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14.3357 · Interpellanza · 2014-05-08

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel parere relativo alla mozione 13.3205, "Sfruttare il potenziale energetico dello standard Energia plus", il Consiglio federale concorda con l'autore della mozione che "il parco edifici svizzero riveste ... un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi della strategia energetica 2050". Il Consiglio federale respinge tuttavia la mozione rinviando all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale secondo cui le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai cantoni. Secondo l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione i cantoni sono competenti soltanto per le misure concernenti il consumo di energia negli edifici. Nel caso degli edifici con standard Energia plus (PEB) si tratta della produzione di energia e quindi la competenza è federale.

L'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione sancisce espressamente che la Confederazione promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Quando la Confederazione promuove tecniche destinate a migliorare l'efficienza energetica, la trasformazione e la costruzione di edifici PEB per produrre energia e aumentare l'efficienza energetica, agisce nel quadro dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. La caratteristica principale degli edifici PEB è data dal tetto e dalle facciate capaci di produrre energia elettrica. Lo stesso Consiglio federale enuncia nel messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della strategia energetica 2050 che la Confederazione è libera di definire i principi e le condizioni della sua promozione.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Perché la Confederazione non fissa essa stessa nella nuova legge sull'energia le condizioni per una promozione di queste tecniche energetiche, imponendo come principio quello di prendere in considerazione gli edifici PEB per la produzione di energia elettrica e l'aumento dell'efficienza energetica?

2. Il Consiglio federale può confermare che gli edifici PEB permettono di produrre, con le stesse risorse finanziarie, molta più elettricità delle piccole centrali idroelettriche e addirittura di generare un'eccedenza di energia solare?

Stellungnahme des Bundesrates

Le domande sollevate dall'autore dell'interpellanza fanno riferimento all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101). Esso specifica la competenza legislativa della Confederazione in materia di emanazione di prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Inoltre stabilisce che la Confederazione promuove lo sviluppo di tecniche energetiche. È interessato anche l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione secondo cui le misure concernenti il consumo di energia negli edifici sono in primo luogo di competenza dei cantoni. Fatta tale premessa, il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. La Confederazione promuove indirettamente le misure nel settore immobiliare attraverso contributi globali ai cantoni. L'articolo 15 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0) fissa le condizioni secondo cui i cantoni possono ottenere contributi globali per i loro programmi promozionali. Conformemente all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione non è però ammesso che la Confederazione conceda mezzi finanziari ai cantoni solo se questi introducono uno standard unitario per gli edifici su tutto il loro territorio.

Nel messaggio concernente il primo pacchetto di misure della strategia energetica 2050, il Consiglio federale propone per i contributi globali che le misure prese nell'ambito degli edifici siano sostenute soltanto se il programma cantonale di promozione prescrive l'allestimento di un certificato energetico degli edifici con relativo rapporto di consulenza (art. 58 cpv. 3 avamprogetto del 4 settembre 2013 della LEne). Inoltre, il messaggio prevede all'articolo 34 capoverso 2 lettera a della legge sul CO2 che i contributi globali siano versati unicamente ai cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un'attuazione armonizzata.

Un'ulteriore promozione specifica degli edifici Energia plus non è né necessaria né opportuna per i seguenti motivi:

- ad esempio, sia i nuovi edifici di standard Minergie-P che di standard Minergie-A nonché i risanamenti di tale tipo di edifici sono sostenuti attraverso il programma sugli edifici promosso da Confederazione e cantoni;

- con il modello di prescrizioni energetiche dei cantoni i cantoni inaspriranno le proprie prescrizioni per le nuove costruzioni in direzione di un edificio a energia zero; pertanto viene meno la necessità di incentivare i nuovi edifici energeticamente efficienti;

- la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici installati sulle facciate o sui tetti è sostenuta già oggi attraverso la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica o la rimunerazione unica.

Di conseguenza, gli edifici di standard Energia plus dispongono già oggi di strumenti di produzione di elettricità e di incremento dell'efficienza. Una promozione supplementare da parte della Confederazione sarebbe connessa con considerevoli effetti di trascinamento.

2. Per realizzare gli obiettivi della strategia energetica 2050 sono necessarie diverse misure. Il Consiglio federale ritiene che sia controproducente creare antagonismi tra singole tecnologie finché esse contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica e climatica.

Risposta del Consiglio federale.