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13.4206 · Interpellanza · 2013-12-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Conformemente alla legislazione vigente, oggi gli investimenti in immobili destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente a determinate condizioni possono essere assimilati alle spese di manutenzione. Chi effettua un risanamento energetico al proprio edificio può contare anche in futuro su un promovimento finanziario. Infatti, secondo la strategia energetica 2050, i provvedimenti energetici concernenti l'involucro edilizio rivestono un ruolo prioritario tra le misure nel settore degli edifici.

Con la soppressione della prassi Dumont, il Parlamento ha manifestato chiaramente che tutti i costi e gli investimenti detraibili devono poter essere dedotti a prescindere dall'età dell'edificio e dalla durata della proprietà.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Con questa possibilità di deduzione vengono perseguiti in generale l'incentivazione e il promovimento della produzione alternativa di energia nel settore degli edifici?

2. Tale promovimento è motivato dall'obiettivo di valorizzare sotto il profilo energetico in particolare le vecchie costruzioni?

3. Come valuta il Consiglio federale la possibilità di precisare l'ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (ordinanza sui costi di immobili; RS 642.116) estendendo l'espressione "edifici esistenti" (art. 5 dell'ordinanza sui costi di immobili) anche a edifici di nuova costruzione?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Nella legge federale concernente l'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) il legislatore ha espressamente parificato gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente alle spese di manutenzione (art. 32 cpv. 2 secondo periodo LIFD). Questo principio è concretizzato a livello di diritto federale in due ordinanze (ordinanza del 24 agosto 1992 sui costi di immobili, RS 642.116; ordinanza del 24 agosto 1992 concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili, RS 642.116.1). Nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14) questo disciplinamento speciale è formulato soltanto come norma potestativa (art. 9 cpv. 3 lett. a LAID). Se l'incentivo fiscale è contemplato anche dalla legislazione cantonale, sono determinanti le prescrizioni previste dal diritto federale.

L'ordinanza concernente i provvedimenti per l'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili comprende un catalogo incompleto di indennità deducibili. Vi sono registrate misure riguardanti il settore del risanamento energetico dell'involucro di edifici volto a limitare le perdite di energia come pure misure nel settore dello sfruttamento energetico razionale di impianti domestici. L'incentivazione fiscale delle misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente prevista dal diritto federale comprende pertanto entrambi gli obiettivi citati dall'autrice dell'interpellanza.

3. L'ordinanza del Consiglio federale sui costi di immobili (RS 642.116) sancisce all'articolo 5 che gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente si riferiscono all'installazione in edifici esistenti di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché alla sostituzione di quelli vecchi. Le spese sostenute per la costruzione di nuovi edifici sono qualificate come spese d'investimento non deducibili. Tra esse rientrano in tal modo anche gli investimenti per misure finalizzate al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente. Le spese atte ad aumentare il valore di immobili di proprietà privata, non deducibili dall'imposta sul reddito, possono essere fatte valere al momento dell'alienazione a titolo di costi d'investimento nell'ambito dell'imposta cantonale sugli utili immobiliari.

La differenziazione attuata nel diritto vigente è materialmente corretta. Con una soluzione diversa, gli investimenti effettuati in edifici di nuova costruzione per involucri o impianti di riscaldamento energicamente efficienti risulterebbero deducibili fiscalmente, comportando un privilegio illecito nei confronti degli acquirenti di edifici già esistenti. Oltre a ciò occorre evidenziare come, oltre al modello di prescrizioni energetiche dei cantoni, per le nuove costruzioni sono stati creati standard energetici che su scala europea corrispondono a un alto livello di tecnica edilizia. Con l'ausilio di queste raccomandazioni, i requisiti previsti dal diritto cantonale vengono periodicamente accresciuti e pertanto adeguati allo sviluppo tecnico più recente. Nel quadro delle disposizioni previste a livello cantonale, gli investimenti in nuovi edifici volti al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente non necessitano di alcun incentivo fiscale specifico. Ciò porterebbe unicamente a forti effetti di trascinamento.

Risposta del Consiglio federale.