14.1043 · Interrogazione · 2014-06-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Per effetto delle riforme fiscali attuate dalla Confederazione e dal cantone, negli scorsi anni la città di Zurigo ha sopportato perdite di circa 400 milioni di franchi l'anno sul gettito fiscale ricorrente. Lo scopo comune di tutte le riforme attuate consisteva nel concedere sgravi sul capitale (e in nessun caso sul reddito del lavoro). Queste perdite equivalgono a circa 26 punti percentuali del gettito d'imposta, che non possono essere trasferiti alle persone fisiche sotto forma di sgravi sulla tassazione del reddito. A queste perdite si aggiungono quelle dovute a UBS e Credit Suisse, proprio le due grandi banche che hanno beneficiato delle riforme attuate e dal 2008 non versano più alla città di Zurigo alcuna imposta sull'utile. Il fatto che UBS e Credit Suisse non paghino imposte sull'utile per i periodi fiscali dal 2009 al 2015 compreso appare giuridicamente corretto, purché nel periodo corrispondente gli utili (netti) realizzati siano inferiori alle perdite dichiarate nel 2008.
A questo riguardo invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Stando alle sue proprie affermazioni, UBS non pagherà imposte sull'utile perlomeno fino al 2017. Come mai UBS non pagherà imposte nemmeno nel 2016, nonostante secondo la legislazione federale possono essere riportate soltanto le perdite dichiarate nei sette periodi fiscali precedenti? Chiedo una spiegazione precisa che specifichi quale titolo giuridico, rispettivamente quali strategie (lecite) di elusione fiscale permettano una simile situazione.
2. A quanto ne so, Credit Suisse ha dichiarato una perdita importante soltanto nel 2008. Ciò nonostante, non paga ancora alcuna imposta sull'utile. Quale titolo giuridico glielo permette? Chiedo una spiegazione precisa.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Per prima cosa è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che sulla base del segreto fiscale non è possibile dare alcuna risposta in merito all'imposizione delle banche UBS e Credit Suisse.
In senso generale si può tuttavia rispondere alle domande poste come segue: conformemente all'articolo 63 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) gli accantonamenti a carico del conto profitti e perdite sono ammessi tra l'altro per impegni sussistenti nel corso dell'esercizio, il cui ammontare è ancora indeterminato, nonché per altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio. Questi accantonamenti si basano di volta in volta su stime.
Inoltre, conformemente all'articolo 67 LIFD e all'articolo 25 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (RS 642.14), le perdite risultanti da ammortamenti, oneri, accantonamenti eccetera consentiti dall'uso commerciale per i sette esercizi precedenti il periodo fiscale possono essere dedotte dall'utile netto del periodo fiscale sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni. Questo sistema di riporto delle perdite si applica a tutte le persone giuridiche. Il periodo di sette anni per il riporto delle perdite vale inoltre per ogni singola perdita documentata dalla società.
In quale misura le sanzioni comminate nell'ambito del programma fiscale statunitense possano quindi effettivamente essere considerate spese deducibili secondo l'uso commerciale e di conseguenza portare a un riporto di perdite rilevante dal punto di vista fiscale per l'impresa dipende dalla deducibilità o dalla parziale deducibilità delle multe.
Il postulato Leutenegger Oberholzer 14.3087 e approvato dal consigliera nazionale e federale chiede all'esecutivo di elaborare un rapporto che illustri la prassi delle autorità federali e cantonali in questo campo.
Riassumendo, si può affermare che il riporto delle perdite derivanti da oneri, ammortamenti, accantonamenti eccetera consentiti dall'uso commerciale può essere fatto valere per tutti i sette esercizi precedenti il periodo fiscale. L'importo del riporto delle perdite delle società in questione è verificato e stabilito nell'ambito della procedura di tassazione dalle autorità fiscali competenti del cantone in cui hanno sede tali società.
Risposta del Consiglio federale.