fondo della ripartizione proporzionale rimane lo stesso, perché il fatto che si tratti di una ripartizione fiscale internazionale non cambia nulla alla natura della deduzione.

Sarebbe incoerente attribuire elementi di reddito ad altri Stati concedendo per intero le deduzioni generali e sociali in Svizzera. La concessione proporzionale delle deduzioni generali e sociali è quindi conforme alla prassi e alla giurisprudenza costanti. Nella misura in cui il diritto superiore (CDI) non disponga altre regole per l'attribuzione delle deduzioni, questo principio deve essere mantenuto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Persone limitatamente assoggettate all'estero. Prendere in considerazione a pieno titolo le deduzioni generali e sociali | Lexipedia | Lexipedia