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Multe del Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti per le banche svizzere. Deducibilità fiscale

14.3286 · Interpellanza · 2014-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Le banche svizzere hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2013 per decidere se e in quali categorie vogliono partecipare al programma del Dipartimento di giustizia (DoJ) degli Stati Uniti. Esiste il rischio di multe ingenti e quindi, dal punto di vista del diritto fiscale svizzero, sorge anche la questione della deducibilità fiscale delle multe comminate a seguito del programma del DoJ.

In un intervento del dottor Peter Hongler e di Fabienne Limacher pubblicato da poco su Jusletter i due esperti sono giunti alla conclusione che le multe da pagare dalle banche nella categoria 2 siano deducibili fiscalmente sia in ambito di imposta federale diretta sia a livello cantonale e comunale.

Gli autori sono inoltre giunti alla conclusione che ciò potrebbe essere percepito come ingiusto. La situazione giuridica attuale non offre però alcuna possibilità di evitare la partecipazione indiretta dei contribuenti ai costi delle multe del DoJ. De lege ferenda ciò sarebbe compito del legislatore.

Domande:

1. Il Consiglio federale e il Dipartimento federale delle finanze come valutano la situazione giuridica?

2. Esistono progetti di legge in corso per la creazione di una corrispondente base per limitare o sopprimere la deducibilità delle multe? In caso di risposta affermativa, qual è il calendario?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella dottrina non vi è unanimità riguardo alla deducibilità di multe e sanzioni amministrative a carattere penale a titolo di oneri giustificati dall'uso commerciale nella determinazione dell'utile netto imponibile. In merito alla deducibilità fiscale delle multe penali sono inoltre state pubblicate poche decisioni giudiziarie. Tutte le decisioni giudiziarie si riferiscono tuttavia a multe comminate a persone fisiche e negano la motivazione commerciale di tali multe. Finora il Tribunale federale non si è ancora espresso in merito alla deducibilità di multe comminate a persone giuridiche. Per contro, conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 25 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14), le multe fiscali non rappresentano oneri giustificati dall'uso commerciale.

Nel saggio del dottor Peter Hongler e di Fabienne Limacher viene esposto che le multe comminate dal DoJ non sono multe fiscali. Le multe sorte sulla base dell'attività commerciale della persona giuridica rappresentano quindi secondo i due autori oneri giustificati dall'uso commerciale.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è inoltre a conoscenza del fatto che per le imposte cantonali e comunali diversi cantoni non riconoscono quale onere giustificato dall'uso commerciale le multe a carattere penale comminate a una persona giuridica.

Il Consiglio federale ritiene sensato esaminare in maniera approfondita presso Confederazione e cantoni il trattamento fiscale di multe a carattere penale o di sanzioni amministrative comminate a persone fisiche e giuridiche. Per questo motivo procederà all'elaborazione di un rapporto e ha proposto di accogliere il postulato Leutenegger Oberholzer 14.3087, "Deducibilità fiscale di sanzioni finanziarie come multe, ecc.".

Infine, per motivi di completezza occorre far notare che l'interpellanza Recordon 14.3154, "Crediti d'imposta", concerne un tema simile.

2. Finora non esiste un progetto legislativo concreto per la creazione di una base legale che stabilisca esplicitamente che le multe non rappresentano oneri giustificati dall'uso commerciale. Nel rapporto menzionato più sopra si intende tuttavia indicare quali soluzioni possono essere adottate per assicurare un trattamento fiscale uniforme a livello di Confederazione e di cantoni.

Risposta del Consiglio federale.