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Servizi segreti. Rafforzare il controllo politico sulla collaborazione con i servizi partner

13.4216 · Mozione · 2013-12-12

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ampliare la base per le sue decisioni annuali concernenti la collaborazione con servizi informazioni esteri. In particolare, quale base per le sue decisioni il governo deve essere informato se i servizi partner rispettano i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto. Inoltre, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale anche i singoli accordi del Servizio delle attività informative della Confederazione con i servizi partner.

Begründung

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (RS 121.1) il Consiglio federale approva annualmente l'avvio di contatti regolari con servizi informazioni esteri e li sottopone per conoscenza alla Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG). L'articolo 61 capoverso 1 lettera f dell'avamprogetto di legge sul servizio informazioni posto in consultazione dal Consiglio federale l'8 marzo 2013 prevede una normativa analoga. Tuttavia, solo dopo la conclusione di questa procedura di consultazione sono emersi in tutta la loro ampiezza, in occasione delle rivelazioni del whistelblower Edward Snowden, i metodi discutibili sotto il profilo dello Stato di diritto applicati in particolare dai servizi informazioni britannico e statunitense. Per la sua decisione in merito alla collaborazione con i servizi informazioni esteri, il Consiglio federale, adeguatamente informato, deve ponderare, da un lato, gli interessi nazionali in materia di sicurezza e, dall'altro, il rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto. Ciò presuppone l'elaborazione di una pertinente base all'attenzione del Consiglio federale. Inoltre, il governo non deve unicamente adottare la decisione di principio sulla collaborazione con autorità estere, bensì assumere nel singolo caso anche la responsabilità politica di quanto è disciplinato nei singoli accordi del Servizio delle attività informative della Confederazione con i servizi partner. Questo corrisponde anche a una richiesta della DelCG.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente a quanto già esposto nella sua risposta all'interpellanza del gruppo socialista 13.3677, "Atti di spionaggio della NSA e di altri servizi informazioni anche in Svizzera?", il Consiglio federale "è favorevole a qualsiasi dibattito politico pubblico sul compito dei servizi informazioni, sui mezzi per la salvaguardia della sovranità e sull'importanza dei diritti fondamentali della popolazione". Le basi per la procedura d'approvazione stabilita per legge per la collaborazione e gli scambi con servizi partner esteri sono considerate sufficienti dal Consiglio federale. Conformemente all'articolo 11 capoversi 1 a 4 dell'ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC; RS 121.1), il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) definisce d'intesa con il Servizio informazioni militare una politica comune in materia di servizi partner. Detta politica comune fissa le condizioni quadro per un'esecuzione tempestiva e orientata alle necessità di colloqui specialistici e relativi all'acquisizione di informazioni nonché per il trattamento di richieste di informazioni. I dati trasmessi da servizi esteri sono elaborati dal SIC soltanto se le basi legali svizzere lo autorizzano a procedere in tal senso. L'osservanza dello Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nel quadro della collaborazione pratica con i servizi partner sono oggetto di regolari verifiche da parte degli organi di vigilanza interni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Inoltre, come giustamente osserva l'autrice della mozione, conformemente all'articolo 12 capoverso 2 O-SIC il Consiglio federale approva annualmente i contatti regolari del SIC con servizi informazioni esteri.

Il Consiglio federale è convinto che la collaborazione con partner nell'ambito dell'intelligence non può essere determinata unicamente da precondizioni in materia di osservanza dello Stato di diritto o di tutela dei diritti umani. È invece del parere che per contatti con servizi partner siano in gran parte determinanti gli interessi nazionali. Il Consiglio federale è regolarmente informato sulla situazione in materia di diritti umani negli altri Stati.

Inoltre, la Svizzera si avvale regolarmente a livello nazionale e internazionale degli scambi nell'ambito dell'intelligence per promuovere il rispetto dei diritti umani in tale settore (cfr. al riguardo il n. 11 della risposta del Consiglio federale all'interpellanza dal gruppo socialista 13.3677 in data 11 settembre 2013).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.