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Scandalo della ricerca zurighese. Violazione del diritto vigente e mancanza di accertamenti da parte del FNS su atti di rilevanza penale nell'ambito dei suoi progetti

13.4222 · Interpellanza · 2013-12-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dello scandalo della ricerca che ha interessato l'Università di Zurigo, il FNS è stato informato in merito all'appropriazione indebita di fondi destinati alla ricerca e, nell'ambito dei suoi accertamenti, ha più volte violato norme di diritto vigente (cfr. le interpellanze 10.3924, 10.4167, 12.4241, 13.3252, 13.3263, 13.3862 e le interrogazioni 13.1068 e 13.1069). Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Nella sua risposta all'interrogazione 13.1068, il Consiglio federale sostiene che il FNS non avrebbe riscontrato alcuna violazione di rilevanza penale ai sensi dell'articolo 11a capoverso 3 LPRI. L'articolo 11a non contempla la fattispecie dell'appropriazione indebita (art. 138 CP). Durante la sua inchiesta, il FNS è stato informato per iscritto il 4 maggio 2010 che il responsabile di progetto dell'Università di Zurigo aveva chiesto di accedere ai suoi conti e constatato che - contrariamente a tutte le regole - numerosi versamenti erano stati effettuati senza la sua firma da varie persone non autorizzate, tra cui il Managing Director del centro di ricerca clinica (ZKF) dell'Università di Zurigo. Probabilmente sono adempiuti anche gli elementi costitutivi della falsità in documenti (art. 251 CP) e di altri reati perseguibili d'ufficio. Pur essendo a conoscenza di questi fatti e della relativa documentazione, il FNS ha omesso di effettuare le dovute verifiche, schierandosi a difesa dei collaboratori interessati. Quali accertamenti penali intende avviare il Consiglio federale, ora, per chiarire tutti i fatti?

2. Durante la sua inchiesta il FNS era stato pregato, il 4 maggio 2010, di accordare al responsabile di progetto il diritto di essere sentito ed era stato informato, nel contempo, di certe affermazioni diffamatorie nei suoi confronti, pronunciate previamente da terzi. Il FNS ha però negato questo diritto - che nell'ambito di un'inchiesta sull'integrità scientifica dovrebbe essere accordato imperativamente (regolamento ASSM) - sia al responsabile di progetto sia a numerosi collaboratori che si erano costituiti parte per esigere dal FNS l'avvio di un'inchiesta per frode scientifica. Come giudica il Consiglio federale il fatto che il FNS abbia violato diversi principi d'inchiesta elementari e quali misure intende adottare affinché gli scienziati in questione abbiano finalmente il diritto di essere sentiti e affinché, nell'ambito di eventuali inchieste future, questo diritto sia garantito a tutti gli interessati?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha preso atto dei problemi che sono insorti durante lo svolgimento di due progetti di ricerca sostenuti dal Fondo nazionale svizzero (cfr. risposte agli interventi 10.3924, 10.4167, 12.4241, 13.1068, 13.1069, 13.3252, 13.3263, 13.3862). Le questioni ancora in sospeso non rientrano nella sfera di competenza della Confederazione, per cui il Consiglio federale non intende esprimersi al riguardo neppure questa volta. Il collegio tiene a precisare che, secondo il regolamento dei sussidi vigente, la responsabilità per lo svolgimento di progetti di ricerca sostenuti dal FNS ricade sui beneficiari dei contributi, che a loro volta devono disciplinare i rapporti giuridici con i loro datori di lavoro. Inoltre, i risultati delle ricerche sono frutto del lavoro di interi gruppi di ricercatori, per cui non appartengono soltanto al rispettivo responsabile di progetto (cfr. art. 14 cpv. 6 del regolamento dei sussidi del FNS). Infine, i beneficiari dei contributi devono segnalare al FNS eventuali fatti o problemi che rischiano di compromettere o impedire lo svolgimento dei progetti. Se questa segnalazione non viene effettuata per tempo, il FNS non può che adottare misure con effetto retroattivo.

Il Consiglio federale deplora che nell'ambito della controversia menzionata nell'interpellanza si siano dovuti interrompere o sospendere progetti di ricerca sostenuti dal FNS e che, di conseguenza, i relativi risultati delle ricerche non possano essere valorizzati. Non essendo gli organi competenti, né il Consiglio federale né il FNS possono evitare o addirittura risolvere eventuali conflitti tra ricercatori sussidiati e rispettivi datori di lavoro. Fortunatamente, nella prassi questi casi rappresentano l'eccezione. In situazioni del genere, per disciplinare le conseguenze finanziarie il FNS chiude la relativa contabilità autorizzando i fondi impiegati correttamente ed eventualmente chiedendo il rimborso di altri contributi. Inoltre, in presenza di sospetti fondati, il FNS indaga su eventuali casi di frode scientifica e persegue i responsabili. Se vi è il sospetto di un reato ai sensi della legislazione sulle sovvenzioni (art. 12 cpv. 5 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, LPRI; RS 420.1), il FNS trasmette gli atti alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Alla luce di queste osservazioni preliminari, il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'autore dell'interpellanza:

1. A sua detta, il FNS ha chiarito in maniera esaustiva le ripercussioni che la controversia insorta presso l'ospedale universitario e l'Università di Zurigo ha avuto sui suoi sussidi alla ricerca. Dalle sue indagini non è emerso alcun sospetto di comportamento doloso di rilevanza penale. In particolare - secondo quanto asserito dal FNS - non vi sarebbe stata né un'appropriazione indebita né una falsità in documenti. I versamenti a favore dei due progetti di ricerca in questione sono stati autorizzati dal FNS esclusivamente nell'ambito del loro corretto impiego. Le autorizzazioni hanno avuto effetto retroattivo in quanto anche il FNS non ha potuto che esaminare e disporre retroattivamente la sospensione dei due progetti di ricerca, vista la segnalazione tardiva da parte del beneficiario. In seguito, nel prendere le sue decisioni, il FNS ha anche autorizzato correttamente degli ordini di pagamento privi della firma del beneficiario, che nel frattempo non era più in carica.

Comunque, dato che i contributi del FNS erano stati bloccati a norma di legge attraverso la sospensione dei progetti, il beneficiario non era più competente in materia.

2. Il FNS sostiene di aver sentito le parti interessate e di aver rispettato le prescrizioni procedurali in occasione della sua inchiesta svolta nel 2010. Gli atti d'inchiesta confidenziali del FNS documentano che il diritto di essere sentiti è stato rispettato. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è stata informata dal FNS.

Risposta del Consiglio federale.

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