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Presa in considerazione delle deduzioni generali e sociali delle persone limitatamente assoggettate all'estero

14.3299 · Mozione · 2014-04-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di garantire, nel quadro dei negoziati sulle convenzioni per evitare la doppia imposizione, che le deduzioni generali e sociali dei contribuenti residenti in Svizzera e limitatamente assoggettati all'estero vengano prese in considerazione a pieno titolo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) disciplinano l'assoggettamento nei rapporti internazionali, limitando i diritti nazionali d'imposizione in modo tale che i proventi non possano essere tassati due volte. La questione se e con quali basi di calcolo, deduzioni e tariffe uno Stato contraente si avvale del suo diritto d'imposizione, dipende quindi dal suo diritto fiscale nazionale.

Nel quadro di una CDI è in linea di principio possibile limitare il diritto d'imposizione degli Stati contraenti, obbligandoli a prendere in considerazione le deduzioni che non sono previste dal loro diritto nazionale. Una simile disposizione è tuttavia in disuso nei rapporti internazionali e non è contemplata nel modello di convenzione dell'OCSE, poiché le deduzioni fiscali variano notevolmente a seconda dello Stato. L'OCSE non è riuscita a trovare una soluzione a questa questione. In virtù del modello di convenzione dell'OCSE e della maggior parte delle CDI, gli Stati contraenti sono unicamente tenuti ad adottare nei confronti dei cittadini dell'altro Stato contraente lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini, se questi si trovano nella medesima situazione. Il modello di convenzione dell'OCSE e la maggior parte delle CDI ammettono però un trattamento differenziato tra le persone assoggettate limitatamente e quelle assoggettate illimitatamente.

In questo contesto, la Svizzera si impegna ad assicurare nelle sue CDI la parità di trattamento dei contribuenti a livello internazionale per quanto riguarda i contributi versati a un'istituzione di previdenza, indipendentemente dalla residenza dei contribuenti. A tale scopo, negli ultimi anni ha concluso una regolamentazione in questo senso con alcuni Stati (cfr. ad es. art. 18 cpv. 2 CDI con la Romania; RS 0.672.966.31). Conformemente a queste disposizioni, lo Stato della fonte non è però tenuto a concedere deduzioni che superano le deduzioni previste nel suo diritto fiscale nazionale.

È tuttavia improbabile che nel quadro di una CDI uno Stato partner della Svizzera si impegni a concedere deduzioni non stabilite dal suo diritto nazionale o pari a quelle accordate dalla Svizzera. Per garantire la presa in considerazione a pieno titolo delle deduzioni svizzere, richiesta dalla mozione, la Svizzera dovrebbe a sua volta impegnarsi nelle sue CDI a concedere ai contribuenti residenti nel nostro Paese le deduzioni previste dal diritto svizzero e non considerate nello Stato della fonte anche per la quota del reddito lordo assoggettato nello Stato della fonte. Una situazione simile sarebbe difficile da attuare e comporterebbe deduzioni sproporzionate per la base imponibilie in Svizzera.

Occorre inoltre precisare che non tutti gli Stati prevedono deduzioni. Il principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale), perseguito dalla Svizzera con la concessione delle deduzioni, è spesso attuato anche mediante l'applicazione al reddito lordo di una tariffa che tiene conto di importi forfettari per le spese. Questo accade spesso nel caso dei contribuenti limitatamente assoggettati. Tuttavia, dal momento che questa considerazione forfettaria delle deduzioni non deve necessariamente avvenire in modo esplicito, talvolta non è evidente se le tariffe applicate da uno Stato tengano conto delle deduzioni. Una presa in considerazione a pieno titolo delle deduzioni da parte della Svizzera potrebbe portare in questi casi a privilegiare eccessivamente le persone interessate.

Se anche lo Stato partner prevede delle deduzioni, occorrerebbe stabilire quali deduzioni del diritto svizzero sono state considerate nello Stato della fonte e in quale misura. Se le deduzioni concesse dallo Stato della fonte fossero di altro genere o se non fosse possibile stabilirne il motivo, bisognerebbe interrogarsi se andrebbero comunque concesse le piene deduzioni svizzere. Come illustrato prima, in questo modo le persone interessate verrebbero però eccessivamente privilegiate.

La mozione chiede la garanzia che le deduzioni generali e sociali dei contribuenti residenti in Svizzera e limitatamente assoggettati all'estero siano prese in considerazione a pieno titolo nel quadro dei negoziati sulle CDI. Per i suddetti motivi questa procedura generale e pertanto indifferenziata andrebbe però troppo oltre. Il Consiglio federale si dichiara comunque disposto a trovare soluzioni adeguate per i casi di rigore, allo scopo di affrontare in modo mirato il problema nel quadro dei negoziati sulle CDI. Se la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale presenterebbe alla seconda Camera una proposta di modifica, al fine di orientare maggiormente la richiesta di base della mozione ai casi particolarmente problematici.

A livello costituzionale occorre sottolineare che la regolamentazione richiesta dalla mozione costituirebbe un'ingerenza nella competenza cantonale, in quanto i cantoni non potrebbero più determinare gli importi esenti da imposta e le deduzioni sociali (art. 129 cpv. 2 della Costituzione federale). Nel caso in cui venga dato seguito alla presente richiesta, sarebbe opportuno consultare i cantoni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.