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13.4194 · Postulato · 2013-12-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che elenchi e valuti i criteri alla base del riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi stranieri e proponga misure per inasprire questi criteri e tutelare meglio le libere professioni.

Begründung

Innanzitutto, bisogna riconoscere che nel settore della formazione, dell'innovazione e della tecnologia la Svizzera vanta un livello di qualità eccellente, che si riflette nei servizi forniti ai cittadini.

Tuttavia, in alcuni ambiti come ad esempio quello medico si registra un divario crescente rispetto alla qualità dei diplomi rilasciati dai nostri vicini europei.

Anche se l'afflusso di cervelli dall'Europa e dall'estero è essenziale per garantire alla Svizzera un benessere economico a lungo termine, occorre adottare delle misure per tutelare le libere professioni nell'interesse della collettività.

Devono dunque essere varati nuovi provvedimenti volti a inasprire i criteri per il riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi stranieri in modo da poter fornire ai cittadini servizi di qualità, tutelando allo stesso tempo i liberi professionisti svizzeri.

Il modello a cui ispirarsi sono le misure collaterali alla libera circolazione delle persone, anch'esse da rafforzare, in particolare per quanto riguarda i controlli da parte delle commissioni tripartite e l'attività di sorveglianza della SECO.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il riconoscimento delle qualifiche professionali tra la Svizzera, l'UE e gli Stati dell'AELS è disciplinato nell'allegato III dell'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) e nell'appendice III allegato K della Convenzione AELS. Per alcune professioni (medici, farmacisti, dentisti, veterinari, architetti, infermieri e ostetriche) tali accordi prevedono requisiti minimi di formazione armonizzati a livello di UE/AELS e il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. Il principio del riconoscimento automatico faceva già parte delle norme recepite dalla Svizzera con la ratifica dell'ALC e della Convenzione AELS riveduta ed è stato mantenuto nella direttiva 2005/36/CE quando, il 14 dicembre 2012, il Parlamento ha approvato la decisione del comitato misto sulla libera circolazione delle persone che sanciva la trasposizione della direttiva 2005/36/CE nell'ALC.

Per quanto riguarda le persone formatesi in un dato Paese per esercitare una professione che gode del riconoscimento automatico, ogni Paese è libero di andare oltre i requisiti formativi stabiliti nell'ALC e nella Convenzione AELS, diritto di cui la Svizzera si avvale ampiamente nell'intento di offrire un'istruzione d'eccellenza.

Per le libere professioni non soggette al regime del riconoscimento automatico, come ad esempio notai, chiropratici, psicologi, psicoterapeuti, ingegneri e logopedisti, in virtù dell'ALC e della Convenzione AELS la Svizzera può chiedere alle persone formatesi all'estero di adempiere un provvedimento di compensazione per garantire che la loro formazione corrisponda agli standard svizzeri (art. 14 della direttiva 2005/36/CE).

Questo sistema rimane in vigore finché non saranno valutati attentamente gli effetti della votazione popolare del 9 febbraio 2014 sull'ALC.

Per i cittadini di Paesi terzi il riconoscimento può essere concesso solo in ambiti chiaramente definiti (si veda l'art. 5 OSUP, applicabile alle formazioni offerte dalle SUP svizzere, o l'art. 3 cpv. 1 lett. b LPPsi per i diplomi in psicologia). Per le altre professioni non esistono basi legali che consentano il riconoscimento dei diplomi rilasciati al di fuori dell'UE/AELS.

Diversi parlamentari sono intervenuti per sincerarsi che i diplomi svizzeri godano del pieno riconoscimento nell'UE (domanda Hurter 08.5103), mentre altri hanno sollecitato l'adozione della direttiva 2005/36/CE da parte della Svizzera (interpellanza Schwaller 08.3143, domanda Cassis 10.5427, domanda Tschümperlin 10.1058). Il regime del riconoscimento automatico di cui godono le professioni mediche universitarie garantisce che i diplomi svizzeri siano riconosciuti automaticamente in tutti i Paesi dell'UE/AELS. Inoltre, il 15 gennaio 2014 il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Libere professioni. Quale il loro peso per l'economia nazionale?", elaborato in adempimento del postulato Cassis 11.3899. Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la situazione delle libere professioni e gli effetti dell'apertura dei mercati non richiedono l'adozione di misure speciali.

Se fosse modificato il regime del riconoscimento automatico attualmente in vigore i cittadini svizzeri non potrebbero più ottenere il riconoscimento automatico nei Paesi dell'UE/AELS e ciò penalizzerebbe i liberi professionisti.

A prescindere dagli accordi bilaterali con l'UE, la carenza di personale sanitario renderà ancora necessario un vasto riconoscimento dei diplomi stranieri in Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.