14.3137 · Interpellanza · 2014-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni rivedute sulla garanzia nel diritto della compravendita. Oltre al prolungamento del termine di prescrizione da uno a due anni, il riveduto articolo 210 del Codice delle obbligazioni prevede anche, al capoverso 4, che il venditore commerciale di merce nuova non può stipulare con il consumatore un patto che riduca il termine di prescrizione. Si tratta di diritto imperativo. Per contro rimane manifestamente possibile escludere completamente la garanzia legale.
Tale disciplinamento ha comportato una grande confusione nella pratica. Inoltre, vari offerenti cercano di eludere il divieto legale di ridurre il termine di prescrizione escludendo la garanzia legale e sostituendola con una "garanzia contrattuale" (di un anno o inferiore) cui non sarebbe applicabile l'articolo 210 del Codice delle obbligazioni. Succede anche che sia esclusa la garanzia legale e all'acquirente sia fornita una "garanzia del fabbricante" più breve.
1. Secondo il Consiglio federale queste pratiche sono permesse dal diritto vigente o contraddicono nettamente l'intenzione del legislatore di prolungare il termine di garanzia per i consumatori?
2. Che provvedimenti intende adottare il Consiglio federale per contrastare l'elusione dello scopo protettivo dell'articolo 210 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni?
3. Il 1° luglio 2013 è entrato in vigore il riveduto articolo 8 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), che mira a migliorare il controllo delle condizioni commerciali generali. L'esclusione della garanzia legale nelle condizioni commerciali generali non va forse considerata abusiva ai sensi dell'articolo 8 LCSl?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dalla più recente revisione, in vigore dal 1° gennaio 2013, il diritto svizzero in materia di garanzia presenta varie questioni poco chiare. Non è chiaro soprattutto il rapporto tra l'esclusione contrattuale della garanzia (ancora in linea di massima possibile) e una garanzia conferita per contratto. La risultante incertezza giuridica ha comportato grossi problemi di ordine pratico.
Saranno i giudici a decidere se il modo di procedere illustrato va effettivamente considerato inammissibile. Fatto sta comunque che il legislatore, riprendendo l'articolo 210 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni, voleva impedire una riduzione per contratto del termine di prescrizione nel campo di applicazione della norma mantenendo tuttavia possibile un'esclusione della garanzia (FF 2011 2636). La legge prevede inoltre che il venditore può escludere la garanzia legale sostituendola con una garanzia contrattuale. Se ciò comporta in ultima analisi una riduzione del termine di due anni previsto dalla legge, si è tuttavia in presenza - in ogni caso nel rapporto con i consumatori - di un'elusione dell'articolo 210 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni, impostato come diritto imperativo, e appare inaccettabile che la tutela dei consumatori voluta esplicitamente dal legislatore possa essere elusa tanto facilmente vanificando il voluto adeguamento al diritto europeo (FF 2011 2638).
2. Il 26 febbraio 2014 il Consiglio federale ha raccomandato al Parlamento di accogliere la mozione Leutenegger Oberholzer 13.4293, "Garanzia per i difetti nel contratto di vendita. Maggiore protezione per i consumatori". La mozione chiede di adeguare la posizione dei compratori privati a quella dei Paesi europei adattando il diritto svizzero alle disposizioni della direttiva europea 1999/44/CE. La direttiva prevede in particolare che le parti non possano più escludere i diritti legali di garanzia. In tal modo si eliminerebbe l'incertezza giuridica e il modo di procedere illustrato sarebbe chiaramente inammissibile.
3. Dall'entrata in vigore del riveduto articolo 8 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), il 1° luglio 2013, le condizioni commerciali generali (CCG) sottostanno a un controllo aperto del contenuto secondo il modello del diritto europeo. Sta al giudice decidere, nel caso specifico, se sussiste una violazione dell'articolo 8 LCSl. Come regola generale si può tuttavia supporre che un'esclusione totale nelle CCG della garanzia a scapito del consumatore non è più ammessa proprio per le merci, poiché il consumatore confida che la merce sia esente da difetti e funzioni per un determinato periodo di tempo. In tal senso si è espresso anche il Parlamento in occasione della revisione dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni (BU 2012 S 68).
Risposta del Consiglio federale.