14.1000 · Interrogazione · 2014-03-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Conformemente agli articoli 26 e 27 dell'ordinanza sulle prestazioni, l'assicurazione malattie opera una distinzione tra tipi di trasporto dei pazienti. I contributi alle spese dei trasporti indicati dal profilo medico sono diversi da quelli alle spese dei salvataggi. Inoltre l'articolo 27 distingue tra interventi effettuati in Svizzera e all'estero. In merito all'applicazione di questi articoli, pongo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. La distinzione tra trasporti indicati dal profilo medico e salvataggi è chiara e applicata in modo rigoroso e uniforme dagli assicuratori? Non sarebbe meglio armonizzare questi concetti per ragioni di coerenza e semplificazione?
2. Le differenze per quanto riguarda i contributi massimi alle spese hanno un senso? Come si ripartiscono sulle spese LAMal? Non bisognerebbe armonizzare queste pratiche?
3. I timori che questa distinzione porti a una disparità di trattamento o addirittura a un trattamento arbitrario degli assicurati sono fondati? All'Ufficio federale della sanità pubblica o all'ombudsman dell'assicurazione malattie sono noti problemi di applicazione?
4. Come si giustifica la distinzione territoriale, limitata alla Svizzera per i salvataggi, ma non per i trasporti? Ha un senso? Non è discriminatoria?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Una distinzione tra le nozioni di trasporto e salvataggio si giustifica con il fatto che questi due tipi d'intervento sono effettuati in situazioni diverse e richiedono quindi mezzi diversi. Secondo la definizione dell'articolo 26 dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31), il trasporto deve essere indicato dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Nella prassi si tratta di un trasporto che non costituisce un'urgenza e che generalmente è pianificabile, al contrario del salvataggio che non lo è e interviene in una situazione d'urgenza. Gran parte delle convenzioni tariffali relative al trasporto e al salvataggio è cantonale e quindi approvata dai cantoni. Tuttavia l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha potuto constatare che la maggioranza degli assicuratori ascoltati negli audit ha definito in modo uniforme le nozioni di trasporto e di salvataggio, sia applicando le definizioni basate sui principi dell'OPre e comunicate dalla loro associazione mantello, sia sulla base di procedure di lavoro interne che riprendono le suddette definizioni completate con dettagli ed esempi concreti supplementari. Gli altri assicuratori applicano alla lettera le definizioni dell'OPre. Il Consiglio federale non è stato informato o interpellato su problemi di uniformità nell'applicazione di queste nozioni. Ritiene quindi che prima di procedere a un adeguamento delle definizioni, sarebbe preferibile condurre un'indagine più approfondita tra i cantoni e gli assicuratori sulla necessità d'intervenire. È disposto a farlo nel quadro dei lavori già in corso ricordati qui di seguito.
2. La ripartizione dei costi di trasporto e di salvataggio non è nota, poiché nelle statistiche dell'assicurazione malattie obbligatoria questi due gruppi di costo sono raggruppati. Va inoltre rilevato che il loro ammontare è minimo, pari allo 0,3 per cento del totale dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il divario tra gli importi massimi è giustificato dalla diversità dei costi generati dalle due categorie d'intervento. Gli importi sono stati definiti al momento dell'entrata in vigore dell'OPre, nel 1995. Su richiesta di alcuni partner, l'UFSP sta valutando la necessità di adeguare la percentuale del contributo dell'AOMS. Sarebbe anche ipotizzabile riesaminare l'adeguatezza dei contributi massimi.
4. Nell'ambito della procedura di consultazione sulla revisione dell'assicurazione malattia (messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, FF 1992 I 65), i partner hanno fatto presente che si attendevano dal Consiglio federale una certa moderazione riguardo all'estensione del catalogo delle prestazioni. Questa attesa si è tradotta nella decisione di concedere un contributo ai costi di trasporto e di salvataggio invece di un rimborso integrale. La restrizione territoriale stabilita per il salvataggio scaturisce dalla stessa volontà di controllare i costi a carico dell'AOMS. Tuttavia si constata, segnatamente nella giurisprudenza, che la precisazione relativa alla limitazione territoriale del finanziamento del salvataggio costituisce un'incertezza redazionale che potrebbe avere delle conseguenze pratiche per gli assicurati. Nelle sue riflessioni, il DFI (UFSP) terrà conto anche di questo.
Risposta del Consiglio federale.