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13.4211 · Interpellanza · 2013-12-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 7 novembre 2013 la Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo ha deciso che gli omosessuali hanno diritto a essere riconosciuti quali rifugiati se nel loro Paese d'origine rischiano di essere perseguiti penalmente a causa del loro orientamento sessuale. I giudici ritengono tuttavia che vi sia persecuzione soltanto se nel loro Paese d'origine rischiano pene detentive di norma eseguite dalle autorità locali. Secondo la decisione, non si può pretendere che nel loro Paese d'origine gli omosessuali tengano segreto il loro orientamento sessuale o non lo vivano liberamente per scongiurare il rischio di essere perseguiti.

In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Le domande d'asilo presentate da omosessuali sono state e continuano a essere respinte nonostante "l'appartenenza a un determinato gruppo sociale" esponendo queste persone al rischio di essere perseguite penalmente nel loro Paese d'origine. In che misura la citata sentenza modifica la prassi dell'UFM nella valutazione delle domande d'asilo presentate da richiedenti omosessuali?

2. Quante domande d'asilo con il citato motivo d'asilo sono state presentate dal 2010? Quante sono state accolte, quante respinte?

3. L'omosessualità non può essere misurata né in base a caratteristiche esterne né ad altri metodi. Proprio in Paesi in cui rischiano di essere perseguiti penalmente, molti omosessuali si vedono costretti a fingere uno stile di vita eterosessuale fino al giorno in cui vengono scoperti e devono fuggire. Come garantisce l'UFM che questo stile di vita forzato adottato precedentemente nel Paese d'origine non si ripercuota negativamente sulla decisione d'asilo?

4. Nella sua risposta alla domanda Schenker Silvia 13.5496, del 2 dicembre 2013, il Consiglio federale ha rilevato che l'UFM ha già modificato la sua prassi nel 2009 rinunciando a raccomandare l'adozione di un comportamento più discreto ed esaminando nel singolo caso l'esistenza di un "timore fondato" di persecuzione ai sensi della legge sull'asilo. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la necessità di dover celare pubblicamente la propria identità sessuale costituisce in ogni caso la violazione fondamentale di un diritto umano? È disposto, in tale contesto, non soltanto ad astenersi dal formulare raccomandazioni nei confronti di richiedenti l'asilo omosessuali, bensì anche a rinunciare ai rimpatri nei Paesi d'origine?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non modifica in alcun modo l'attuale prassi dell'Ufficio federale della migrazione (UFM). La protezione delle persone perseguitate a causa del loro orientamento o della loro identità sessuale è già disciplinata nella vigente legge sull'asilo con la nozione di "determinato gruppo sociale". Secondo la prassi sviluppata dall'UFM, da svariati anni gli omosessuali costituiscono infatti un "gruppo sociale determinato". Ciò non significa tuttavia che ogni richiedente l'asilo omosessuale ottenga automaticamente l'asilo. Egli deve rendere verosimile di essere o di rischiare di essere perseguitato nel proprio Paese d'origine proprio per questo motivo.

2. Le statistiche dell'UFM riflettono soltanto dati di tipo generale quali il sesso, l'età e la nazionalità dei richiedenti l'asilo. Non esistono dati statisticamente valutabili sui motivi invocati dai richiedenti l'asilo o sui motivi che hanno portato a riconoscere la qualità di rifugiato.

3. I collaboratori dell'UFM partecipanti alla procedura d'asilo sono formati specificamente in vista del trattamento di domande d'asilo contenenti motivi inerenti all'orientamento o all'identità sessuali. In tale contesto, sono resi attenti all'importanza di conoscere a fondo la situazione specifica nei Paesi d'origine, in particolare relativamente a questioni quali l'omofobia e il "coming out".

4. L'orientamento o l'identità sessuali di una persona costituiscono una parte importante della sua identità, analogamente ad altri elementi contemplati dalla nozione di rifugiato quali la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale e le opinioni politiche. Per questo motivo non si può pretendere che tali persone fingano o nascondano la loro identità sessuale per non essere perseguitate nel loro Paese d'origine.

Le basi legali generali sullo svolgimento di una procedura d'asilo sono applicabili anche se una persona fa valere una persecuzione a causa del suo orientamento o della sua identità sessuali. Per questa ragione l'esistenza di un timore fondato di una futura persecuzione è oggetto di una verifica individuale, che verte sul pericolo concreto cui è esposto l'interessato e non considera soltanto le circostanze individuali, bensì anche la situazione nel Paese d'origine.

Se al termine dell'esame individuale del caso si constata che non esiste né un timore fondato di persecuzione né un ostacolo all'allontanamento, la domanda d'asilo è respinta ed è ordinata l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.