14.3170 · Interpellanza · 2014-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dopo il risicato sì all'iniziativa sulla limitazione dell'immigrazione, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Di quali diritti beneficiano i cittadini UE che sono giunti in Svizzera dopo il 9 febbraio 2014 e hanno trovato un lavoro nel nostro Paese? Quali sono i diritti dei loro famigliari che non sono sul mercato del lavoro (casalinghe, madri, bambini, persone che non esercitano un'attività lucrativa, pensionati, ecc.)?
2. Che cosa implicherebbe per le persone menzionate al punto 1 la denuncia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)? Che cosa succederebbe nel caso di bambini che vengono al mondo dopo un'eventuale denuncia dell'ALC e i cui genitori (o genitore) sono giunti in Svizzera sotto il regime della libera circolazione? Quale sarebbe la sorte delle persone che hanno trovato lavoro in Svizzera durante la libera circolazione e si ritrovano disoccupate dopo la denuncia dell'ALC?
3. In che modo il Consiglio federale intende informare su vasta scala in merito alle risposte alle domande precedenti? Direttamente attraverso le imprese? Attraverso le rappresentanze diplomatiche, le associazioni all'estero oppure i media e le campagne? Tramite lettere personali? In altri modi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) resta in vigore fino a un'eventuale revisione o denuncia. I cittadini dell'UE e dell'AELS che vivono già in Svizzera potranno far valere i diritti acquisiti previsti dall'accordo, anche in caso di denuncia. L'articolo 23 ALC prevede infatti espressamente che i diritti acquisiti restano immutati. Lo stesso vale per gli svizzeri che vivono nei Paesi dell'UE/AELS.
2. Secondo l'articolo 23 ALC le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione. In caso di rinnovo o proroga del permesso, esso lascia un margine di manovra che andrà esaminato nel rispetto del nuovo articolo costituzionale e del principio della buona fede.
3. Il 9 febbraio 2014 popolo e cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa", esprimendosi a favore di un cambiamento paradigmatico nella politica svizzera in materia d'immigrazione.
Nell'ambito dei lavori di attuazione dell'iniziativa sarà esaminata anche la portata da attribuire ai diritti acquisiti di cui all'articolo 23 ALC. Il Consiglio federale ritiene che tale esame debba essere effettuato sulla scorta di una panoramica complessiva sull'attuazione dell'iniziativa, in modo da garantire la coerenza della futura politica migratoria della Svizzera.
Per quanto concerne i diritti dei cittadini dell'UE/AELS di cui alla domanda 1, un'informazione è stata fornita per il tramite delle missioni diplomatiche svizzere all'estero.
Quanto ai diritti dei cittadini dell'UE/AELS in caso di denuncia dell'ALC, il Consiglio federale ritiene prematuro informare il pubblico in questo momento, in quanto la strategia di attuazione della nuova disposizione costituzionale non è ancora stata decisa e i negoziati con l'UE non sono ancora stati avviati.
Risposta del Consiglio federale.